Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2017, n. 16915
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Sentenza 21 dicembre 2017

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In materia di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere o che hanno subito il pregiudizio in stato di custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena possono unicamente proporre azione entro sei mesi al tribunale del capoluogo del distretto per ottenere il ristoro in forma monetaria, dovendo escludersi, nel caso di successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione del tutto slegato dal primo, la possibilità di richiedere la riduzione della detenzione per il danno subito durante la precedente carcerazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2017, n. 16915
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16915
    Data del deposito : 21 dicembre 2017

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