CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19916 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA RG IS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN MA GL EL;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, LE TA, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torino, in riforma della pronuncia del Tribunale di Torino dell’1 marzo 2024 — che condannava LA RG IS alla pena ritenuta di giustizia e alle pene accessorie per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva della somma di euro 380.000 (capo 1) e di bancarotta impropria da operazioni dolose per sistematico inadempimento, dal 2003, di debiti erariali e tributari, sino alla complessiva somma di euro 450.000 (capo 2), nella qualità di Presidente e di componente del consiglio di amministrazione e di liquidatore della Soc. Coop. Alianza Service a Penale Sent. Sez. 5 Num. 19916 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 05/03/2026 2 r.l., dichiarata insolvente dal Tribunale di Torino con sentenza del 14 gennaio 2016 — ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste, esclusa l’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, L. Fall., e ha confermato nel resto. 2. Contro l’anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a due motivi, sintetizzati nei termini di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per erronea e/o mancata valutazione, in relazione agli artt. 216 e 223 L. Fall., in punto di elemento soggettivo del reato contestato al capo 2) di bancarotta impropria da operazioni dolose. Si deduce che la Corte d’appello non avrebbe accertato l’incidenza del debito erariale sulla posizione debitoria della società complessivamente intesa, né l’azzeramento di tutti i debiti verso dipendenti e fornitori, al fine di verificare se l’evasione fiscale costituisse una autentica operazione dolosa, ossia rispondesse a una precipua scelta gestionale preordinata a un sistematico inadempimento degli obblighi tributari, e se in essa potesse rintracciarsi, quale effetto voluto, la causazione o l’aggravamento del dissesto. Si duole, inoltre, dell’omessa considerazione di una serie di dati eterogenei, quali lo status di lavoratore del prevenuto, le difficoltà della cooperativa in ragione della non sostenibile concorrenza, l’aspettativa di migliorarne l’assetto economico-finanziario attraverso il lavoro dei soci, l’inaffidabilità dei consulenti contabili, l’intervento tardivo del nuovo consulente — delle cui indicazioni il ricorrente si sarebbe potuto avvalere solo a partire dall’anno 2008 — l’assenza di prelievi personali, l’accertato pagamento di tutte le poste e il versamento parziale di oltre 170.000 euro per tasse e oneri previdenziali dal 2005 al 2011, come indicato negli F24 allegati, elementi che avrebbero potuto condurre la Corte di merito a un diverso giudizio. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in punto di elemento soggettivo. Si duole del generico richiamo per relationem alla sentenza del Tribunale, in assenza di una valutazione autonoma e critica delle specifiche eccezioni sollevate con il motivo di appello, in punto di elemento soggettivo, supportate da documentazione probatoria non esaminata neppure dal Tribunale, che si è basato sul dato oggettivo del mancato versamento di imposte, tasse e contributi dal 2003, limitandosi a considerare pagamenti parziali, in percentuale ridotta rispetto all’ammontare del debito erariale, pagamenti funzionali alla gestione 3 della crisi aziendale e non, come ritenuto dalla Corte di merito, volti ad allungare la vita della cooperativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Vanno fatte delle puntualizzazioni sui principi applicabili nella specie. 2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria dell’impresa, che possono anche non determinare un’immediata diminuzione dell’attivo, e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato, che, aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confronti dell’erario, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società. Tali atti possono anche consistere in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, sicché anche il protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rende prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, [...]; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, [...]; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Rv. 259997; Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, Rv. 264080; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, [...]). L’incriminazione di cui si tratta non intende, però, sanzionare l’evasione fiscale e previdenziale di per sé, bensì la conseguenza di tali comportamenti, ossia la causazione o l’aggravamento del dissesto della società, e sempre che le violazioni fiscali e/o previdenziali possano qualificarsi come vere e proprie operazioni dolose, siano cioè espressione di specifiche e selettive scelte gestionali preordinate alla sistematica omissione dei relativi adempimenti (così Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024, [...], non massimata). Deve rifuggirsi, inoltre, dalla tentazione di affidarsi a un rigido automatismo: il mancato versamento dei tributi o degli oneri previdenziali, che abbia condotto 4 la società al dissesto, non integra, per ciò solo, il reato, essendo necessario, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349–01; Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024). 