Sentenza 11 luglio 2001
Massime • 1
Le controversie insorte tra la ex Cassa Marittima (oggi IPSEMA) ed il Ministero della Sanità ed aventi ad oggetto gli immobili originariamente di proprietà della detta Cassa e successivamente gestiti dal Ministero rientrano nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario, atteso che l'accertamento in ordine all'esistenza o meno di un effettivo trasferimento in proprietà dei beni oggetto della controversia dalla Cassa Marittima al Ministero concerne il merito della causa - dovendo, in concreto, stabilirsi se l'immobile in uso al Ministero rientri tra quelli effettivamente trasferiti al patrimonio dello Stato, trattandosi di beni appartenenti alla soppressa gestione sanitaria della Cassa, ex art. 12 d.P.R. n. 620/1980, ovvero tra quelli conservati in proprietà dalla Cassa stessa, trattandosi di immobili appartenenti alla soppressa gestione previdenziale dell'ente stesso, con introduzione di un mero vincolo d'uso a carico del Ministero della sanità - e non involge, in via principale e diretta, una questione di giurisdizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/07/2001, n. 9384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9384 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Primo Presidente f.f. -
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO (I.P.SE.MA.) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G PALUMBO 3, presso lo studio dell'avvocato UGO PANSOLLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIERO SARDOS ALBERTINI, LORENZO DE GREGORI, GIAN FAUSTO LUCIFREDI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA SANITÀ;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 08918/00 proposto da:
MINISTERO DELLA SANITÀ, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO (I.P.SE.MA.) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G PALUMBO 3, presso lo studio dell'avvocato UGO PANSOLLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIERO SARDOS ALBERTINI, LORENZO DE GREGORI, GIAN FAUSTO LUCIFREDI, giusta delega a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 206/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 25/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Gian Fausto LUCIFREDI, Ugo PANSOLLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del secondo motivo del ricorso incidentale. Rimessione atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 7 marzo 1988 la Cassa Marittima Tirrena - ora divenuta per legge Istituto di previdenza per il settore marittimo (d'ora in poi: I.P.SE.MA.) - conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Ministero della sanità chiedendo il rilascio di alcuni suoi immobili (siti in Civitavecchia, Fiumicino, Ostia Lido, Roma e Terracina) ovvero un'indennità o corrispettivo per il godimento degli stessi dall'1 gennaio 1983. Gli immobili erano detenuti dal Ministero convenuto sulla base del disposto dell'art. 1, quarto comma, del decreto legge 7 novembre 1981 n.6322, nel testo sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 1981 n.767, secondo cui "i beni immobili appartenenti alla gestione previdenziale delle casse marittime e destinati prevalentemente alle esigenze delle soppresse gestioni sanitarie sono vincolati per la destinazione in uso all'assistenza sanitaria al personale navigante". Per tale detenzione il Ministero non aveva pagato alcun corrispettivo. Il Ministero della sanità, costituendosi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinano assumendo che la mancata applicazione dell'art.12 del D.P.R. 31 luglio 1980 n.620 (richiamato dal citato decreto legge n.632 del 1981) rendeva impossibile distinguere, nell'ambito degli immobili di proprietà della Cassa attrice, quelli appartenenti alla gestione previdenziale (a cui si applicava il detto decreto legge) dagli immobili appartenenti alle soppresse gestioni sanitarie, di cui il D.P.R. n.620 del 1980 aveva disposto il trasferimento al patrimonio dello Stato o dei comuni. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
Il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 17 febbraio 1995, affermava la propria giurisdizione, ritenendo ininfluente che fosse stato o meno attuato l'art. 12 del D.P.R. n.620 del 1980; dichiarava infondata la domanda di rilascio, poiché gli immobili erano vincolati per legge all'uso per assistenza sanitaria;
accoglieva la domanda di corresponsione di uindennità per il loro godimento, determinandola in L.
