Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 5689
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Sentenza 18 novembre 1998

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Il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario; e ciò vale particolarmente quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verisimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello.(Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da soggetto condannato per traffico di stupefacenti; reiezione motivata con il rilievo che appariva necessario il previo esperimento di benefici "più contenitivi").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 5689
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5689
    Data del deposito : 18 novembre 1998

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