Sentenza 16 aprile 2002
Massime • 1
L'art. 107 della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabilendo che i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, disciplina la circolazione, anche separata, delle facoltà derivanti dal diritto d'autore secondo le regole ordinarie dei contratti, cosicché detta circolazione, fatti salvi i limiti di inalienabilità stabiliti dalla normativa speciale, si realizza in base ai negozi, tipici o atipici, volta a volta utilizzabili dall'autonomia privata; è pertanto da escludere che la citata norma consenta alle parti di perseguire la causa tipica di liberalità, consistente nel diretto arricchimento dell'oblato senza alcun corrispettivo, con un negozio sottratto agli obblighi di forma della donazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 5461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5461 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND ZO RT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 197, presso l'avvocato MARONE VINCENZO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GHIDINI GUSTAVO e NAPOLEONI MARIA CRISTINA, per i primi due giusta delega in calce al ricorso;
per la terza giusta procura speciale in calce alla memoria;
- ricorrente -
contro
CA AB, EURIDEA SpA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 14133/99 proposto da:
EURIDEA SpA già ND, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. QUIRINO VISCONTI 20, presso l'avvocato ANTONIO PACIFICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO BONOMO,
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CA AB, ND ZO RT;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^ 14242/99 proposto da:
CA TU AB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso l'avvocato PAOLO PICOZZZA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO VITALI, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ND ZO RT, EURIDEA SpA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 126/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 19/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/12/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Napoleoni, con procura speciale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto degli altri ricorsi;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, UR, l'Avvocato Pacifico, che ha chiesto l'annullamento del ricorso;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, RA GU, l'Avvocato Ranieri, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato, l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'UR;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
l'inammissibilità del ricorso UR;
l'assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BI RA GU, erede di TO GU, conveniva davanti al Tribunale di Milano RT VA ZO e la s.p.a. ND lamentando che la società predetta aveva commercializzato prodotti riproducenti opera del maestro TO GU. Tale sfruttamento era stato abusivamente concesso, a dire dell'attore, dalla convenuta VA ZO, sulla base di una scrittura redatta dal defunto autore, in data 23 settembre 1986. Chiedeva che il tribunale accertasse la natura di donazione della predetta scrittura e la dichiarazione pertanto nulla per mancanza della forma prevista dalla legge per la validità di tale contratto. Chiedeva quindi il risarcimento dei danni subiti ed i provvedimenti necessari ad impedire la continuazione del comportamento illecito denunciato. Resistevano i convenuti. Tra l'altro la VA ZO rilevava la natura di donazione indiretta nell'atto contenuto nella predetta scrittura e dunque l'inapplicabilità alla specie delle regole che stabiliscono la forma del contratto di donazione. A suo avviso la scrittura conteneva un negozio tipico, ancorché utilizzato secondo lo schema della donazione indiretta, ai sensi dell'art. 107 della legge sul diritto di Autore.
Il tribunale accoglieva la domanda del RA quanto alla dichiarazione di nullità del negozio in questione, che definiva donazione. Respingeva la domanda di risarcimento dei danni. La Corte d'appello respingeva l'impugnazione avanzata dalla ZO, mentre la AN rimaneva contumace. Per ciò che ancora rileva, il secondo giudice riteneva che il sistema di cui agli artt. 2581 c.c. e 107 della legge n. 633 del 1941 (legge Autore) non preveda un contratto tipico di cessione dei singoli diritti facenti parte della posizione protetta dell'autore, ed in particolare non conosca altri contratti tipici oltre quelli di edizione e di rappresentazione - esecuzione. Pertanto ribadiva la natura di donazione rivestita dalla cessione espressa nella scrittura del 1986 e la sua nullità per mancanza della forma solenne stabilita dalla legge.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione con due motivi RT VA ZO. Resiste e spiega ricorso incidentale condizionato BI RA GU. Deposita un controricorso ed un ricorso incidentale anche la s.p.a. UR, già ND s.p.a.. Tutte le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.
2) Va rilevato ancora preliminarmente che UR non ha interesse a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della corte di merito che ha confermato la prima decisione. Questa infatti respinse la domanda di risarcimento dei danni avanzata avverso la AN e la statuizione non è mai stata impugnata, ne' dal RA nè dalla stessa società. Il suo ricorso incidentale è dunque inammissibile.
3) Con il primo motivo del suo ricorso RT VA ZO lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2581 c.c., e 107 l. n. 633 del 1941 (L.A.) nonché dei principi e delle norme che disciplinano i negozi e le donazioni indirette. Sostiene che la sentenza impugnata ha male inteso e male interpretato la scrittura del 1986 per effetto di un errore giuridico consistito nell'avere a priori escluso la configurabilità di una negoziazione tipica avente ad oggetto la alienazione o la circolazione di uno dei diritti di sfruttamento spettanti all'autore dell'opera dell'ingegno. Afferma che invece la norma dell'art. 107 l.a. chiarisce la possibilità di dar vita a negoziazioni aventi un tale oggetto specifico, con il solo obbligo del rispetto della forma scritta. Afferma che in conseguenza di tale equivoco la corte di merito non si è avveduta che sottostante alla scrittura vi era una concessione da parte di TO GU alla ZO VA del diritto a divulgare l'opera dell'ingegno, negozio avente causa tipica distinta da quella della donazione, ma con essa legittimamente combinabile nello schema di un negozio indiretto, sottratto agli obblighi di forma della donazione. 3a) Con il secondo connesso motivo che va esaminato insieme al primo, la ricorrente lamenta la motivazione insufficiente e contraddittoria sui relativi punti decisivi della controversia e ribadisce l'errore di escludere la tipicità dei negozi risalenti all'art. 107 l.a..
