Sentenza 30 ottobre 2013
Massime • 1
Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16 nonies, comma terzo, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza. (Fattispecie in cui era stata respinta la richiesta di detenzione domiciliare, ritenendo dimostrativa della mancanza di un autentico ravvedimento la condotta del condannato "collaboratore di giustizia", cui era stata poco tempo prima revocata la medesima misura, per essersi allontanato ingiustificatamente dalla propria abitazione rendendosi di fatto irrintracciabile).
Commentario • 1
- 1. Liberazione condizionale, cosa deve intendersi per ravvedimentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2013, n. 48891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48891 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 30/10/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 3436
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 335/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN US, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 5231/2012 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ROMA, del 05/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye, che ha chiesto rigettarsi il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5 dicembre 2012 il Tribunale di sorveglianza di Roma, decidendo nel procedimento instaurato per la trattazione delle istanze di detenzione domiciliare avanzate, per motivi di salute e ai sensi della L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies, da AR EP, collaboratore di giustizia, in atto detenuto presso la Casa circondariale di Milano Opera in esecuzione della pena di anni trenta di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli il 28 marzo 2012, ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare avanzata per motivi di salute e ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare avanzata in deroga alla normativa ordinaria.
Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:
- la domanda formulata secondo la normativa ordinaria era inammissibile per avere la difesa rinunciato alla sua trattazione in udienza e per essere in ogni caso la pena residua ampiamente superiore al limite, fissato per legge, di quattro anni;
- la domanda formulata in deroga alla normativa ordinaria era, invece, ammissibile poiché la pena riguardava reati previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, era stato espiato oltre il quarto della pena, ma per la collaborazione, resa dall'istante con riguardo ai fatti giudicati con le sentenze in esecuzione, non poteva ritenersi sussistente il requisito del ravvedimento;
- la scelta collaborativa intrapresa, ritenuta rilevante anche dalla Direzione Nazionale Antimafia, che aveva espresso parere favorevole, era dimostrativa dell'allontanamento dell'istante dal contesto criminale e di una sua certa adesione a valori di legalità, ma non necessariamente di un suo ripensamento in termini etici;
- l'assenza di autentico ravvedimento era stata già rilevata dallo stesso Tribunale, che, con ordinanza del 13 dicembre 2011, aveva rigettato precedente analoga richiesta facendo riferimento a un grave episodio trasgressivo, che aveva fondato una condanna dell'istante per evasione e la revoca della detenzione domiciliare concessa al medesimo per motivi di salute;
- la concessione del chiesto beneficio era del tutto prematura, poiché il periodo di successiva osservazione non aveva determinato un sostanziale mutamento delle condizioni afferenti al percorso di revisione, che richiedeva una sperimentazione esterna con la fruizione di permessi premio, e anche la riflessione critica delle pregresse scelte devianti, emersa dalla relazione di sintesi, doveva consolidarsi ed essere valutata in termini di autenticità e stabilità.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Sante Foresta, il condannato, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 47 ter Ord. Pen. e L. n. 45 del 2001, art. 16 nonies, nonché manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione rispetto alle risultanze processuali inerenti alla richiamata normativa speciale.
2.1. Secondo il ricorrente, che premette il richiamo ad alcune considerazioni preliminari in ordine ai requisiti previsti dall'indicato art. 16 nonies per l'accesso al beneficio della detenzione domiciliare, il Tribunale, che pur ha riconosciuto la sussistenza di detti requisiti, ha dimostrato una contraddizione logica e giuridica nelle sue affermazioni in contrasto palese con le risultanze processuali e con la ratio della legislazione premiale, incorrendo nei denunciati vizi di legittimità.
L'ordinanza impugnata, in particolare, non ha tenuto conto, ad avviso del ricorrente, della complessiva osservazione della sua condotta post delictum e delle peculiarità del caso concreto, correlate alla sua condizione di soggetto paralizzato nella metà del corpo con ulteriori gravi e invalidanti patologie, dalla cui analisi avrebbe dovuto trarsi la concreta dimostrazione del suo ravvedimento quantomeno nella forma più contenuta correlata, a livello prognostico, al limitato beneficio richiesto.
Il Tribunale, invece, ha ritenuto che il ravvedimento fosse da correlare ad altri non specificati elementi, non previsti dalla normativa generale e speciale di riferimento, che non impone il preventivo passaggio dal carcere dopo anni di positiva osservazione extramuraria in regime di protezione speciale, ne' la preventiva sperimentazione esterna prima di accedere alla più contenuta misura alternativa.
