Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2004, n. 48505
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Sentenza 18 novembre 2004

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Ai fini della concessione dei benefici penitenziari (nella specie, ammissione alla detenzione domiciliare) in favore dei cosiddetti collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, come introdotto dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2004, n. 48505
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48505
    Data del deposito : 18 novembre 2004

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