Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2006, n. 30792
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Sentenza 6 giugno 2006

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In tema di misure alternative alla detenzione, la previsione di cui all'art. 7 della legge n. 251 del 2005 - che ha introdotto il comma primo dell'art. 47 ter della legge n. 354 del 1975 il quale prevede specifiche restrizioni nella concessione dei benefici penitenziari (nella specie affidamento in prova al servizio sociale) in danno, tra l'altro, dei recidivi - non ha natura sostanziale, con la conseguenza che ad essa non è applicabile il principio della irretroattività della legge penale, di cui all'art. 2, comma primo, cod. pen.; pertanto, tale previsione è immediatamente applicabile anche alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, in virtù del principio tempus regit actum, il quale incontra un limite di ordine costituzionale solo quando sia accertato il conseguimento, prima dell'innovazione restrittiva, di un grado di rieducazione tale da giustificare l'ammissione al beneficio richiesto.

In tema di misure alternative alla detenzione, la disposizione di cui all'art.47 ter, comma primo bis, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 251 del 2005 - per la quale la detenzione domiciliare può essere concessa nel limite di pena di due anni, quando non ricorrano i presupposti per l'affidamento al servizio sociale, con esclusione, tuttavia, dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. - ha natura di disposizione speciale rispetto a quella generale prevista dall'art. 58 quater, comma settimo bis, aggiunto dall'art. 7 della legge n. 251 del 2005 - la quale riguarda tutte le misure alternative, non concedibili per più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen.. Ne deriva che, qualora la detenzione domiciliare sia stata presa in considerazione quale beneficio alternativo all'affidamento in prova al servizio sociale, del quale non ricorrano i presupposti, la disposizione di cui all'art. 47 ter, comma primo bis, suddetto, prevale su quella di cui al succitato art. 58 quater, comma settimo bis.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2006, n. 30792
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30792
    Data del deposito : 6 giugno 2006

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