Sentenza 18 novembre 2004
Massime • 1
Ai fini della concessione dei benefici penitenziari (nella specie, ammissione alla detenzione domiciliare) in favore dei cosiddetti collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, come introdotto dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2004, n. 48505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48505 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/11/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 4509
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 011285/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FU OL N. IL 01/08/1974;
avverso ORDINANZA del 12/02/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. E. Delehaye, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di sorveglianza di Catanzaro, provvedendo su richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare avanzata da UR LO, dichiarò inammissibile la prima di dette richieste, sulla base del rilievo che la pena residua da espiare superava i tre anni, e respinse la seconda, ritenendo che non potesse riconoscersi la sussistenza del requisito del "ravvedimento", previsto dall'art. 16 nonies del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modif. nella legge n. 82/1991, quale introdotto dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45, dal momento che, pur essendosi reso il
UR meritevole, per la collaborazione prestata all'autorità giudiziaria, dell'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203/1991), il suo "percorso intramurario" non aveva "offerto elementi particolarmente significativi", essendosi anzi segnalato un "atteggiamento polemico del detenuto", del quale erano già stati riferiti, inoltre, nel 1997, "comportamenti infedeli" e nei cui confronti era stato altresì espresso, nel decorso mese di dicembre, dalla D.D.A. di Catania, un giudizio di "inattendibilità";
- che avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del UR, denunciando, in sintesi, come illegittimo il fatto che il tribunale di sorveglianza avesse attribuito un determinante, negativo rilievo all'elemento costituito dal summenzionato "atteggiamento polemico del detenuto", che sarebbe stato invece da riguardarsi, in realtà, come semplice "dato caratteriale" del soggetto, per giunta riconducibile (cosa non considerata dal tribunale di sorveglianza), al suo pessimo stato di salute ed alle carenze del trattamento sanitario inframurario;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, come chiaramente si evince dal testuale tenore della norma dianzi richiamata, il "ravvedimento" da essa previsto non può essere oggetto di una sorta di presunzione, sulla sola base dell'avvenuta prestazione di collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure ad un livello (ovviamente) di mera, ragionevole probabilità, la effettiva sussistenza;
- che, ciò posto, già la riscontrata (e non specificamente contestata) insussistenza di siffatti elementi sarebbe stata, di per sè, sufficiente a legittimare il giudizio espresso dal tribunale circa la non riconoscibilità del ravvedimento;
a maggior ragione, quindi, tale giudizio deve riguardarsi come incensurabile quando, come nella specie, esso si appoggi anche alla ritenuta sussistenza di elementi di segno negativo, quale che sia il "peso" ad essi attribuibile;
- che pertanto il ricorso, siccome basato su censure aventi ad oggetto, nell'essenziale, proprio la sussistenza e la valenza di detti ultimi elementi, non può che essere respinto, in quanto privo di giuridico fondamento;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2004