Sentenza 6 giugno 2006
Massime • 2
In tema di misure alternative alla detenzione, la previsione di cui all'art. 7 della legge n. 251 del 2005 - che ha introdotto il comma primo dell'art. 47 ter della legge n. 354 del 1975 il quale prevede specifiche restrizioni nella concessione dei benefici penitenziari (nella specie affidamento in prova al servizio sociale) in danno, tra l'altro, dei recidivi - non ha natura sostanziale, con la conseguenza che ad essa non è applicabile il principio della irretroattività della legge penale, di cui all'art. 2, comma primo, cod. pen.; pertanto, tale previsione è immediatamente applicabile anche alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, in virtù del principio tempus regit actum, il quale incontra un limite di ordine costituzionale solo quando sia accertato il conseguimento, prima dell'innovazione restrittiva, di un grado di rieducazione tale da giustificare l'ammissione al beneficio richiesto.
In tema di misure alternative alla detenzione, la disposizione di cui all'art.47 ter, comma primo bis, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 251 del 2005 - per la quale la detenzione domiciliare può essere concessa nel limite di pena di due anni, quando non ricorrano i presupposti per l'affidamento al servizio sociale, con esclusione, tuttavia, dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. - ha natura di disposizione speciale rispetto a quella generale prevista dall'art. 58 quater, comma settimo bis, aggiunto dall'art. 7 della legge n. 251 del 2005 - la quale riguarda tutte le misure alternative, non concedibili per più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen.. Ne deriva che, qualora la detenzione domiciliare sia stata presa in considerazione quale beneficio alternativo all'affidamento in prova al servizio sociale, del quale non ricorrano i presupposti, la disposizione di cui all'art. 47 ter, comma primo bis, suddetto, prevale su quella di cui al succitato art. 58 quater, comma settimo bis.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2006, n. 30792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30792 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 06/06/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1988
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 006960/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SP IS N. IL 03/12/1955;
avverso ORDINANZA del 12/12/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Viglietta G. (conformi). OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto l'istanza di affidamento al servizio sociale in ordine alla condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per ricettazione, con recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4, inflitta a SP TI dal G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 25.3.2000, ritenendo che le plurime condanne riportate anche successivamente al fatto e la pendenza per recente reato della stessa indole non consentissero di esprimere una favorevole prognosi circa il contenimento della pericolosità sociale con il regime e le prescrizioni inerenti alla misura alternativa richiesta. Con la stessa ordinanza è stata inoltre dichiarata inammissibile, in conseguenza della recidiva come sopra ritenuta, la subordinata domanda di detenzione domiciliare.
Ricorre per cassazione il difensore, denunciando l'erronea applicazione della legge penale;
poiché la condanna era divenuta esecutiva prima dell'introduzione di specifiche restrizioni alla concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei recidivi (L. 5 dicembre 2005, n. 251) e l'istanza introduttiva era pure anteriore alla legge, doveva applicarsi la più favorevole normativa anteriore. Con altri due motivi viene censurata l'erronea applicazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 58 quater, comma 7 bis - introdotto dalla L. n. 251 del 2005 - con illogica motivazione: poiché la norma vieta la concessione delle misure alternative ai recidivi ex art. 99 c.p., comma 4, quando questi ne abbiano già una prima volta goduto,
tale ultima e concorrente condizione, necessaria ad integrare la fattispecie ostativa, non era stata accertata, e il giudice "a quo" aveva illogicamente valutato nel merito la concedibilità dell'affidamento, dichiarando invece inammissibile la detenzione domiciliare. Il primo motivo è infondato. La giurisprudenza (cfr., ad es., Cass., Sez. 1^, 4.10/7.12.1996, Parisi) è unanime nel ritenere che le modifiche della disciplina delle misure alternative alla detenzione non hanno natura sostanziale sicché, salvo previsione espressa e specifica contenuta in norme intertemporali, ad esse non è applicabile il disposto dell'art. 2 c.p., bensì il principio "tempus regit actum"; questo incontra un limite di ordine costituzionale soltanto quando sia accertato il conseguimento, prima dell'innovazione restrittiva, di un grado di rieducazione tale da giustificare l'ammissione al beneficio richiesto: situazione nel caso di specie non prospettata con il gravame ed esclusa dalle considerazioni espresse nel merito dall'ordinanza impugnata. Infondate sono anche le altre doglianze. 11 giudice "a quo" ha dichiaratamente inteso applicare la specifica disposizione della L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1 bis (testo sostituito dalla L. n. 251 del 2005), secondo la quale la detenzione domiciliare può
essere concessa, nel limite di pena dei due anni, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento al servizio sociale, con esclusione però dei condannati "cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 c.p., comma 4,". Non rileva, quindi, la più generale norma della L. n. 354 del 1975, art. 58 quater, comma 7 bis, che riguarda tutte le misure alternative e ne consente il godimento, ai recidivi di cui sopra, per una sola volta, prevalendo su tale disposizione quella speciale e più restrittiva dettata per la particolare ipotesi di detenzione domiciliare alternativa all'affidamento nei casi in cui di questo manchino i requisiti. Nessuna illogicità, pertanto, è ravvisabile nell'esame del merito della domanda quanto all'affidamento (cui si applica l'art. 58 quater) e nella contestuale dichiarazione di inammissibilità della detenzione domiciliare "alternativa" (cui si applica invece il comma 1 bis - nuovo testo - dell'art. 47 bis).
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2006