Sentenza 19 giugno 2002
Massime • 1
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ha per oggetto i rapporti intercorrenti tra i singoli componenti della famiglia, e non l'ordine familiare, con la conseguenza che chi faccia mancare i mezzi di sussistenza a più di un familiare risponde di una pluralità di delitti, eventualmente unificati sotto il vincolo della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2002, n. 36070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36070 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 19/06/2002
1. Dott. FULGENZI Renato - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 874
3. Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 8/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procura Generale della Repubblica di Trieste;
Avverso la sentenza del Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, emessa nei confronti di AL RM in data 10.7.2001;
udita la relazione del Consigliere Dott. Carlo Piccininni;
sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 10.7.2001 il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, dichiarava AL RM responsabile del reato di cui all'art. 570, comma 2^, c.p., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori ed aver omesso di corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento, e per l'effetto lo condannava alla pena di mesi due di reclusione e Lire 500.000 di multa. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste, il quale denunciava una non corretta qualificazione del fatto come reato unico da cui sarebbe derivata una errata determinazione della pena;
per la relativa quantificazione non si era infatti tenuto conto dell'aumento che si sarebbe dovuto disporre ai sensi dell'art. 81 c.p., poiché il delitto era stato contestato come commesso in danno della moglie e dei figli minori, e non già di un solo soggetto.
Chiedeva conseguentemente l'annullamento della sentenza impugnata. DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In proposito si osserva che la questione affrontata nel ricorso e sottoposta all'esame del Collegio riguarda la configurabilità di un solo reato o di una pluralità di reati nell'ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza familiare quando si facciano mancare i mezzi di sussistenza a più di un componente della famiglia. La giurisprudenza di questa Corte si è per vero attestata nel senso dell'unicità del reato (C. 13.2.73, n. 1221, C. 15.12.98, n. 3215, C. 23.3.2001, n. 468) nel presupposto che il bene giuridico tutelato dall'art. 570 c.p. è quello dell'ordine familiare, cosicché l'omesso regolare versamento dell'assegno fissato dal giudice (non sarebbe irrilevante sotto il profilo considerato, secondo quanto affermato nell'ultima decisione richiamata, la circostanza che l'assegno sia o meno globalmente determinato dal giudice) integrerebbe una offesa unitaria all'intero nucleo familiare. In realtà, pur apparendo la questione di indubbia opinabilità e delicatezza, non ritiene il Collegio che il richiamato orientamento possa essere condiviso.
Al riguardo si sottolinea preliminarmente come, pur una volta stabilito in via di principio che l'oggetto della tutela penale è soltanto il bene in particolare offeso da ogni singolo reato, emergano in linea generale significative difficoltà nella concreta individuazione della specifica oggettività giuridica dei singoli reati.
Dette difficoltà sono poi accentuate nei delitti contro la famiglia, considerato anche che manca una nozione giuridica di famiglia omnicomprensiva, incontestabilmente applicabile in tutti i settori del diritto, ed in particolare sulla tematica dell'oggetto giuridico di quest'ultima categoria di reati sono emerse due diverse posizioni. Più precisamente, secondo una prima, l'oggetto giuridico sarebbe la famiglia in quanto tale e la tutela riguarderebbe, oltre ai singoli membri e al di sopra di essi, gli interessi della società familiare in sè; secondo l'altra, viceversa, operata la distinzione fra oggetto della tutela penale, inteso come scopo della norma, e oggetto del reato, individuabile nel bene specifico di ogni singolo reato di cui è titolare il soggetto passivo, la famiglia rappresenterebbe l'oggetto della tutela penale, mentre l'oggetto dei reati sarebbe rappresentato dai singoli rapporti familiari;
in altri termini, stando a quest'ultima prospettazione, non vi sarebbe un'assistenza alla famiglia intesa come istituzione e come soggetto di diritti, ma più semplicemente vi sarebbe una tutela dei rapporti intercorrenti tra i singoli membri all'interno della comunità familiare, che ciascun interessato potrebbe autonomamente far valere, non "uti singulus", ma solo e in quanto componente della famiglia. Questa seconda posizione appare preferibile per diverse ragioni. Intanto va premesso che il concetto di famiglia nel diritto penale non è esattamente delineato essendo controverso se in esso sia adottata una propria ed autonoma nozione ovvero se si debba far riferimento a quella recepita nel diritto civile, anch'essa peraltro non compiutamente formulata e quindi tale da richiedere di volta in volta le necessarie specificazioni per stabilire a quale nozione di famiglia ci si intenda riferire (legittima o illegittima, naturale o civilmente riconosciuta, etc.).
