Sentenza 18 novembre 1998
Massime • 1
Il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario; e ciò vale particolarmente quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verisimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello.(Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da soggetto condannato per traffico di stupefacenti; reiezione motivata con il rilievo che appariva necessario il previo esperimento di benefici "più contenitivi").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 5689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5689 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 18.11.1998
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni MACRÌ Consigliere N. 5689
3. " Paolo BARDOVAGNI Cons.relatore REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio SANTACROCE Consigliere N. 21749/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FOTI Raffaele, n. 26.12.1966 a Marina di Gioiosa Ionica avverso l'ordinanza in data 25.3.1998 del Tribunale di Sorveglianza di Milano Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Lette le conclusioni del P.M., con le quali chiede il rigetto del ricorso
O S S E R V A :
Con ordinanza del 25.3.1998 il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva la domanda di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da FOTI Raffaele, condannato per traffico illecito aggravato di stupefacenti, in quanto ripetitiva di altra già rigettata il 7.5.1997 sul rilievo della necessità del previo esperimento di benefici "più contenitivi" onde saggiare il grado di maturazione del soggetto e il suo distacco da ambienti devianti;
non era stato infatti nel frattempo attivato tale graduale percorso riabilitativo, la cui necessità era riconfermata dall'acquisito aggiornamento della relazione di osservazione.
L'interessato ricorre per cassazione, denunciando violazione dell'art. 47 L. 26.7.1975 n. 354 ed illogicità di motivazione, in quanto l'ammissione al beneficio era stata subordinata a condizioni non richieste dall'ordinamento penitenziario e non realizzate di fatto per contrastante valutazione del Magistrato di sorveglianza che, malgrado il parere favorevole del gruppo di osservazione, non aveva ritenuto di concedere i richiesti permessi - premio. Il ricorso è infondato. Il criterio di gradualità nella concessione dei benefici seguito dal giudice di merito, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il trattamento penitenziario, particolarmente quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. Esso, d'altra parte, nel caso di specie è consacrato da un precedente provvedimento - che preclude la possibilità di rimetterlo in discussione in immutata situazione di fatto (co. 2 dell'art. 666 C.P.P.) - e conforme alle risultanze dell'osservazione. Nè rileva la circostanza che i minori benefici trattamentali, all'esito dei quali il Tribunale ha condizionato la valutazione dell'opportunità di un esperimento ex art. 47 L. n. 354/1975, siano stati fino ad oggi negati;
il provvedimento di diniego (contro il quale l'interessato può esperire i rimedi giurisdizionali), se fondato, sarebbe infatti indice, allo stato, dell'impraticabilità "in radice" dell'intero percorso rieducativo.
Il ricorso va perciò respinto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1999