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Sentenza 24 luglio 2023
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/07/2023, n. 31869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31869 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BR IE IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto K. TASSONE, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31869 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 13/06/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino di condanna dell'imputato RA IE MA per i reati di (a) furto aggravato, consistito nell'essersi il predetto, in concorso con altri, impossessato di un grosso quantitativo di gelsi (Kg. 36) riposti in quattro secchi caricati sull'autovettura della quale i concorrenti avevano disponibilità, dopo essersi introdotti nel fondo di proprietà della persona offesa e (b) danneggiamento della recinzione del fondo agricolo (in Antillo, il 14/7/2017). 2. La Corte del merito ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) dell'imputazione, rilevando il carattere residuale del reato minore prospettato a difesa, consistente in un'attività che interviene dopo la raccolta e che riguarda i residui di essa, utilizzando anche le dichiarazioni della persona offesa e la massima d'esperienza per la quale la raccolta di quei frutti avviene alla fine della stagione estiva, i fatti risalendo al mese di luglio. Quanto, poi, al delitto di danneggiamento, i giudici del gravame hanno ritenuto che quello della recinzione fosse consistito nel suo abbattimento, proprio in corrispondenza dell'albero defraudato e che dalle riproduzioni fotografiche era stato constato che l'imputato era uscito dal fondo proprio grazie alla recinzione divelta, mentre la rete e il palo erano sporchi di gelsi, escludendo che il bene si trovasse già in quelle condizioni. In ragione dei limiti edittali, però, ha ritenuto non applicabile l'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen. e, addirittura, negato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., tenuto conto della notevole quantità di frutti asportata da un fondo appartenente a un'azienda agricola, del fatto che la restituzione del maltolto non aveva coperto tutto il danno prodotto e che il maneggiamento dei frutti ne aveva determinato la non commerciabilità. 3. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione e violazione di legge, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) dell'imputazione, che assume inquadrabile sotto la fattispecie legale minore dello spigolamento abusivo di cui all'art. 626, n. 3, cod. pen., essendosi la stessa parte offesa espressa solo dubitativamente in merito alla effettuazione della raccolta. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento al reato di cui al capo b) dell'imputazione, rilevando che la stessa Corte territoriale aveva affermato che la recinzione era stata abbattuta e non tagliata, cosicché il 2 bene non era stato alterato in maniera definitiva, lo stesso verbalizzante avendo dichiarato che la recinzione era leggermente abbattuta e non tagliata. Con il terzo motivo, ha dedotto analoghi motivi con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., tenuto conto del valore dei beni, in relazione all'estensione dell'azienda agricola, la cui attività prevalente non era la coltivazione dei gelsi, i frutti sottratti avendo, in ogni caso, un valore pari a euro 10 al chilogrammo, circostanze trascurate dalla Corte di merito. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto K. TASSONE ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi. 2. La difesa ha offerto una ricostruzione alternativa del fatto e del suo disvalore concreto, opponendo che i frutti (Kg. 36 di gelsi riposti in quattro secchi) sarebbero stati asportati quali residui di una raccolta già avvenuta, ricavando il dato da una lettura parcellizzata delle parole della persona offesa, senza tener conto degli altri elementi sui quali si fonda il ragionamento della Corte territoriale, tra cui la circostanza che la recinzione era stata danneggiata proprio in corrispondenza dell'albero defraudato. Allo stesso modo, ha contestato la valutazione dell'entità del danno, agganciata dai giudici del merito a precisi dati fattuali, rilevandosi che, in tema di speciale tenuità del danno, questa Corte di legittimità ha già più volte affermato che esso presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato (sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615-01; sez. 5, n. 344 del 26/1172021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402-01, in cui si è precisato che detta attenuante presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto;
sez. 3, n. 18386 del 19/3/2021, C., Rv. 281296-02, in cui si è precisato che il valore intrinseco ed economico del bene sottratto deve essere pressoché irrilevante;
