Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2013, n. 48891
CASS
Sentenza 30 ottobre 2013

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Massime1

Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16 nonies, comma terzo, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza. (Fattispecie in cui era stata respinta la richiesta di detenzione domiciliare, ritenendo dimostrativa della mancanza di un autentico ravvedimento la condotta del condannato "collaboratore di giustizia", cui era stata poco tempo prima revocata la medesima misura, per essersi allontanato ingiustificatamente dalla propria abitazione rendendosi di fatto irrintracciabile).

Commentario1

  • 1Liberazione condizionale, cosa deve intendersi per ravvedimento
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 agosto 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2013, n. 48891
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48891
Data del deposito : 30 ottobre 2013

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