Sentenza 27 settembre 2007
Massime • 1
Avverso il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione in tema di applicazione dell'indulto, sia che questi abbia provveduto "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod.proc.pen., sia che abbia proceduto nelle forme dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché il ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento deve essere qualificato come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti allo stesso giudice dell'esecuzione che ha deciso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2007, n. 39919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39919 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 27/09/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 3098
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 014953/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE di APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
CC SALVATORE, N. IL 23/08/1943;
avverso ORDINANZA del 28/02/2007 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo O., che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato ianammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28 febbraio 2007 la Corte d'assise d'appello di Palermo dichiarava condonati tre anni di reclusione della maggior pena inflitta a RE AC dalla locale Corte d'assise d'appello con sentenza del 14 febbraio 2002 (irrevocabile il 17 gennaio 2002) e disponeva correggersi la scheda del casellario giudiziale, eliminando l'erronea menzione della L. n. 203 del 1991, art. 7, in relazione al reato di omicidio.
Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, AC, il quale lamenta erronea applicazione della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 2. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.
1. All'applicazione dell'amnistia e dell'indulto in sede esecutiva si provvede con la procedura de plano prevista dall'art. 667 c.p.p., comma 4, richiamato dall'art. 672 c.p.p., comma 1. Nei riguardi del relativo provvedimento è previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall'opposizione dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che introduce un procedimento che deve svolgersi con l'osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall'art. 666 c.p.p. (Cass. 5 marzo 1996, ric. Kandian;
Cass. 4 marzo 1994, ric. Magarotto, rv. 196874; Cass. 20 settembre 2002, ric. lucci, rv. 223126).
2. Nel caso in esame la situazione appare peculiare, poiché il giudice dell'esecuzione, anziché procedere de plano, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e ha deciso all'esito di tale udienza.
Con riferimento alle forme di impugnazione di tale provvedimento alcune, più risalenti decisioni di questa Corte hanno affermato il principio che, anche nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 3, anziché de plano come previsto, è immediatamente proponibile il ricorso per cassazione, giacché la procedura adottata, pur se non rispettosa di quanto stabilito dall'art. 672 c.p.p., comma 1, e art.667 c.p.p., comma 4, realizza un'anticipata garanzia del contraddittorio, introducibile a rigore solo a seguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento adottato de plano (Sez. 1^, 23 dicembre 1996, n. 6387, rv. 206349; Sez. 1^, 7 aprile 1995, n. 1146, rv. 201023). Al contrario, la giurisprudenza più recente ritiene che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4 sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 c.p.p., è data solo la facoltà di proporre opposizione (Sez. 3^, 19 febbraio 2003, n. 8124, rv. 223464; Sez. 3^, 7 luglio 1995, n. 1182, rv. 202599). Il Collegio ritiene di aderire a questo secondo orientamento, poiché il ricorrente è stato, comunque, privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito, in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità.
Ciò posto, l'impugnazione deve essere qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione affinché provveda sulla opposizione proposta in base al combinato disposto di cui all'art. 672 c.p.p., comma 1, art. 667 c.p.p., comma 4, e art. 666 c.p.p..
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'assise d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 27 settembre 2007. Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2007