4) Osserva il collegio che la prima censura sfugge alla sanzione della inammissibilità perché allega la pretesa cattiva interpretazione dell'atto negoziale del 1986 da parte della corte di merito quale conseguenza della negazione, corrispondente a sua volta ad un errore di diritto, di un negozio tipico risalente all'art. 107 l.a..
Ciò premesso va rilevato che la nostra legge, dalla normativa codicistica a quella della legge speciale, comprende nel diritto esclusivo spettante all'autore tanto le facoltà di utilizzazione dell'opera quanto quelle, diverse, sull'opera, previste a tutela della personalità dell'autore stesso. L'art. 2577 c.c. stabilisce anzitutto il diritto dell'autore di pubblicare l'opera, quindi di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. Quindi la norma dell'art. 12 della legge speciale chiarisce, dopo dell'affermazione fondamentale della esclusività del diritto di pubblicare l'opera, che l'autore per l'appunto ha diritto di utilizzare economicamente la stessa in ogni modo e forma, originale e derivata, in particolare "con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti", (incluso tra questi l'art. 107, ndr). I diritti stessi sono esplicitamente indicati come modalità del diritto esclusivo di utilizzazione economica, che pertanto include ogni possibilità di trarre utilità dall'opera dell'ingegno.
Ancora la legge speciale all'art. 19, stabilisce che i diritti esclusivi di cui si tratta sono tra loro indipendenti, e che l'esercizio di ciascuno di essi non esclude quello, sempre esclusivo, di ciascuno degli altri, e conclude che i diritti hanno sempre per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti. Consegue che la norma dell'art. 107, letta in coerenza con tale assetto giuridico, non fa altro, stabilendo che i diritti di utilizzazione possono essere acquistati, alienati, e trasmessi in tutti i modi consentiti dalla legge, che disciplinare richiamando le regole ordinarie dei contratti la circolazione anche separata di tali facoltà di autore, (cfr. Cass. 1951 del 66; 3004 del '73). Da tale norma pertanto non si puo' trarre, come pretende la ricorrente, a proposito dei negozi in questione la conclusione della loro diversità di natura giuridica rispetto a quelli di alienazione e trasmissione dei diritti in genere.
Il problema non è infatti la tipicità di tali contratti, erroneamente esclusa dalla sentenza impugnata senza che tale errore di inquadramento delle fattispecie abbia influito sulla statuizione, cosicché essa necessita solo di essere integrata e corretta nel senso che si sta precisando. Problema è, piuttosto, se essi abbiano, come pretende la ricorrente, in virtù di tale tipicità discendente dalla previsione legale, ciascuno una propria distinta causa tipica che pertanto li differenzia reciprocamente sotto il profilo funzionale.
A tale quesito la Corte deve rispondere negativamente. La legge non disciplina la trasmissione di tali diritti come rispondente ciascuna a funzioni economico pratiche a se stanti, ma invece menzionando i modi e le forme consentite richiama le ordinarie cause cui risalgono i negozi che realizzano la circolazione dei diritti. Cosicché la circolazione di una o più facoltà in questione, fatti salvi i limiti di inalienabilità stabiliti dalla normativa speciale, avviene secondo le regole dei contratti e dei negozi, tipici o atipici, volta per volta utilizzati dalla autonomia privata. Pertanto, pare il caso di precisare, alla causa di liberalità si contrappone quella i onerosità, non certo, comparando concetti giuridici disomogenei, lo scopo pratico di cedere una sola delle facoltà in questione, rispetto a quello corrispondente alla cessione plurima.
5) La conclusione espressa risulta confermata dalla logica del negozio indiretto, così come la giurisprudenza, sulla scorta di una illustre, dottrina ha da tempo chiarito.
La differenza tra donazioni dirette e donazioni indirette non consiste nella diversità dell'effetto pratico che da esse deriva, ma piuttosto nel mezzo con il quale viene attuato il fine di liberalità. Questo per le prime è il contratto di donazione, per la seconda è un atto che pur essendo rivolto, secondo lo scopo pratico delle parti, ad attuare il medesimo fine, lo realizza obliterando la causa tipica del negozio (cfr. cass. 1465 del 1969). Nel caso in esame si è verificato l'esatto contrario, perché la scrittura del 1986, nella ricostruzione che ne ha fatto il giudice del merito, mira a raggiungere direttamente la funzione di arricchire senza corrispettivo taluno, senza sovrapporre ad essa lo scopo pratico realizzato.
Muovendo da premesse giuridiche che il collegio condivide la corte di merito ha interpretato il contratto dando conto delle sue conclusioni con motivazione che non fa emergere alcun vizio rilevante in questa sede.
I due motivi sono infondati.
6) La trattazione dl ricorso incidentale condizionato del RA GU risulta assorbita dalla affermata infondatezza del ricorso principale.
7) Deve dunque essere dichiarato inammissibile il ricorso della spa UR. Il ricorso principale deve essere rigettato. Deve essere dichiarato assorbito quello del RA. La complessità delle questioni e la predetta correzione della sentenza impugnata giustificano la compensazione delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale dichiara assorbito quello del RA GU. Dichiara assorbito il ricorso della spa UR. Compensa le spese del giudizio tra tutte le parti.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2002