sez. 5, n. 19728 del 11/4/2019, Ingenito, Rv. 275922-0, in cui si è precisato che la sua 3 entità deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum" non valutabile a tale fine). In ogni caso, deve rilevarsi che si tratta di censure inerenti al merito della decisione e, sul punto, pare sufficiente ricordare, facendo applicazione di principi consolidati, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01). Infatti, con il ricorso in cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747-01). 3. Né si pone, nella specie, un problema di applicazione retroattiva della norma più favorevole di cui all'art. 131 bis, cod. peri., come modificato, nelle more della decisione del ricorso, dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d. Igs. n. 150/2022: è vero, infatti, che la norma novellata prevede l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni e che è, dunque, caduto ogni riferimento al limite massimo della pena edittale. Cosicché, ferme restando le eccezioni previste dalla norma, il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati, tra i quali i furti aggravati che, in larga parte, sono oggi punibili a querela ad opera della stessa riforma. La norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusto disposto dell'art. 6 del dl. n. 162/2022. Sulla natura dell'istituto della particolare tenuità del fatto, poi, soccorre il diritto vivente: esso ha natura sostanziale ed è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d. ligs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e - solo per questi ultimi - la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, c. 4, cod. pen. e 129, cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, ccimma 2, cod. proc. pen., anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, 4 Tushaj, Rv. 266593-01, in cui, in motivazione, la Corte ha specificato che, invece, ove non si discuta dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione). Quindi, deve affermarsi, in linea generale, che la norma, come novellata, trova applicazione anche rispetto ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, c. 4, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente. La relativa questione, pertanto, ove non proponibile con il gravame o nel corso del giudizio di appello, sarà deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, c. 2, cod. proc. pen. e, se la Corte di cassazione ne riconosce la sussistenza, potrà dichiararla anche d'ufficio ai sensi dell'art. 129, c. 1, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, c. 1, lett. i) cod. proc. pen. (sul punto, sempre Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj, cit.). 4. Nel caso all'esame, tuttavia, questa Corte ritiene di non poter accedere a tale soluzione. Infatti, nella specie, solo apparentemente la Corte territoriale ha ritenuto preclusa l'applicazione della causa di non punibilità solo quoad poenam. In realtà, la valutazione della concreta offensività del fatto deve essere ricavata dalla motivazione nel suo complesso e, in essa, sono confluiti, da un lato, il giudizio negativo sull'attenuante comune della speciale tenuità del danno, negata dai giudici territoriali con motivazione che, come sopra già precisato, è esente da censure;
dall'altro, la valutazione della personalità dell'imputato, ai fini del diniego delle generiche, avendo i giudici stigmatizzato la sua propensione a delinquere, in ragione dei numerosi precedenti penali specifici. Di talché, deve escludersi una valutazione del fatto in termini coerenti anche con il maggiore spettro operativo della norma novellata. 5. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 giugno 2023
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto K. TASSONE, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31869 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 13/06/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino di condanna dell'imputato RA IE MA per i reati di (a) furto aggravato, consistito nell'essersi il predetto, in concorso con altri, impossessato di un grosso quantitativo di gelsi (Kg. 36) riposti in quattro secchi caricati sull'autovettura della quale i concorrenti avevano disponibilità, dopo essersi introdotti nel fondo di proprietà della persona offesa e (b) danneggiamento della recinzione del fondo agricolo (in Antillo, il 14/7/2017). 2. La Corte del merito ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) dell'imputazione, rilevando il carattere residuale del reato minore prospettato a difesa, consistente in un'attività che interviene dopo la raccolta e che riguarda i residui di essa, utilizzando anche le dichiarazioni della persona offesa e la massima d'esperienza per la quale la raccolta di quei frutti avviene alla fine della stagione estiva, i fatti risalendo al mese di luglio. Quanto, poi, al delitto di danneggiamento, i giudici del gravame hanno ritenuto che quello della recinzione fosse consistito nel suo abbattimento, proprio in corrispondenza dell'albero defraudato e che dalle riproduzioni fotografiche era stato constato che l'imputato era uscito dal fondo proprio grazie alla recinzione divelta, mentre la rete e il palo erano sporchi di gelsi, escludendo che il bene si trovasse già in quelle condizioni. In ragione dei limiti edittali, però, ha ritenuto non applicabile l'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen. e, addirittura, negato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., tenuto conto della notevole quantità di frutti asportata da un fondo appartenente a un'azienda agricola, del fatto che la restituzione del maltolto non aveva coperto tutto il danno prodotto e che il maneggiamento dei frutti ne aveva determinato la non commerciabilità. 3. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione e violazione di legge, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) dell'imputazione, che assume inquadrabile sotto la fattispecie legale minore dello spigolamento abusivo di cui all'art. 626, n. 3, cod. pen., essendosi la stessa parte offesa espressa solo dubitativamente in merito alla effettuazione della raccolta. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento al reato di cui al capo b) dell'imputazione, rilevando che la stessa Corte territoriale aveva affermato che la recinzione era stata abbattuta e non tagliata, cosicché il 2 bene non era stato alterato in maniera definitiva, lo stesso verbalizzante avendo dichiarato che la recinzione era leggermente abbattuta e non tagliata. Con il terzo motivo, ha dedotto analoghi motivi con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., tenuto conto del valore dei beni, in relazione all'estensione dell'azienda agricola, la cui attività prevalente non era la coltivazione dei gelsi, i frutti sottratti avendo, in ogni caso, un valore pari a euro 10 al chilogrammo, circostanze trascurate dalla Corte di merito. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto K. TASSONE ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi. 2. La difesa ha offerto una ricostruzione alternativa del fatto e del suo disvalore concreto, opponendo che i frutti (Kg. 36 di gelsi riposti in quattro secchi) sarebbero stati asportati quali residui di una raccolta già avvenuta, ricavando il dato da una lettura parcellizzata delle parole della persona offesa, senza tener conto degli altri elementi sui quali si fonda il ragionamento della Corte territoriale, tra cui la circostanza che la recinzione era stata danneggiata proprio in corrispondenza dell'albero defraudato. Allo stesso modo, ha contestato la valutazione dell'entità del danno, agganciata dai giudici del merito a precisi dati fattuali, rilevandosi che, in tema di speciale tenuità del danno, questa Corte di legittimità ha già più volte affermato che esso presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato (sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615-01; sez. 5, n. 344 del 26/1172021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402-01, in cui si è precisato che detta attenuante presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto;
sez. 3, n. 18386 del 19/3/2021, C., Rv. 281296-02, in cui si è precisato che il valore intrinseco ed economico del bene sottratto deve essere pressoché irrilevante;
sez. 5, n. 19728 del 11/4/2019, Ingenito, Rv. 275922-0, in cui si è precisato che la sua 3 entità deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum" non valutabile a tale fine). In ogni caso, deve rilevarsi che si tratta di censure inerenti al merito della decisione e, sul punto, pare sufficiente ricordare, facendo applicazione di principi consolidati, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01). Infatti, con il ricorso in cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747-01). 3. Né si pone, nella specie, un problema di applicazione retroattiva della norma più favorevole di cui all'art. 131 bis, cod. peri., come modificato, nelle more della decisione del ricorso, dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d. Igs. n. 150/2022: è vero, infatti, che la norma novellata prevede l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni e che è, dunque, caduto ogni riferimento al limite massimo della pena edittale. Cosicché, ferme restando le eccezioni previste dalla norma, il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati, tra i quali i furti aggravati che, in larga parte, sono oggi punibili a querela ad opera della stessa riforma. La norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusto disposto dell'art. 6 del dl. n. 162/2022. Sulla natura dell'istituto della particolare tenuità del fatto, poi, soccorre il diritto vivente: esso ha natura sostanziale ed è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d. ligs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e - solo per questi ultimi - la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, c. 4, cod. pen. e 129, cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, ccimma 2, cod. proc. pen., anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, 4 Tushaj, Rv. 266593-01, in cui, in motivazione, la Corte ha specificato che, invece, ove non si discuta dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione). Quindi, deve affermarsi, in linea generale, che la norma, come novellata, trova applicazione anche rispetto ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, c. 4, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente. La relativa questione, pertanto, ove non proponibile con il gravame o nel corso del giudizio di appello, sarà deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, c. 2, cod. proc. pen. e, se la Corte di cassazione ne riconosce la sussistenza, potrà dichiararla anche d'ufficio ai sensi dell'art. 129, c. 1, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, c. 1, lett. i) cod. proc. pen. (sul punto, sempre Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj, cit.). 4. Nel caso all'esame, tuttavia, questa Corte ritiene di non poter accedere a tale soluzione. Infatti, nella specie, solo apparentemente la Corte territoriale ha ritenuto preclusa l'applicazione della causa di non punibilità solo quoad poenam. In realtà, la valutazione della concreta offensività del fatto deve essere ricavata dalla motivazione nel suo complesso e, in essa, sono confluiti, da un lato, il giudizio negativo sull'attenuante comune della speciale tenuità del danno, negata dai giudici territoriali con motivazione che, come sopra già precisato, è esente da censure;
dall'altro, la valutazione della personalità dell'imputato, ai fini del diniego delle generiche, avendo i giudici stigmatizzato la sua propensione a delinquere, in ragione dei numerosi precedenti penali specifici. Di talché, deve escludersi una valutazione del fatto in termini coerenti anche con il maggiore spettro operativo della norma novellata. 5. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 giugno 2023