Sentenza 12 luglio 2005
Massime • 2
In tema di applicabilità dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, l'art. 16 nonies Legge n. 45 del 2001 trova applicazione anche nei confronti dei soggetti la cui collaborazione abbia avuto inizio sotto la vigenza della più favorevole normativa dettata dall'abrogato art. 13 ter D.L. n. 8 del 1991, non vertendosi in materia di leggi penali sostanziali e non trovando, quindi, applicazione il principio di irretroattività stabilito, per quelle sfavorevoli, dall'art. 2 cod. pen.
La detenzione domiciliare può essere disposta, ai sensi dell'art. 16 nonies Legge n. 45 del 2001, anche nei confronti dei soggetti la cui collaborazione abbia avuto inizio sotto la vigenza della Legge n. 82 del 1991 senza che sia necessaria la verifica delle condizioni, cui é subordinato in via ordinaria il beneficio ex art. 47 ter Legge 26 luglio 1975 n. 354. Sussistendo il presupposto dell'assenza di elementi indicativi di collegamento con la criminalità organizzata, l'unico requisito richiesto dalla norma vigente é il "ravvedimento", elemento ulteriore e non presunto, ma ricavabile da specifici indici, di qualsiasi natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera e ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2005, n. 34283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34283 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI AR - Presidente - del 12/07/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 2827
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 42722/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EP MA N. IL 26/05/1949;
avverso ORDINANZA del 27/09/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. E. Delehaye (conformi). OSSERVA
Il difensore di EP AR, collaboratore di giustizia ammesso a speciale programma di protezione, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale è stata respinta la richiesta di detenzione domiciliare sul rilievo che - nonostante l'andamento positivo dell'osservazione penitenziaria e la concessione di permessi premio - l'assai lontana scadenza della pena e un ragionevole criterio di gradualità rendevano prematuro il più ampio beneficio richiesto. Con il gravame il ricorrente - sul presupposto della persistente applicabilità, in via transitoria, dell'art. 13 ter D.L. 15.1.1991 n. 8, abrogato dalla L. 13.2.2001 n. 45 - rileva che la misura alternativa può essere adottata anche in deroga alle vigenti disposizioni, senza essere condizionata dalla durata dell'osservazione e dalla concessione e positivo andamento dei permessi premio, sicché 11 diniego a fronte di positive risultanze trattamentali era illegittimo e comunque illogico. Il gravame è - nei termini di seguito precisati - fondato. Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la più rigida disciplina riguardo all'applicabilità dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, introdotta sub art. 16 nonies del D.L. n. 8/1991 dall'art. 14 L. n. 45/2001, trova applicazione anche nei confronti dei soggetti la cui collaborazione abbia avuto inizio sotto la vigenza della più favorevole normativa dettata dall'abrogato art. 13 ter del citato D.L. n. 8/1991, non vertendosi in materia di leggi penali sostanziali e non trovando quindi applicazione il principio di irretroattività stabilito, per quelle sfavorevoli, dall'art. 2 C.P. (Cass., Sez. 1^, 16.9/30.10.2003, Bertolotto). Peraltro, il citato art. 16 nonies prevede ora una possibilità incondizionata di disporre la detenzione domiciliare dei collaboratori di giustizia, ed esclude quindi la necessità di verificare le condizioni cui è subordinato in via ordinaria il beneficio ex art. 47 ter L. 26.7.1975 n. 354 (cfr. Cass., Sez. 1^, 15.4/27.5.2003, P.G. in proc. Morabito); sussistendo il presupposto dall'assenza di elementi indicativi di collegamento con la criminalità organizzata, l'unico requisito richiesto dalla norma vigente è il "ravvedimento", elemento ulteriore e non presunto, ma ricavabile da specifici indici, di qualsiasi natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera e ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (cfr. Cass., Sez. I, 18.11/16.12.2004, Furioso). Tale specifica valutazione è nel caso di specie mancata, essendosi il giudice "a quo" attenuto invece a criteri di gradualità di carattere generale e non pertinenti allo specifico tema del ravvedimento.
Il provvedimento impugnato va perciò annullato, con rinvio per nuovo esame dell'istanza alla stregua dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2005.