Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2001, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
DIRITTE DIRITTI 11 Reg. gen. N° 18754/1998 Udienza del 19 ottobre 2000 Oggetto: esecuzi e peci ca di ligo EP BB IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE bron 3963 SEZIONE SECONDA CIVILE Rep. 536 Composta dai Sigg.ri Magistrati: CORTE SUPREMA DI CASSAZION Dott. FRANCO PONTORIERI Presidente UFFICIO COPIE Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Richiesta copia stuctio dal Sig. IL SOLE 24 ORE Dott. ENRICO SPAGNA MUSO Consigliere 3000 per diritti L.. 9 FEB. 2001 Dott. CARLO CIOFFI Consigliere 11 IL CANCELLIERE Dott. UMBETO GOLDONI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA LIRE 3000 CANCELLERIA sul ricorso proposto da: DE SA OL, elettivamente domiciliato in Roma, via Anapo n. 20, CG069348 presso l'avv. Dario Di Gravio, che lo difende in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
OT LI e LE IA AR, elettivamente domiciliati in Roma, via Oslavia n. 14. presso l'avv. Francesco Mancuso, che li difende in forza di mandato in atti;
controricorrenti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 26 giugno 1998. Richiesta copia esecutiva dal Sig. MANCUSO per diritti L. best 6 1686100 18754 1998 De SA ON - 2 Udienza del 19 ottobre 2000 Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 11 126.3.04 IL CANCELLIERE 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Massimo Gizzi per delega e l'avv. Francesco Mancuso. Udito il P.M.. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 21 settembre 1989 NI De SA prometteva di vendere a GI AR, per sé o per persona da nominare, l'appartamento sito in Roma alla via Dante De Blasi n. 98, scala A. piano secondo, per il prezzo di £. 437 milioni già interamente versato;
a sua volta GI AR con atto del 27 ottobre 1989 prometteva di vendere a UL TI, per sé o per persona da nominare, lo stesso appartamento, al prezzo di lire 438 milioni, di cui 220 milioni già versati e la rimanenza all'atto definitivo. In data 11 aprile 1990 il AR comunicava al promittente venditore NI De SA il nominativo dell'acquirente nella persona di UL TI e invitava le parti a presentarsi davanti al notaio, per la stesura dell'atto definitivo, il 27 aprile 1990. Quel giorno, tuttavia, il promittente venditore NI De SA non compariva e UL TI e IA OS DO (nominata anch'ella quale acquirente assieme al marito) proponevano citazione, notificata in data 4 e 10 maggio 1990, davanti al Tribunale di Roma perché fosse disposto il trasferimento dell'immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c., dichiarandosi pronti a versare il saldo del prezzo;
chiedevano, altresì, il risarcimento dei danni nei confronti sia del AR che del De SA per il mancato o ritardato trasferimento. 18754:1998 De SA TI 2 Udienza del 19 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 3 Si costituiva il solo il De SA, deducendo che egli non aveva mai avuto rapporti con gli attori, che il contratto preliminare sottoscritto con il AR era fittizio e che, contrariamente a quanto dichiarato nello stesso atto, egli non aveva ricevuto alcuna somma. Istruita la causa mediante interrogatorio libero delle parti e prova per testi il tribunale, con sentenza del 15 luglio 1994, ritenuto che la DO non fosse legittimata attivamente, rigettava la domanda dello TI in quanto non risultava agli atti la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo;
rigettava altresì la domanda di danni proposta dallo stesso TI poiché non era risultata la prova della connivenza tra il De SA e il AR. Avendo lo TI e la DO proposto impugnazione la Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 giugno 1998, dichiarava la nullità della и н sentenza di primo grado per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di GI AR e condannava il De SA al pagamento delle spese di secondo grado. La corte osservava che il tribunale, dopo avere sancito la nullità della citazione nei confronti del AR per il mancato rispetto del termine a comparire, non aveva disposto la rinnovazione della stessa, ritenendo che la presenza nel processo del AR non fosse necessaria. Tuttavia, poiché il AR era stato parte in entrambi i contratti in base ai quali era stata richiesta l'esecuzione specifica dell'obbligo a contrattare, e nei suoi confronti era stata anche proposta domanda di risarcimento dei danni, si versava in un evidente caso di litisconsorzio necessario. 