Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2005, n. 34283
CASS
Sentenza 12 luglio 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di applicabilità dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, l'art. 16 nonies Legge n. 45 del 2001 trova applicazione anche nei confronti dei soggetti la cui collaborazione abbia avuto inizio sotto la vigenza della più favorevole normativa dettata dall'abrogato art. 13 ter D.L. n. 8 del 1991, non vertendosi in materia di leggi penali sostanziali e non trovando, quindi, applicazione il principio di irretroattività stabilito, per quelle sfavorevoli, dall'art. 2 cod. pen.

La detenzione domiciliare può essere disposta, ai sensi dell'art. 16 nonies Legge n. 45 del 2001, anche nei confronti dei soggetti la cui collaborazione abbia avuto inizio sotto la vigenza della Legge n. 82 del 1991 senza che sia necessaria la verifica delle condizioni, cui é subordinato in via ordinaria il beneficio ex art. 47 ter Legge 26 luglio 1975 n. 354. Sussistendo il presupposto dell'assenza di elementi indicativi di collegamento con la criminalità organizzata, l'unico requisito richiesto dalla norma vigente é il "ravvedimento", elemento ulteriore e non presunto, ma ricavabile da specifici indici, di qualsiasi natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera e ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2005, n. 34283
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34283
    Data del deposito : 12 luglio 2005

    Testo completo