1.330.000.000 per il periodo dall'1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1994, con gli interessi legali dalla pronunzia. Il Ministero della sanità appellava e Ì I.P.SE.MA. proponeva appello incidentale relativo all'ammontare dell'indennità. La Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata il 25 gennaio 1999, ha rigettato ambedue gli appelli. In ordine alla questione di giurisdizione riproposta dal Ministero, la Corte ha premesso che le Casse marittime, al sensi dell'art.5 dello Statuto, avevano due gestioni separate, l'una previdenziale e l'altra sanitaria. Nel 1977, in relazione alla riforma sanitaria, fu nominato un commissario straordinario per l'individuazione e lo scorporo dei beni appartenenti alla gestione sanitaria e, nel 1979, con l'approvazione (da parte del Ministro della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile) dei conti consuntivi delle due gestioni, si pervenne al detto scorporo, per effetto del quale tutti i beni immobili della Cassa Marittima Tirrena furono ritenuti appartenenti alla gestione previdenziale. Tali beni, pertanto, sono rimasti al di fuori della previsione dell'art.12 del D,P.R. 31 luglio 1980 n.620, che concerne i beni appartenenti alle soppresse gestioni sanitarie, onde la loro individuazione non dipende dall'emanazione del decreto di trasferimento del Ministro del tesoro previsto da detto art. 12.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma l'I.P.SE.MA. ha proposto ricorso per cassazione in ordine all'ammontare dell'indennità, deducendo un solo motivo. Il Ministero della sanità ha resistito con controricorso e con corso incidentale "in parte condizionato", nel quale ha dedotto tre motivi, con il secondo dei quali (proposto in via subordinata al mancato rigetto del ricorso principale) ha riproposto la questione di giurisdizione. L'I.P.SE.MA. ha presentato controricorso al ricorso incidentale. Motivi della decisione.
1. - Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art.315 c.p.c.). 2. - Il ricorso incidentale del Ministero della sanità è ammissibile, onde va rigettata l'eccezione di inaminissibilità opposta dal corrente principale.
Con il controricorso, tempestivamente proposto e notificato (nell'osservanza dei termini previsti dall'art.370 c.p.c.), il Ministero ha proposto anche corso incidentale, che è tardivo (art. 334 c.p.c.) perché notificato il 19 aprite 2000, e quindi oltre l'anno e quarantasei giorni dal deposito della sentenza impugnata (avvenuto il 25 gennaio 1999), che non è stata notificata. L'impugnazione incidentale tardiva può dirigersi contro qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo ed indipendente dai capi contestati dall'impugnante principale, secondo l'orientamento pacificamente seguito da questa Corte dopo la sentenza delle Sez. un. 7 novembre 1989 n. 4640. Consegue che il ricorso incidentale del Ministero della sanità poteva ritualmente censurare tutti i capi della sentenza impugnata, anche diversi da quello (relativo all'ammontare dell'indennità) investito dal ricorso principale dell'I.P.SE.MA.. 3 - I due ricorsi qui riuniti sono stati assegnati a queste Sezioni unite per la decisione del solo motivo di "competenza" delle stesse, in applicazione del disposto dell'art. 142 disp. att. c.p.c., e cioè del motivo di giurisdizione dedotto come secondo motivo del ricorso incidentale del Ministero (art. 1374, primo comma, in relazione all'art.360 n. 1 c.p.c.). Tale cognizione deve, però, logicamente estendersi alle questioni pregiudiziali alla pronuncia sulla giurisdizione, che sono le questioni la cui soluzione può fare venire meno la necessità di decidere sulla giurisdizione.
Detta pregiudizialità va ravvisata rispetto al primo motivo del ricorso incidentale del Ministero, con cui si sostiene che erroneamente la Corte di appello non ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale dell'I.P.SE.MA. sull'ammontare dell'indennità, con la conseguente formazione del giudicato interno sul punto. Se questo motivo fosse fondato ne conseguirebbe l'inammissibilità del corso principale dell'IRSEMA. (limitato allo stesso punto dell'ammontare dell'indennità); il che comporterebbe la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo del Ministero (art.334, secondo comma, c.p.c.) e quindi l'inammissibilità della questione di giurisdizione con esso posta.