Dalla inesistenza di una concezione unitaria della famiglia deriva dunque l'impossibilità di configurare con la necessaria precisione l'oggetto giuridico dei reati disciplinati nel titolo XI del libro secondo del codice penale nel caso in cui si identificasse nella famiglia l'oggettività giuridica dei delitti contemplati a sua tutela.
Inoltre l'adesione alla tesi sopra contestata contrasta con la posizione che per l'esercizio di alcuni diritti è incontestabilmente riconosciuta dal nostro ordinamento, anziché alla famiglia, direttamente ai singoli titolari dei rapporti oggetto di tutela nel suo ambito, quali ad esempio il diritto di querela, di costituzione di parte civile, di manifestazione del consenso laddove questo sia giuridicamente rilevante.
Infine deve essere debitamente evidenziato come a far tempo dall'entrata in vigore del codice penale vi sia stata una significativa e rilevante evoluzione nella coscienza sociale - e quindi giuridica - relativamente alla istituzione familiare, evoluzione di cui costituiscono evidente sintomo le modifiche normative intervenute da tale data sino ad oggi.
Ed invero al riguardo vanno innanzitutto ricordate le modifiche intervenute con la Costituzione che hanno significativamente inciso con la configurazione della famiglia quale risultava dal codice civile del 1942. Nell'art. 29 la famiglia è infatti configurata come società naturale connotata dall'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, e quindi fondata sul consenso e sul rispetto dei singoli, in ciò contrapponendosi al modello autoritario della legislazione penale e civile precedente, mentre nell'art. 2 sono espressamente riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, fra queste dovendo ragionevolmente farsi ricomprendere anche la struttura familiare. La Corte Costituzionale poi, nelle questioni relative alla prospettata illegittimità degli art. 559 e 560 c.p. in tema di adulterio e concubinato, ne ha affermato l'incostituzionalità (sentenze 19.12.1968, n. 126 e 3.12.1969, n. 147), per di più precisando che la donna aveva acquistato pienezza di diritti e una parità di posizione con l'uomo, e contribuendo così a dare ulteriore attuazione alla linea di tendenza orientata verso la totale parificazione dei coniugi.
Inoltre sono da rilevare numerosi rilevanti interventi del legislatore ordinario che, come detto, hanno profondamente mutato il quadro originario. Si intende in particolare fare riferimento all'introduzione della legge sul divorzio, che facendo venir meno l'indissolubilità del vincolo matrimoniale (significativo in proposito l'esito del referendum popolare che nel 1974 ha respinto l'abrogazione di tale legge), ha intaccato uno dei cardini fondamentali del matrimonio;
alla riforma del diritto di famiglia, entrata in vigore nel 1971, con la quale, in aderenza al dettato costituzionale, ha mutato la prospettiva nel cui ambito sono da collocare i rapporti tra genitori e figli e quelli tra coniugi (si ricordano segnatamente gli artt. 143, 144, 145, comma 2, 147, 148, 151 c.c.), che sono ora delineati in modo da eliminare ogni aspetto autoritario e gerarchico per valorizzare le posizioni paritarie fra i coniugi nelle scelte e nelle responsabilità; ai diversi interventi normativi in tema di adozioni realizzati a partire dal 1967. Insomma da quanto detto si evince incontestabilmente che vi è stato uno spostamento di attenzione del legislatore dal gruppo in sè ai suoi componenti all'interno della formazione sociale famiglia che questi contribuisce a formare, con una valorizzazione dei singoli rapporti che in essa traggono origine e si sviluppano. Tale attenzione sarebbe peraltro nel concreto disconosciuta ove invece si privilegiassero nell'ambito della normativa vigente in tema di famiglia interpretazioni che, come quella offerta nella sentenza impugnata, valorizzassero precipuamente l'istituto della famiglia come soggetto di interessi giuridici autonomo in contrasto con le specifiche posizioni di interesse al suo interno, che pur risultano legislativamente riconosciute ed espressamente tutelate. Conclusivamente deve ritenersi che, essendo configurabile l'oggetto del reato di cui all'art. 570 c.p. in relazione ai singoli rapporti familiari esistenti ed essendone nella specie identificabili tre, vale a dire uno con la moglie ed uno per ciascuno dei due figli, la pena inflitta non è stata correttamente determinata poiché non è stato applicato il necessario aumento della pena base in applicazione dell'art. 81 c.p.. Da ciò deriva che la sentenza impugnata va annullata relativamente a tale ultimo punto, con rinvio al giudice del merito per la nuova determinazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla continuazione e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Udine. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2002