Sentenza 21 dicembre 2017
Massime • 1
In materia di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere o che hanno subito il pregiudizio in stato di custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena possono unicamente proporre azione entro sei mesi al tribunale del capoluogo del distretto per ottenere il ristoro in forma monetaria, dovendo escludersi, nel caso di successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione del tutto slegato dal primo, la possibilità di richiedere la riduzione della detenzione per il danno subito durante la precedente carcerazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2017, n. 16915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16915 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2017 |
Testo completo
16915-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 4325/2017 Francesco Maria Silvio Bonito -- Presidente - CC 21/12/2017 Rosa Anna Saraceno Aldo Esposito Francesco Centofanti R.G.N. 30372/17 Carlo Renoldi · Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NO GR SA, nato a [...] il [...]; avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Firenze in data 4/03/2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 4/03/2017, il Magistrato di sorveglianza di Firenze dichiarò l'inammissibilità del reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-ter ord. penit., da GR SA NO, sul presupposto che costui si trovasse in stato di custodia cautelare.
2. Avverso il predetto provvedimento, ha proposto personalmente ricorso per cassazione lo stesso NO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 35-ter ord. penit.. Secondo il ricorrente, infatti, la richiesta del rimedio compensativo originariamente formulata, volta ad ottenere una riduzione delle pene o comunque la corresponsione di un indennizzo, avrebbe riguardato il periodo di detenzione compreso tra il 1992 e 2015, ibr espiato in esecuzione del medesimo titolo definitivo, diverso da quello, avente natura cautelare, per il quale egli è attualmente ristretto.
3. In data 16/11/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato in Cancelleria la propria requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, avuto riguardo all'integrale espiazione della pena cui si riferisce la richiesta del rimedio compensativo.
4. In data 9/12/2017, è stata depositata in cancelleria una memoria difensiva dell'Avvocatura generale dello Stato, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sul presupposto che l'attuale stato detentivo dell'odierno ricorrente sia stato determinato dall'applicazione di una misura cautelare ed essendo la relativa richiesta riconducibile a un titolo ormai espiato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
2. Giova preliminarmente rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione, avverso la decisione del magistrato di sorveglianza sull'istanza-reclamo proposta ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ord. penit., non è consentito proporre il ricorso diretto per cassazione, essendo prevista l'impugnazione davanti al tribunale di sorveglianza ex art. 35-bis, comma 4, ord. pen.. Pertanto, ove sia stato presentato ricorso per cassazione, esso va qualificato come reclamo-impugnazione e trasmesso al tribunale di sorveglianza, in virtù del principio di conservazione dell'impugnazione espresso dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 1, n. 315 del 17/12/2014, dep. 8/01/2015, Le Pera, Rv. 261706). Viceversa, nel caso in cui il magistrato di sorveglianza abbia dichiarato l'inammissibilità de plano della predetta istanza-reclamo in applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e dunque senza la previa instaurazione del contraddittorio, l'impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione e non il reclamo al tribunale di sorveglianza, avuto riguardo al rinvio alla citata disposizione da parte dell'art. 35-bis ord. penit.. 2.1. In premessa è, altresì, necessario precisare che la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti 。 internati, presupposto necessario per radicare la competenza del magistrato di sorveglianza è il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l'attualità del pregiudizio, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 35-ter ord. pen. al pregiudizio di cui all'art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen. opera ai fini dell'individuazione dello strumento processuale di cui si può avvalere il detenuto e del relativo procedimento, ma non si riferisce al presupposto della necessaria 2 In attualità del pregiudizio. Quest'ultimo, invece, rileva ai fini del diverso rimedio del reclamo previsto dal citato art. 69 ord. penit., la cui finalità è quella di inibire la prosecuzione della violazione del diritto individuale da parte dell'amministrazione penitenziaria (Sez. 1, n. 19674 del 29/03/2017, dep. 26/04/2017, Basso, Rv. 269894).
3. In base alle disposizioni contenute nell'art. 35-ter ord. pen., il ristoro può aver luogo nella forma cosiddetta specifica», cioè con una detrazione di pena nella misura di un giorno ogni dieci giorni in cui è stato subito il pregiudizio, o in forma monetaria, nella misura di otto euro per ciascun giorno in cui è stato subito il pregiudizio. Inoltre, il ristoro in forma monetaria può essere riconosciuto, in presenza di tutti i presupposti, quando il periodo di pena ancora da espiare non è tale da consentire l'altra forma di ristoro. Ai sensi dell'art. 35-ter, comma 3 ord. penit., coloro che hanno subito il pregiudizio in stato di custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere, possono proporre un'azione, unicamente per ottenere il ristoro in forma monetaria, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere.