Occorre, pertanto, esaminare innanzitutto il primo motivo del ricorso incidentale, proposto dal Ministero "con pregiudizialità rispetto ad ogni altra censura, ivi compresa quella o quelle sollevate con il corso principale dell'I.P.SE.MA.".
4. - Con il primo motivo il ricorrente incidentale deduce "violazione art. 112 c.p.c. (in rel. ad artt.327 e 334 stesso codice). Omessa pronuncia e omessa motivazione sulla eccezione di tardività dell'appello incidentale (art.360 nn.3, 4 e 5 c.p.c.)". Con tale motivo il ricorrente lamenta che la Corte di appello non ha preso in considerazione l'eccezione da esso sollevata di tardività dell'appello incidentale dell'I.P.SE.MA, perché proposto oltre il decorso del termine annuale (compreso il periodo feriale) dalla pubblicazione della sentenza di primo grado ed avverso un capo di tale sentenza autonomo da quello oggetto dell'appello principale del Ministero.
Il motivo di ricorso è infondato.
È vero che la sentenza impugnata ha rigettato nel merito l'appello incidentale del'I.P.SE.MA. senza esaminare espressamente l'eccezione di tardività dello stesso e quindi ritenendolo implicitamente ammissibile. La pronunzia della Corte di appello è, però, corretta perché l'appello incidentale è stato proposto con la comparsa di costituzione e risposta dell'I.P.SE.MA depositata alla prima udienza di comparizione (art.343 c.p.c., nel testo previgente applicabile al presente giudizio). Trattandosi di appello incidentale tardivo esso poteva investire qualsiasi capo della sentenza di primo grado, secondo l'orientamento interpretativo che si è già richiamato nel p. 2.
L'assenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta ammissibilità dell'appello incidentale dell'I.P.SE.MA. è priva di rilievo perché riguarda un punto di diritto correttamente affermato.
5. - Va innanzitutto esaminata la questione di giurisdizione posta con il secondo motivo del corso incidentale, essendo irrilevante che il Ministero ricorrente abbia proposto tale motivo in via subordinata alla fondatezza del ricorso principale. Ed invero la giurisdizione forma oggetto di un accertamento che è pregiudiziale rispetto al merito della causa (art.276 c.p.c., che è applicabile anche al giudizio di cassazione: art.141, primo comma, disp. att. c.p.c.), tanto che deve essere definita dalle Sezioni unite con precedenza rispetto ai motivi di "competenza" delle sezioni semplici (art. 142 disp. att. c.p.c.). Le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da risolvere nella decisione della causa non possono subire deroga su sollecitazione delle parti, come, con riferimento alla questione di giurisdizione, questa Corte ha più volte affermato (v., di recente, Sez. un. 28 novembre 1997 n. 12042). Deve, quindi, ritenersi inefficace la volontà del Ministero ricorrente di subordinare la proposizione della questione di giurisdizione all'esame del corso principale.