2.2. Gli elementi positivi dedotti, rappresentati da un lungo periodo di collaborazione attiva e proficua con la giustizia, dall'ampio superamento di un decennio di ininterrotta osservazione, dall'assoluta correttezza comportamentale, dal puntuale rispetto delle cogenti prescrizioni dettate dal programma speciale di protezione e dalla legge, dalla recisione di ogni collegamento con l'ambiente di provenienza, dalla cessazione della pericolosità sociale e dal conseguimento della speciale attenuante della collaborazione, sono stati "totalmente ignorati o sviliti dal Giudicante", pur essendo indicativi, alla luce delle acquisite delucidazioni comportamentali e del contenuto del parere favorevole della Direzione Nazionale Antimafia, di un percorso di ravvedimento, che non deve essere completo, bastando il suo inizio, secondo il costante orientamento di questa Corte.
Del tutto inconferente è, infine, ad avviso del ricorrente, anche il richiamo fatto dal Tribunale ai gravi reati in esecuzione, risalenti a periodi lontani, antecedenti alla sua detenzione e alla sua collaborazione, e costituenti conditio sine qua non per l'accesso alle misure premiali in deroga, avuto riguardo al richiamo operato dalla L. n. 45 del 2001, art. 16 nonies ai reati di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso, avendo il Tribunale ritenuto correttamente ammissibile la richiesta, che ha rigettato in mancanza del requisito del ravvedimento, frutto di valutazione di merito regolarmente effettuata con motivazione puntuale ed esauriente.
4. Con memoria del 18 giugno 2013 il ricorrente deduce, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore Generale, che la sussistenza del requisito del ravvedimento è comprovata dagli elementi in atti, già illustrati, e trova riscontro nei plurimi richiamati precedenti di questa Corte e nel rilievo che l'inizio di un percorso di ravvedimento non poteva essere escluso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dal D.L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies, convertito nella L. n. 82 del 1991, come introdotto dalla L. n. 45 del 2001, art. 14, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (tra le altre, Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, dep. 16/12/2004, Furioso, Rv. 230137; Sez. 1, n. 34283 del 12/07/2005, dep. 23/09/2005, Pepe, Rv. 232219; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 13/01/2010 Brusca, Rv. 245945).
Si è, infatti, puntualizzato che la facoltà di ammettere alle misure alternative soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della L. n. 82 del 1991 anche in deroga alle disposizioni vigenti (come già previsto dalla citata Legge, art. 13 ter, comma 2, abrogato dalla L. n. 45 del 2001, art. 7, e ora dall'art. 16 nonies, comma 4, introdotto dalla citata Legge, art. 14) riguarda soltanto le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione, previsti dalle norme dell'ordinamento penitenziario e rimessi alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 665 del 28/01/2000, dep. 06/03/2000, Tibaldi, Rv. 215495), ne' si sottrae al criterio della valutazione discrezionale da parte del giudice, che deve riguardare, al di là dell'indefettibile accertamento delle condizioni soggettive di ammissibilità, l'opportunità del trattamento alternativo e concernere le premesse meritorie e l'attingibilità concreta del beneficio, in relazione alla personalità del condannato (Sez. 1, n. 5523 del24/10/1996, dep. 04/12/1996, Chiofalo, Rv. 206185; Sez. 1, n. 3367 del 18/10/2000, dep. 29/01/2001, P.G. in proc. Nistri, Rv. 218043).
Il ravvedimento, previsto dalla L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies, postula, in particolare, una valutazione globale della condotta del soggetto, in modo da accertare se l'azione rieducativa, complessivamente svolta (realizzata anche in virtù della corretta gestione di tutti i benefici penitenziari già fruiti) abbia prodotto il risultato del compiuto ravvedimento del reo. Tra i vari elementi di valutazione del sicuro ravvedimento del reo e del suo riscatto morale vanno presi in considerazione, in via esemplificativa, i rapporti con i familiari, il personale carcerario e i compagni di detenzione, nonché lo svolgimento di un'attività lavorativa o di studio onde verificare se c'è stata da parte del reo una revisione critica della sua vita anteatta e una reale ispirazione al suo riscatto morale (Sez. 1, n. 3675 del 16/01/2007, dep. 31/01/2007, Tedesco, Rv. 235796; Sez. 1, n. 9887 del 01/02/2007, dep. 08/03/2007, Pepe, Rv. 236548), o manifestazioni di resipiscenza, tra le quali concrete iniziative riparatorie nei confronti di chi ha subito le conseguenze dei reati commessi, dotate di forza e ampiezza tali da rivelare un serio intento di riconciliazione con la società civile gravemente offesa (Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, citata).