2.2. Con riguardo all’elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità è salda nell’affermare che il dolo deve investire le operazioni — nel senso che è necessaria la consapevolezza e volontà dell’amministratore di porre in essere la complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici, in contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società — ma non anche il dissesto, che deve essere “soltanto” prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510-01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207-01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [...], Rv. 247315-01). In sintesi, occorre la consapevolezza di porre in essere un’operazione che, concretandosi in un abuso o in un’infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, determini la prevedibilità della decozione quale effetto della condotta antidoverosa. Nelle pronunce di questa Corte è ricorrente l’affermazione secondo cui dal sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali, con ogni conseguenza ipotizzabile in termini di dissesto dell’impresa, a seguito delle iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [...], Rv. 273337; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 270046; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, [...], non massimata sul punto;
Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, [...], Rv. 261684; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, [...], Rv. 260492; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997). Nei casi indicati, dunque, le specifiche connotazioni delle operazioni dolose offrono fondamento al giudizio di prevedibilità dell’emersione delle operazioni stesse e, di conseguenza, dell’attivazione delle iniziative risarcitorie e/o sanzionatorie destinate a sfociare nel depauperamento e, quindi, nel dissesto della società (cfr., tra le più recenti, Sez. 5, n. 21484 del 09/05/2025, [...], non massimata). 5 In ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilità dell’evento non voluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto, valorizzando tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi evitare meccanismi automatici e generalizzanti dietro i quali può celarsi il rischio di una responsabilità oggettiva. Questa Corte (v. Sez. 5, sentenza n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351-01) ha di recente affermato, richiamando la giurisprudenza costituzionale in tema di concorso anomalo di cui all’art. 116 cod. pen., che, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, deve sussistere non solo un rapporto di causalità materiale, ma anche un rapporto di causalità psichica, nel senso che l’agente deve potersi rappresentare il dissesto (non voluto), secondo l’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile delle operazioni dolosamente compiute;
in tal modo si richiede una partecipazione psichica dell’agente al fatto e, quindi, un coefficiente di colpevolezza che tiene il reato indenne da dubbi di costituzionalità. Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, si richiede, in capo all’agente, la consapevolezza e volontà della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica, nonché la prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare. 3. Tanto premesso, la Corte di merito non ha risposto alle specifiche doglianze contenute nei motivi di appello e desume dal mancato adempimento, sin dal 2003, degli obblighi fiscali da parte della società una scelta volontaria di evasione d’imposta, complessiva e risalente fin dalla costituzione della fallita, che aveva procurato un indebitamento vistoso verso l’erario, non recuperabile, ammontante a oltre 442.000 euro al 31 dicembre 2010 (per fisco e ritenute), lievitato a oltre 872.000 euro al momento dell’insinuazione al passivo, a fronte di debiti di altra natura per soli 17.000 euro, sì da rendere inevitabile il dissesto della società e, di conseguenza, il suo esito. La Corte territoriale ha ritenuto che il grave debito erariale, protrattosi per anni e compensato con la manovra di abbellimento del bilancio mediante crediti di diversa natura, avrebbe provocato una continua ingravescenza della situazione economica, poi sfociata nel dissesto. In tale prospettiva, i pagamenti parziali non potevano efficacemente indurre dubbi sull’omesso adempimento fiscale in termini di deliberata scelta gestionale. 6 In punto di elemento soggettivo, la Corte territoriale, premettendo che il fallimento può essere conseguenza di operazioni dolose compiute dall’imprenditore che possa anche solo prevedere come l’aggravamento del passivo sia tale da condurre al dissesto economico, ha sottolineato che, nella specie, il sistematico inadempimento delle obbligazioni erariali, cui era tenuto l’imputato, integra il reato contestato, trattandosi di debiti accumulatisi negli anni, addirittura sin dal 2003, e di ammontare tale — nel complesso 450.000 euro in corso di attività —, in rapporto alla modesta entità dell’attività d’impresa, da rendere inevitabile il dissesto della società e, di conseguenza, il suo esito. Quanto ai pagamenti parziali verso l’Erario, la Corte di merito ha rilevato che si tratta di pagamenti in percentuale molto ridotta rispetto all’ammontare del debito erariale, da ritenersi volti soltanto ad allungare la vita della cooperativa, senza poterne evitare il prevedibile esito;
e, a fronte dell’evidenza della prova, tenuto conto del riconoscimento del debito fiscale da parte dell’imputato e del suo accertamento in termini di certezza, ha ritenuto non necessario ricorrere a ulteriore indagine contabile. Sul punto, la Corte d’appello non si confronta con la produzione documentale della difesa, costituita dagli estratti conto del conto corrente intestato alla società, dai quali risultavano i pagamenti di volta in volta effettuati dalla cooperativa, nonché dall’elenco degli F24, tratto dagli estratti del conto corrente allegati, da cui emergeva il pagamento della complessiva somma di euro 173.159,64 mediante F24, corrisposti con versamenti periodici, anno per anno, dal 2005 al 2011, da cui risulterebbe il pagamento periodico di tutte le poste, comprese quelle verso l’erario, oltre ai debiti nei confronti di dipendenti e fornitori. La Corte territoriale non spiega, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, in che termini le giustificazioni offerte dal LA, anche con riguardo alle risorse dallo stesso impiegate nel tentativo di risollevare le sorti della società in grave crisi (pagamento dei debiti della cooperativa e, in parte, di quello erariale), e le conseguenze di tale condotta costituiscano indici della consapevolezza e volontà della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica, nonché in relazione alla prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell’azione antidoverosa. La Corte di merito, inoltre, non risponde alla specifica doglianza secondo cui le operazioni di pagamento degli F24 sarebbero state funzionali alla gestione della crisi aziendale. La motivazione non affronta neppure l’ulteriore doglianza relativa alla mancata valutazione delle ulteriori circostanze dedotte, quali lo status di socio 7 lavoratore, le difficoltà della cooperativa dovute alla concorrenza, le aspettative di risollevare la situazione critica attraverso il lavoro dei soci, l’inaffidabilità dei consulenti contabili e l’intervento del nuovo commercialista solo nel 2008, le cui indicazioni il LA avrebbe seguito. 4. In ragione di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame dinanzi ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma il 5/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN MA GL EL ZI OS AN CO
udita la relazione svolta dal Consigliere AN MA GL EL;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, LE TA, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torino, in riforma della pronuncia del Tribunale di Torino dell’1 marzo 2024 — che condannava LA RG IS alla pena ritenuta di giustizia e alle pene accessorie per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva della somma di euro 380.000 (capo 1) e di bancarotta impropria da operazioni dolose per sistematico inadempimento, dal 2003, di debiti erariali e tributari, sino alla complessiva somma di euro 450.000 (capo 2), nella qualità di Presidente e di componente del consiglio di amministrazione e di liquidatore della Soc. Coop. Alianza Service a Penale Sent. Sez. 5 Num. 19916 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 05/03/2026 2 r.l., dichiarata insolvente dal Tribunale di Torino con sentenza del 14 gennaio 2016 — ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste, esclusa l’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, L. Fall., e ha confermato nel resto. 2. Contro l’anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a due motivi, sintetizzati nei termini di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per erronea e/o mancata valutazione, in relazione agli artt. 216 e 223 L. Fall., in punto di elemento soggettivo del reato contestato al capo 2) di bancarotta impropria da operazioni dolose. Si deduce che la Corte d’appello non avrebbe accertato l’incidenza del debito erariale sulla posizione debitoria della società complessivamente intesa, né l’azzeramento di tutti i debiti verso dipendenti e fornitori, al fine di verificare se l’evasione fiscale costituisse una autentica operazione dolosa, ossia rispondesse a una precipua scelta gestionale preordinata a un sistematico inadempimento degli obblighi tributari, e se in essa potesse rintracciarsi, quale effetto voluto, la causazione o l’aggravamento del dissesto. Si duole, inoltre, dell’omessa considerazione di una serie di dati eterogenei, quali lo status di lavoratore del prevenuto, le difficoltà della cooperativa in ragione della non sostenibile concorrenza, l’aspettativa di migliorarne l’assetto economico-finanziario attraverso il lavoro dei soci, l’inaffidabilità dei consulenti contabili, l’intervento tardivo del nuovo consulente — delle cui indicazioni il ricorrente si sarebbe potuto avvalere solo a partire dall’anno 2008 — l’assenza di prelievi personali, l’accertato pagamento di tutte le poste e il versamento parziale di oltre 170.000 euro per tasse e oneri previdenziali dal 2005 al 2011, come indicato negli F24 allegati, elementi che avrebbero potuto condurre la Corte di merito a un diverso giudizio. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in punto di elemento soggettivo. Si duole del generico richiamo per relationem alla sentenza del Tribunale, in assenza di una valutazione autonoma e critica delle specifiche eccezioni sollevate con il motivo di appello, in punto di elemento soggettivo, supportate da documentazione probatoria non esaminata neppure dal Tribunale, che si è basato sul dato oggettivo del mancato versamento di imposte, tasse e contributi dal 2003, limitandosi a considerare pagamenti parziali, in percentuale ridotta rispetto all’ammontare del debito erariale, pagamenti funzionali alla gestione 3 della crisi aziendale e non, come ritenuto dalla Corte di merito, volti ad allungare la vita della cooperativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Vanno fatte delle puntualizzazioni sui principi applicabili nella specie. 2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria dell’impresa, che possono anche non determinare un’immediata diminuzione dell’attivo, e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato, che, aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confronti dell’erario, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società. Tali atti possono anche consistere in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, sicché anche il protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rende prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, [...]; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, [...]; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Rv. 259997; Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, Rv. 264080; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, [...]). L’incriminazione di cui si tratta non intende, però, sanzionare l’evasione fiscale e previdenziale di per sé, bensì la conseguenza di tali comportamenti, ossia la causazione o l’aggravamento del dissesto della società, e sempre che le violazioni fiscali e/o previdenziali possano qualificarsi come vere e proprie operazioni dolose, siano cioè espressione di specifiche e selettive scelte gestionali preordinate alla sistematica omissione dei relativi adempimenti (così Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024, [...], non massimata). Deve rifuggirsi, inoltre, dalla tentazione di affidarsi a un rigido automatismo: il mancato versamento dei tributi o degli oneri previdenziali, che abbia condotto 4 la società al dissesto, non integra, per ciò solo, il reato, essendo necessario, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349–01; Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024). 2.2. Con riguardo all’elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità è salda nell’affermare che il dolo deve investire le operazioni — nel senso che è necessaria la consapevolezza e volontà dell’amministratore di porre in essere la complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici, in contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società — ma non anche il dissesto, che deve essere “soltanto” prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510-01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207-01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [...], Rv. 247315-01). In sintesi, occorre la consapevolezza di porre in essere un’operazione che, concretandosi in un abuso o in un’infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, determini la prevedibilità della decozione quale effetto della condotta antidoverosa. Nelle pronunce di questa Corte è ricorrente l’affermazione secondo cui dal sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali, con ogni conseguenza ipotizzabile in termini di dissesto dell’impresa, a seguito delle iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [...], Rv. 273337; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 270046; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, [...], non massimata sul punto;
Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, [...], Rv. 261684; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, [...], Rv. 260492; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997). Nei casi indicati, dunque, le specifiche connotazioni delle operazioni dolose offrono fondamento al giudizio di prevedibilità dell’emersione delle operazioni stesse e, di conseguenza, dell’attivazione delle iniziative risarcitorie e/o sanzionatorie destinate a sfociare nel depauperamento e, quindi, nel dissesto della società (cfr., tra le più recenti, Sez. 5, n. 21484 del 09/05/2025, [...], non massimata). 5 In ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilità dell’evento non voluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto, valorizzando tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi evitare meccanismi automatici e generalizzanti dietro i quali può celarsi il rischio di una responsabilità oggettiva. Questa Corte (v. Sez. 5, sentenza n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351-01) ha di recente affermato, richiamando la giurisprudenza costituzionale in tema di concorso anomalo di cui all’art. 116 cod. pen., che, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, deve sussistere non solo un rapporto di causalità materiale, ma anche un rapporto di causalità psichica, nel senso che l’agente deve potersi rappresentare il dissesto (non voluto), secondo l’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile delle operazioni dolosamente compiute;