6. - Con il secondo motivo del ricorso incidentale il Ministero sostiene che la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda di condanna al lascio degli immobili (o, in subordine, al pagamento degli indennizzi per l'uso continuato di essi) presuppone l'avvenuta attuazione del disposto dell'art.12 del D.P.R. 31 luglio 1980 n.620, e cioè il trasferimento al patrimonio dello Stato dei beni delle soppresse gestioni sanitarie, attraverso il provvedimento ministeriale in esso previsto. Poiché tale provvedimento non è intervenuto, "resta inattuabile" il quarto comma dell'art.1 del decreto legge 7 novembre 1981 n.632 (nel testo sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 1981 n. 767), che attiene a beni "residuali" dopo il menzionato trasferimento. L'individuazione di quali di detti beni siano stati concessi in uso per le esigenze dell'assistenza sanitaria del personale navigante richiede, poi, un altro provvedimento che non è stato, anche esso, emanato. In carenza di tali due provvedimenti - secondo il ricorrente - "viene a mancare il titolo giuridico legittimante la Cassa Marittima a proporre azioni avanti al giudice ordinario", poiché il diritto soggettivo ad essa spettante è affievolito dal potere ministeriale di determinare quali beni "debbano essere trasferiti al patrimonio dello Stato in quanto necessari per i servizi sanitari", e rispetto all'esercizio di tale potere la posizione dell'ente proprietario dei beni configura un interesse legittimo o interesse affievolito, tutelabile solo davanti alla giurisdizione amministrativa, come risulta anche dalla domanda proposta di "rilascio di immobili. legislativamente vincolati ad una pubblica destinazione".
Il motivo di ricorso è infondato perché esattamente è stata ritenuta la giurisdizione del giudice ordinano sulla controversia instaurata dall'I.P.SE.MA contro il Ministero della sanità. L'ente attore ha fatto valere in giudizio il diritto di proprietà da esso affermato sul beni immobili in uso al Ministero della sanità in applicazione del disposto dell'art. 1, quarto comma, del citato decreto legge 7 novembre 1981 n.632 (nel testo sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 1981 n. 632), secondo cui "fermo quanto previsto dall'art.12 del decreto d.P.R. 31 luglio 1980 n.620, i beni immobili appartenenti alla gestione previdenziale delle casse marittime e destinati prevalentemente alle esigenze delle soppresse gestioni sanitarie sono vincolati per la destinazione in uso all'assistenza sanitaria al personale navigante. L'ente, che si è affermato proprietario dei beni immobili (siti in Civitavecchia, Fiumicino, Ostia Lido, Roma e Terracina), ha chiesto il rilascio dei detti beni ovvero un'indennità o corrispettivo per il godimento degli stessi.
Il diritto di proprietà esercitato dall'ente attore non può ritenersi che sia affievolito dalle norme invocate dal Ministero. Per quanto attiene all'art. 12 del d.P.R. 31 luglio 1980 n.620 (fatto espressamente salvo dal trascritto quarto comma dell'art.1 del decreto legge n.632/81), esso prevede, per ciò che qui leva, che i beni immobili l'appartenenti alle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime sono trasferiti, dal 1^ gennaio 1981, al patrimonio dello Stato (con vincolo di destinazione agli uffici sanitari di porto ed aeroporto) ovvero al patrimonio del comune in cui sono collocati (con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali) con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministrì della sanità e delle finanze. Questa disposizione (relativa al trasferimento di proprietà) si riferisce agli immobili delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime, mentre la successiva disposizione dell'art.1 del decreto legge n.632 del 1981 ha per oggetto gli immobili appartenenti alla gestione previdenziale delle stesse casse marittime, i quali rimangono fuori dal trasferimento previsto dall'art. 12 del d.P.R. n.620 del 1980 e, se destinati ad esigenze sanitarie, sono vincolati a tale destinazione ed in uso al Ministero della sanità.
Il decreto di trasferimento (allo Stato o al Comune) previsto dal citato art.12 fa venire meno la proprietà della Cassa marittima sull'immobile trasferito, onde è esatta l'osservazione del Ministero che l'azione esercitata dall'I.P.ME.SA. presuppone che i beni indicati nella domanda non abbiano formato oggetto di detto trasferimento. Trattasi, però, di accertamento che concerne il merito della causa, poiché l'accoglimento della domanda attorea richiede l'accertamento che la proprietà dell'immobile detenuto dal Ministero della sanità appartenga all'ente attore. Il fatto che i beni immobili indicati nella domanda facciano parte della soppressa gestione sanitaria della Cassa Marittima Tirrena ovvero della gestione previdenziale (non soppressa) dello stesso soggetto (poi divenuto per legge I.P.SE.MA.), invero, non è l'oggetto principale del presente giudizio, in cui non si controverte sulla legittimità del decreto di trasferimento previsto dal citato art. 12 ovvero della mancata attuazione della detta norma. D'altro canto, l'appartenenza dei beni indicati nella domanda all'una o all'altra gestione della Cassa marittima Tirrena costituisce l'accertamento di una situazione di fatto, che può essere compiuto anche prima ed indipendentemente dall'emanazione del decreto di trasferimento previsto dal citato art. 12. Consegue che la mancata emanazione di tale decreto (asserita dal corrente) non può avere l'effetto di degradare il diritto di proprietà affermato dall'ente attore sugli immobili appartenenti alla gestione previdenziale. Per quanto attiene all'altro provvedimento che il Ministero afferma essere previsto dal trascritto art. 1, quarto comma, del decreto legge n.632/81, e cioè la destinazione prevalente dell'immobile di proprietà dell'ente attore alle esigenze delle soppresse gestioni sanitarie, tale provvedimento, anche se lo si ritenga implicitamente richiesto dalla detta norma, attiene all'accertamento di un altro presupposto della fondatezza della domanda attorea, e cioè dell'uso dell'immobile da parte del Ministero per le prevalenti esigenze sanitarie, e quindi rientra pur esso nel merito della causa. L'applicazione del citato art. 1, invero, chiede che l'immobile di proprietà dell'ente attore sia destinato alle dette esigenze, ma che tale destinazione vi sia o meno stata non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario adito a tutela del detto diritto di proprietà. Se l'immobile di proprietà dell'ente attore è destinato alle esigenze sanitarie sussiste uno dei presupposti di fatto previsti dal citato art. 1 invocato dall'attore; se all'opposto tale destinazione non vi sia stata l'azione di restituzione dell'immobile esercitata dall'ente proprietario non incontrerà alcun ostacolo. Il tipo di pronunzia che l'attore ha chiesto al giudice, e cioè il rilascio dei beni immobili (domanda peraltro non accolta per la destinazione vincolata ex lege dei detti beni all'assistenza sanitaria), rende inammissibile la singola domanda, ma non fa venire meno la giurisdizione del giudice ordinario attribuitagli in relazione alla posizione giuridica tutelata (diritto di proprietà del bene detenuto dal Ministero), purché venga chiesto un petitum ammesso dall'ordinamento (nel caso di specie la corresponsione di un'indennità per l'uso del bene).
L'affermazione della giurisdizione del giudice ordinano nella presente controversia non contrasta con la pronunzia di queste Sez. un. 3 febbraio 1996 n. 918, che ha affermato la giurisdizione amministrativa con riferimento alla diversa azione proposta dal Comune per ottenere il trasferimento dei beni destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti soppressi dalla riforma sanitaria, in applicazione dell'art.65 della legge 23 dicembre 1978 n.833 (azione di trasferimento in cui la Cassazione ha ritenuto incluso in modo non separabile l'accertamento sulla destinazione degli immobili, come risulta chiaramente dalla motivazione della sentenza richiamata). La controversia della cui giurisdizione qui si discute non ha per oggetto Il trasferimento dei beni allo Stato o al Comune (previsto dall'art.12 del d.P.R. 31 luglio 1980 n.620) e quindi non comporta la definizione della posizione soggettiva spetto all'atto amministrativo che attua tale trasferimento, bensì il compenso per il godimento da parte del Ministero di un bene che l'ente attore afferma di sua proprietà e quindi ha per oggetto tale diritto soggettivo.
7. - In conclusione, vanno rigettati il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale del Ministero e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Poiché occorre decidere sul terzo motivo del ricorso incidentale e sull'unico motivo del ricorso principale, che sono di competenza delle sezioni semplici di questa Corte (art.142 disp. att. c.p.c.), occorre rimettere gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso ad una sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinano, rimette gli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2001