Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 1
In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca -, poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente; con la conseguenza che non può ritenersi assolto l'onere probatorio da parte dell'istituto di credito ove questi ometta di produrre gli estratti conto nel giudizio di opposizione, non essendo sufficiente il mero riferimento, negli atti di causa, all'invio degli estratti conto al cliente e alla non contestazione di essi e della loro ricezione da parte di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12233 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC DE LA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso l'avvocato SIMONE CICCOTTI, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCO NAPOLI SPA, in proprio e nella qualità di mandatario della SOCIETÀ GESTIONI ATTIVITÀ - SGA S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 10, presso l'avvocato LUCIO GHIA, che lo 2003 rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3216/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 05/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Ciccotti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Ghia che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Con citazione notificata il 24-12-1992, AS DE AG AR proponeva opposizione presso il Tribunale di Roma avverso il decreto ingiuntivo con cui il Presidente del Tribunale gli aveva ingiunto, in data 21-11-1992, di pagare al Banco di Napoli s.p.a. la somma di L. 115.548.782 ed accessori a titolo di saldo passivo di conto corrente.
Costituitasi l'opposta, l'adito Tribunale, con sentenza in data 30-9- 1996, rigettava l'opposizione. A seguito dell'impugnazione proposta dal AS DE AG, con atto notificato in data 27-6-1997, costituitosi il Banco, la Corte d'Appello di Roma, con la decisione in esame, rigettava il gravame, confermando quanto statuito in primo grado;
affermava, in particolare, la Corte territoriale che "l'opponente mai ha contestato gli estratti o il ricevimento degli stessi, limitandosi a ribadire l'inefficacia del saldaconto, per cui ritiene il Collegio che il Banco di Napoli, in mancanza di tali contestazioni, abbia fornito la prova del suo credito".
Ricorre per Cassazione, con un unico motivo, il AS DE AG;
resiste con controricorso il Banco di Napoli.
MOTIVI DELA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. nonché 2697 c.c., e relativo difetto di motivazione, laddove ha ritenuto dimostrato il credito della Banca in questione, prescindendo dalla produzione degli estratti-conto. Nel controricorso, tra l'altro, si eccepisce l'inammissibilità dell'odierno ricorso stante "la pedissequa riproposizione delle censure già disattese dal giudice d'appello". Preliminarmente deve rilevarsi che l'eccezione di inammissibilità di cui al controricorso è destituita di fondamento, in quanto, fermo restando il thema decidendum della presente controversia quale avente ad oggetto la spettanza dell'onere probatorio in materia di conto-corrente bancario, l'odierno ricorrente censura proprio la valutazione che i giudici della Corte territoriale hanno effettuato in ordine a tale onere.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Premesso che in ordine alla prova del credito vantato da un istituto bancario, con riferimento ad un contratto di conto-corrente, deve distinguersi il c.d. salda-conto (o saldo), quale dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca attestante la conformità dello stesso alle scritture contabili, dal c.d. estratto-conto, idoneo a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, e che il primo riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo mentre l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (sul punto, tra le altre, Cass. n. 2751/2002 m. 552536), ne deriva che, nella vicenda in esame, il credito vantato dalla banca deve da quest'ultima essere dimostrato mediante la produzione in giudizio dei relativi estratti-conto.
Su tale decisiva circostanza censurabile è l'impugnata decisione laddove erroneamente ritiene assolto l'onere probatorio a carico dell'istituto di credito, in quanto "nel primo grado del giudizio di opposizione il Banco di Napoli ha in tutti gli scritti difensivi fatto riferimento agli estratti-conto inviati al AS DE AG e mai da costui contestati" e perché "a fronte di tale asserzione l'opponente mai ha contestato tali estratti o il ricevimento degli stessi, limitandosi a ribadire l'inefficacia a tali fini del salda- conto".
Non è condivisibile, infatti, l'assunto della Corte territoriale relativo all'interpretazione dell'art. 2697 c.c. in tema di rapporto contrattuale di conto-corrente: non può ritenersi raggiunta da parte ì della banca la prova delle proprie spettanze con il mero riferimento, negli atti di causa, all'invio dei salda-conto al cliente e sulla base della circostanza della non contestazione degli stessi da parte di quest'ultimo.
Nella fattispecie in esame, in definitiva, manca la prova, mediante produzione dei relativi estratti-conto, della somma richiesta dalla banca e relativa al periodo del rapporto di conto-corrente in contestazione;
ciò in quanto non è sufficiente per ritenersi provato il credito la semplice non contestazione dello stesso da parte del debitore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003