3. Di questi principi, che il Collegio condivide e riafferma, il provvedimento impugnato ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione.
3.1. Il Tribunale ha rilevato, illustrando, con congrua motivazione, i dati fattuali tratti dagli atti nella sua disponibilità, che nei confronti del AR, collaboratore di giustizia ammesso al programma di protezione, non poteva essere ritenuto sussistente il requisito del ravvedimento, e non ha prescisso dal rilevare la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità della misura della detenzione domiciliare in deroga, ai sensi dell'indicato art. 16 nonies, e dal richiamare il parere favorevole espresso dalla Direzione Nazionale Antimafia, fondato sulla importanza della scelta collaborativa intrapresa dal medesimo.
Nel suo percorso argomentativo il Tribunale ha, in particolare, ragionevolmente valorizzato l'intervenuto rigetto di analoga istanza, disposto con ordinanza del 13 dicembre 2011 in relazione a una grave condotta trasgressiva del condannato, consistita nell'allontanamento dalla sua abitazione con rifiuto di indicazione del luogo e con consapevole irreperibilità telefonica, posta a fondamento della condanna per evasione e della revoca della detenzione domiciliare concessa per motivi di salute, e ritenuta dimostrativa della mancanza di un autentico ravvedimento, e ha rimarcato che, a fronte di dette emergenze, non vi erano elementi rappresentativi di una intervenuta sostanziale modifica delle condizioni già valutate con riguardo all'intrapreso percorso di revisione critica delle precedenti scelte devianti, il cui consolidamento e la cui valutazione secondo criteri di autenticità e di stabilità, alla stregua delle stesse informazioni acquisite, erano bisognevoli di più significative manifestazioni attraverso la fruizione di permessi premio e di un ulteriore periodo di osservazione.
3.2. Le valutazioni di merito, condotte dal Tribunale, esenti da vizi logici e giuridici per la loro adeguata congruenza rispetto alle illustrate emergenze fattuali e per la loro ragionevole coerenza rispetto al sistema delle misure alternative e delle loro finalità anche in presenza della disciplina derogatoria per i collaboratori di giustizia, e correttamente improntate al principio della gradualità del trattamento e dell'osservazione nella concessione di benefici penitenziari, ripetutamente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 26/03/1999, Foti, Rv. 212794;
Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, dep. 24/05/2011, P.G. in proc. D'Ambrosio, Rv. 250231), resistono alle censure svolte con il ricorso.
3.3. Le obiezioni e osservazioni difensive, esprimendo un diffuso dissenso rispetto alle ragioni argomentate della ordinanza impugnata, non solo invadono un ambito di merito già adeguatamente giudicato, riproponendo un'alternativa lettura dei dati utilizzati, ma, non correlandosi ai passaggi motivi e agli sviluppi logici della decisione, infondatamente non considerano che la valutazione svolta è stata condotta dal Tribunale alla stregua della non trascurata normativa speciale, riconoscendosi la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda di detenzione domiciliare e indicandosi specificamente i dati riconducenti il ricorrente e la sua richiesta nei limiti di applicabilità della legge;
ne' tengono conto infondatamente dello sviluppo dell'analisi complessiva svolta della condotta del ricorrente, non limitata a quella antecedente al reato in esecuzione e non pregiudicata nella sua contrarietà ai valori di legalità dalle condizioni di salute del medesimo, non successive all'episodio descritto;
ne' considerano infondatamente che i pareri acquisiti, i cui contenuti sono stati richiamati, non esauriscono l'ambito della valutazione demandata al Tribunale che deve riguardare, come ha riguardato, al di là dell'accertamento delle condizioni di ammissibilità della richiesta, l'opportunità del trattamento alternativo richiesto, la finalità dell'emenda con esso perseguibile, l'esistenza di un serio processo di revisione della condotta deviante e la concreta praticabilità del beneficio stesso, secondo i principi generali che presiedono alla concessione dei benefici penitenziari.
4. Il ricorso, destituito di fondamento, deve essere, pertanto, rigettato.
Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013