3.1. Dalle richiamate disposizioni possono ricavarsi i principi di seguito esposti. In primo luogo, poiché l'avvenuta espiazione della pena determina, stante l'univoco tenore letterale della norma, la possibilità di chiedere il solo ristoro nella forma «monetaria», non è possibile ammettere, in mancanza di una specifica disposizione di segno inverso, che il successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione, del tutto slegato dal primo, comporti la restituzione dell'interessato nella possibilità giuridica di richiedere la prima forma di ristoro per la precorsa carcerazione. In altri termini, la cesura fra i periodi di detenzione deve ritenersi preclusiva della possibilità di richiedere una decurtazione da imputare alla nuova pena espianda e da correlare al pregiudizio patito durante la precedente espiazione, quando vi sia discontinuità fra le fasi esecutive. Diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe al soggetto una sorta di "credito", spendibile persino in relazione a condotte di rilevanza penale non ancora poste in essere, con un risultato interpretativo complessivo che potrebbe sortire finanche effetti criminogeni. In secondo luogo, dal chiaro tenore letterale dell'art. 35-ter, comma 2, ord. pen., si ricava il principio in base al quale spetta sempre al Magistrato di sorveglianza pronunciarsi sulla domanda di ristoro avanzata da persona in stato di detenzione: e ciò sia nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni per accordare il 3 ristoro in forma «specifica», sia nell'ipotesi, qui in rilievo, in cui il ristoro possa riconoscersi soltanto in forma monetaria. La differenza delle modalità ristorative non incide, in definitiva, sull'attribuzione alla Magistratura di sorveglianza della competenza a pronunciarsi sulle istanze dei detenuti. Ciò è pienamente coerente con l'impostazione dell'ordinamento giuridico che la designa, in via ordinaria, quale naturale destinataria delle istanze di tutela proposte da persone in stato di detenzione e comunque inerenti alla pena (per questa ricostruzione v. Sez. 1, n. 40909 del 24/03/2017, dep. 7/09/2017, Harnifi, Rv. 271363). E del resto la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 204 del 21/07/2016, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-ter ord. penit., proposta in riferimento all'inapplicabilità ai soggetti condannati all'ergastolo, ha sottolineato che il riparto della competenza a provvedere fra l'ufficio di sorveglianza e il giudice civile è affidato al solo criterio dello stato detentivo del richiedente.
4. Orbene, nel caso di specie, l'istanza-reclamo proposta da parte di detenuto concerne una pena precedentemente sofferta, con cesura temporale fra i due periodi di detenzione. Tuttavia, in base ai rilievi sopra esposti, deve comunque ritenersi, con riferimento al caso concreto, che il giudice del merito non avrebbe dovuto dichiarare de plano l'inammissibilità della domanda, ricorrendo viceversa le condizioni previste dalla norma citata per la proposizione dell'azione. Infatti, se è vero, da un lato, che il Magistrato di sorveglianza di Firenze non avrebbe potuto accogliere l'istanza di ristoro in forma specifica, prevista dall'art. 35-ter, comma 1, ord. pen., riferendosi il pregiudizio lamentato ad una pena espiata in un periodo disgiunto - da un lasso temporale intermedio - dall'inizio della nuova parentesi detentiva, in corso al momento della proposizione della domanda, è altresì vero, però, che al momento della presentazione della domanda l'istante era detenuto, sicché sarebbe spettato proprio al Magistrato di sorveglianza valutare se sussistessero le condizioni per accordare il ristoro sostitutivo in forma monetaria previsto dall'art. 35-ter, comma 3, ord. pen.. 6. Per le ragioni esposte, il decreto impugnato deve essere annullato e gli atti vanno trasmessi al Magistrato di sorveglianza di Firenze, che provvederà a nuovo esame nel rispetto dei principi richiamati, previo accertamento se fosse trascorso, fra la conclusione dell'espiazione della prima pena e la proposizione della domanda, il periodo di sei mesi previsto a titolo di decadenza dall'art. 35- ter, comma 3, ord. pen., per l'esercizio dell'azione in tale forma. Verifica che non è possibile compiere, da parte di questa Corte, in assenza di una qualunque indicazione sul punto ricavabile dal provvedimento impugnato.
PER QUESTI MOTIVI
4 сви Annulla i provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Firenze. Così deciso in Roma, il 21/12/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Maria Silvio Bonito را CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi 116 APR. 2018. Roma, IL CANCELLIERE IL CANCEKLERE Adam Danible Anu 5