18754/1998 De SA TI - 2 Udienza del 19 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 4 Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il De SA illustrando, anche con memoria, due motivi di ricorso, cui resistono lo TI e la DO con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 103 e 354 c.p.c. ed il difetto di motivazione, il De SA sostiene che la corte di appello avrebbe erroneamente ravvisato nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario poiché l'immobile promesso in vendita era solo di sua proprietà e la domanda solidale di risarcimento dei danni aveva introdotto una causa scindibile, integrante litisconsorzio facoltativo. Pertanto la nullità ab origine della citazione nei confronti del AR aveva fatto sì che il processo si m M svolgesse correttamente nei confronti del solo De SA. Il motivo non è fondato. Sta di fatto che nella specie come già correttamente rilevato dalla corte di appello - ricorre una ipotesi litisconsorzio necessario tra lo TI, il De SA ed il AR: quest'ultimo, infatti, è stato parte in entrambi i contratti preliminari in base ai quali lo TI (unitamente alla moglie IA OS DO) ha agito nei confronti del De SA con cui non aveva avuto alcun mper ottenere il trasferimento dell'immobile di proprietà del rapporto diretto medesimo. In sostanza, quindi, tra le parti sono stati posti in essere due rapporti, uno tra il De SA ed il AR e l'altro tra costui e lo TI, relativamente allo stesso immobile, in forza di entrambi i quali è possibile l'azione diretta dello TI nei confronti del De SA, per cui risulterebbe 18754 1998 De SA TI - 2 Udienza del 19 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 5 impossibile la scissione dei rapporti stessi, dal momento che la decisione va comunque a spiegare i propri effetti su entrambi. Il ricorrente denunzia poi la violazione e falsa applicazione degli artt. 354, 91, 92 e 94 c.p.c. e la carenza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che erroneamente la corte di appello avrebbe accollato a lui le spese del giudizio di appello, poiché così decidendo gli ha addebitato le conseguenze di una nullità alla quale avevano dato luogo gli attori, senza alcuna motivazione e senza rilevare che gli artt. 92 e 94 c.p.c. prevedono la condanna della parte e/o del difensore alle spese relative alla regolarizzazione di atti र्ड processuali. Anche questo motivo deve essere disatteso poiché, essendo il De SA risultato pienamente soccombente in grado di appello, correttamente il giudice di secondo grado gli ha accollato le spese del relativo giudizio, a prescindere dalla indagine su quale delle parti avesse dato luogo in primo grado alla nullità fatta valere dagli appellanti. Il ricorrente sembra dolersi della mancata compensazione, totale o parziale. delle spese, ma neppure sotto tale profilo la sentenza impugnata è censurabile, poiché la regolamentazione delle spese del giudizio rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, con l'unico limite del divieto di accollare. anche solo parzialmente. le spese giudiziali alla parte che sia totalmente vittoriosa. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo. 18754 1998 De SA TI 2 Udienza del 19 ottobre 2000, Presidente Pontorieri: relatore Riggio.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 173 100 oltre a £.
8.000.000 per onorari. Così deciso in Roma. nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2000, france Sector s 'Ugo Miggio est. IL CANCELLIFRE C1 TalaricoPa DEPOSITATO IN CANCELLERIA 9FEB. 2001 Roma IL CAPIT Lalazs 40000 290000 UFFICIO DELLE EN LATE ROMA 2 2001 4 Registrato in dolos. 19572. vernie Gin. S. DUECENTONOMANT (lire p. Dirigento A (D.ssa IA Responsabile S 31730 (Dr. M. K O N R A T E I C I F س 1 0 0 ل ا 18754 1998 De SA TI 2 Udienza del 19 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio.