Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2004, n. 8853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8853 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 29/01/2004
1. Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 130
3. Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 028645/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PORTA AL N. IL 19/11/1939;
avverso SENTENZA del 12/03/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye NR che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
La Corte d'appello di Milano con sentenza 12-3-2003, in riforma della decisione del tribunale di Varese (sez. di Gavirate) in data 4-6- 2002, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Porta SA in ordine al reato di percosse in danno di SS NR perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili della sentenza impugnata.
Propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato denunciando violazione di legge.
Deduce che il Porta - come già accertato dal primo giudice - è affetto da ipoacusia percettiva bilaterale che non gli consente di comprendere ciò che viene detto nell'aula di udienza. Secondo il perito detta disabilità auditiva può esser ridotta mediante idonee protesi acustiche e risolta ove dette protesi fossero state a loro volta associate, mediante opportuno collegamento, all'impianto di amplificazione dell'aula di udienza, così come già disposto in primo grado. Lamenta quindi che la Corte territoriale, "con una ordinanza assolutamente abnorme", aveva ritenuto che le apparecchiature indicate dal perito potevano esser predisposte dallo stesso imputato, disponendo procedersi al dibattimento. Da ciò la nullità del dibattimento non essendosi tutelato il principio del contraddittorio.
Il motivo è manifestamente infondato ed il ricorso deve esser dichiarato inammissibile.
Va osservato che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, di cui all'art. 129 c.p.p., impone che, nel giudizio di Cassazione, qualora ricorrano contemporaneamente una causa estintiva del reato ed una nullità processuale assoluta deve darsi prevalenza alla prima (Cass. Sez. Un. 8-5-2002 n. 17179). Nella specie, essendo già stata dichiarata l'estinzione del reato, l'eventuale nullità di ordine generale non è rilevabile, in quanto, l'inevitabile rinvio al giudice di merito risulta incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere del pagamento delle spese del procedimento e del versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che si determina in euro 500.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004