in tal modo si richiede una partecipazione psichica dell’agente al fatto e, quindi, un coefficiente di colpevolezza che tiene il reato indenne da dubbi di costituzionalità. Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, si richiede, in capo all’agente, la consapevolezza e volontà della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica, nonché la prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare. 3. Tanto premesso, la Corte di merito non ha risposto alle specifiche doglianze contenute nei motivi di appello e desume dal mancato adempimento, sin dal 2003, degli obblighi fiscali da parte della società una scelta volontaria di evasione d’imposta, complessiva e risalente fin dalla costituzione della fallita, che aveva procurato un indebitamento vistoso verso l’erario, non recuperabile, ammontante a oltre 442.000 euro al 31 dicembre 2010 (per fisco e ritenute), lievitato a oltre 872.000 euro al momento dell’insinuazione al passivo, a fronte di debiti di altra natura per soli 17.000 euro, sì da rendere inevitabile il dissesto della società e, di conseguenza, il suo esito. La Corte territoriale ha ritenuto che il grave debito erariale, protrattosi per anni e compensato con la manovra di abbellimento del bilancio mediante crediti di diversa natura, avrebbe provocato una continua ingravescenza della situazione economica, poi sfociata nel dissesto. In tale prospettiva, i pagamenti parziali non potevano efficacemente indurre dubbi sull’omesso adempimento fiscale in termini di deliberata scelta gestionale. 6 In punto di elemento soggettivo, la Corte territoriale, premettendo che il fallimento può essere conseguenza di operazioni dolose compiute dall’imprenditore che possa anche solo prevedere come l’aggravamento del passivo sia tale da condurre al dissesto economico, ha sottolineato che, nella specie, il sistematico inadempimento delle obbligazioni erariali, cui era tenuto l’imputato, integra il reato contestato, trattandosi di debiti accumulatisi negli anni, addirittura sin dal 2003, e di ammontare tale — nel complesso 450.000 euro in corso di attività —, in rapporto alla modesta entità dell’attività d’impresa, da rendere inevitabile il dissesto della società e, di conseguenza, il suo esito. Quanto ai pagamenti parziali verso l’Erario, la Corte di merito ha rilevato che si tratta di pagamenti in percentuale molto ridotta rispetto all’ammontare del debito erariale, da ritenersi volti soltanto ad allungare la vita della cooperativa, senza poterne evitare il prevedibile esito;
e, a fronte dell’evidenza della prova, tenuto conto del riconoscimento del debito fiscale da parte dell’imputato e del suo accertamento in termini di certezza, ha ritenuto non necessario ricorrere a ulteriore indagine contabile. Sul punto, la Corte d’appello non si confronta con la produzione documentale della difesa, costituita dagli estratti conto del conto corrente intestato alla società, dai quali risultavano i pagamenti di volta in volta effettuati dalla cooperativa, nonché dall’elenco degli F24, tratto dagli estratti del conto corrente allegati, da cui emergeva il pagamento della complessiva somma di euro 173.159,64 mediante F24, corrisposti con versamenti periodici, anno per anno, dal 2005 al 2011, da cui risulterebbe il pagamento periodico di tutte le poste, comprese quelle verso l’erario, oltre ai debiti nei confronti di dipendenti e fornitori. La Corte territoriale non spiega, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, in che termini le giustificazioni offerte dal LA, anche con riguardo alle risorse dallo stesso impiegate nel tentativo di risollevare le sorti della società in grave crisi (pagamento dei debiti della cooperativa e, in parte, di quello erariale), e le conseguenze di tale condotta costituiscano indici della consapevolezza e volontà della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica, nonché in relazione alla prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell’azione antidoverosa. La Corte di merito, inoltre, non risponde alla specifica doglianza secondo cui le operazioni di pagamento degli F24 sarebbero state funzionali alla gestione della crisi aziendale. La motivazione non affronta neppure l’ulteriore doglianza relativa alla mancata valutazione delle ulteriori circostanze dedotte, quali lo status di socio 7 lavoratore, le difficoltà della cooperativa dovute alla concorrenza, le aspettative di risollevare la situazione critica attraverso il lavoro dei soci, l’inaffidabilità dei consulenti contabili e l’intervento del nuovo commercialista solo nel 2008, le cui indicazioni il LA avrebbe seguito. 4. In ragione di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame dinanzi ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma il 5/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN MA GL EL ZI OS AN CO