Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto previdenza sociale;
00605 01 SEZIONE LAVORO estinzione del giudizio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri agi nati: - Presidente Dott. Ettore R.G.N. 2864/98 миг Dott. Fabrizi AND 2 NEVARI A Consigliere- Cron. -m Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Rep. Rel. Consigliere- Ud.23/10/00 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. 662 SENTENZA IL SOLE 24 ORE per diritti 1.3000 17 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE PL DI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA CABIBBO SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente C6575031
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, inINPS - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE persona del legale rappresentante pro tempore, UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, al Sig.CAB BB presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, per diritti L. -9 FEB, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS IL CANCELLIERE 4379 CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ->>>- resistente con mandato Rifasciata copia legale avverso la sentenza n. 133/97 del Tribunale di FORLI', al Sig. /MPS per diritti L. depositata il 28/02/97 R.G.N. 301/96; 22 FEB. 2001 IL IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona, investito dell'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado che l'aveva condannato a corrispondere alla controparte l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità nell'importo, cristallizzato, maturato al 30 settembre 1983, riteneva manifestamente infondata la questione di dellacostituzionalità dell'art. 1, comma 183, legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dichiarava l'estinzione del giudizio, ai sensi di tale norma, con compensazione delle spese. Avverso tale sentenza EL PL ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Le censure della ricorrente possono riassumersi come appresso: I) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181-183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato, quanto ai commi 181 e 182, dall'art. 3 bis del d.l. 28 marzo 1997 n. 79 convertito in legge 28 maggio 1997 n. 140, e violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 91 e 92 cod. proc. civ., non essendo la previsione legislativa di estinzione dei giudizi riferibile a controversie, come quella fra la ricorrente e l'INPS, concernenti non già l'aspetto meramente esecutivo ed il materiale pagamento delle somme dovute in applicazione della sentenza della Costituzionale n. 240 del 1994, bensi lo Corte status di avente diritto alla stesso cristallizzazione;
II) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181-183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e del d.l. 28 marzo 1997 n. 79 convertito in legge 28 maggio 1997 n. 140, in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 Cost., stante l'illegittimità, con riguardo ai suindicati principi costituzionali, della normativa prevedente l'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese. Il ricorso2. i cui due motivi sono congiuntamente - non può essere esaminabili accolto. Va premesso facendo peraltro riferimento solo alla parte finale della vicenda (della cd. Cristallizzazione) originata dall'art. 6, comma settimo, del d.1. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate о integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto risultino superati i all'integrazione (ove non limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra ° delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi decreti legge non seguiti da tempestiva conversione (28 marzo 1996 n. 166, 27 maggio 1996 n. 295, 26 luglio 1996 n. 396 e 24 settembre 1996 n. 499) e legge 23 dicembre 1996 n. 662 (modificata dal d.l. 28 marzo 1997 n. 79 conv. dalla legge 28 maggio 1997 n. 140) intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza e 5 a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime;
finché è stata pubblicata la legge n. 448 del 1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36, dispone che i giudizi pendenti alla comma quinto, data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Nell'interpretazione di tale norma applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame - questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze 11 maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 giugno 1999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla cd. anche le cause riguardanti Cristallizzazione, l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, stante (in mancanza di non dedotte preclusioni al riguardo nella concreta fattispecie) l'imprescindibilità dell'accertamento dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere la precisazioneconfermata, sia pure con (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire all'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998. Come già chiarito dalla Corte con sentenze 19 giugno 1999 n. 6171 e 13 dicembre 1999 n. 13979 (e successiva giurisprudenza conforme), la previsione di estinzione dei giudizi pendenti (inapplicabile, giusta la giurisprudenza citata, alle controversie riguardanti l'esistenza del diritto alla cd. Cristallizzazione per ragioni come quella connessa alla sussistenza o non della decadenza ex art. 47 d.p.r. 1970 n. 639 - non attinenti al requisito reddituale) non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali. In particolare, deve ribadirsi che "è manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la 7 questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integrabilità al minimo delle attinenti alle questioni di cuipensioni (cioè all'art. 1, commi centottantunesimo centottantaduesimo della legge n. 662 del 1996) pendenti alla data del 1° gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. Deve, infatti, escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la voluntas legis non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sancisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, una soddisfazione ancorché ridotta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicché il giudice non 8 potrebbe valutare la soccombenza virtuale" (v. Cass. n. 13979/1999 citata). La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone la dichiarazione d'estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese impedisce l'esame di ogni altra censura, che investa le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Infatti, soltanto la caducazione dell'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità sostanziali, a causa del nesso di sulle norme subordinazione logico-processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, precluse qualsiasi esame del merito (Corte cost. n. 76 del 1999, con specifico riguardo alla disposizione in esame). Alla stregua di tali rilievi, la cui validità confermata dalla sentenza della Corte risulta Costituzionale n. 310 in data 11-20 luglio 2000, il ricorso deve essere quindi rigettato.
3. Quanto alle spese, la Corte, premesso che la statuizione di compensazione (delle spese) contenuta nella sentenza impugnata deve intendersi riferita sia al giudizio di appello che a quello mentre questa Cate pretorile, deve disporre la compensazione, ai sensi dell'art. 36, comma quinto, della legge 1998/n. 448, anche delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 23 ottobre 2000. Il Presidente:₤the freas Il Cons. estensore: Tederico Pirelli lie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIAPhi Depositata in Cancelleria Oggi, 17 GEN. 2001 Ɑ I O I I . S T G S E I I N S N I V L IL COLLABORATORE I L L I N L DI CANCELLERIA T O ' Ɑ E I O T N V I D O N O V I C I O D N S A V Ɑ E O 1 O N D S 1 S I - I N I 8 V - E S N L Ɑ I I E E T ” V O N ' I U L T L G O ' E I A E Ɑ D V I 10