Sentenza 19 ottobre 2000
Massime • 1
L'inammissibilità della impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, qualora altro impugnante abbia proposto valido atto di gravame. (In ossequio a tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio, applicando la prescrizione, la sentenza di secondo grado, con la quale, dichiarando l'efficacia della predetta causa di estinzione in favore di un imputato che aveva ritualmente impugnato, il giudice di merito aveva dichiarato inammissibili, perché tardivi o proposti da difensore sprovvisto di procura speciale, i gravami degli altri imputati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2000, n. 12226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12226 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 19/10/2000
1. Dott. CARLO COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GI SICA - Consigliere - N. 1560
3. Dott. SANDRO OCCHIONERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - N. 18339/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE OR SA, nato [...] a [...];
2) RO MO, nato [...] a [...].
3) IO ZO, nato [...] a [...];
4) MB LO, nato [...] a [...]
Avverso la sentenza in data 25/10/1996 della Corte di Appello di ROMA. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GI SICA
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. A. SINISCACHI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avv. E. Caroli
RITENUTO IN FATTO
A seguito della messa in liquidazione della società di mutuo soccorso S.I.A., IN GI (presidente), DE OR SA (direttore generale e consigliere di amministrazione), GI NA (procacciatore di affari e agente), RO MO (consigliere), IO ZO (presidente del collegio sindacale) e MB LO (sindaco effettivo), venivano tratti a giudizio, in concorso tra loro e nelle rispettive qualifiche, per rispondere di vari delitti previsti dalla legge fallimentare.
Il Tribunale, all'esito di perizia contabile, riteneva che nella specie non sussisteva la bancarotta fraudolenta contestata, ma solo la bancarotta semplice, in quanto la massima parte del passivo non era riconducibile a fatti di distrazione, ma alla applicazione imprevista all'attività della società, dell'imposta relativa alle società di assicurazione.
Tuttavia, riteneva che gli amministratori e i sindaci, avessero tenuto in maniera incompleta la contabilità sociale, realizzando il reato di cui agli artt. 217 e 224 L.F. e, concesse le attenuanti generiche, condannava il LL, il DE OR, il RO, il IO e l'MB alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno. Pene accessorie come per legge. Pena sospesa per tutti. Assolveva il AN e gli altri imputati dal reato di cui capo n. 4 dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata del 17/11/1999, dichiarava inammissibili gli appelli di DE OR, RO, IO e MB, con condanna alle spese.
In riforma della sentenza del tribunale, appellata anche dal LL, emetteva nei suoi confronti, declaratoria di non doversi procedere, in ordine al reato così come ritenuto, per intervenuta prescrizione. Confermava nel resto.
Ricorrono per cassazione, prospettando un identico motivo di annullamento, il DE OR, il RO, il IO e l'MB, rilevando che la SIA era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. 4/11/1986 e che i fatti di cui al procedimento erano antecedenti a tale data. Chiedevano, quindi, ai sensi dell'art. 587 cpp., l'estensione della dichiarazione di prescrizione conseguita dall'altro coimputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va, preliminarmente precisato che gli appelli degli imputati sono stati dichiarati inammissibili, quello del DE OR perché proposto oltre il termine di legge previsto e quello di RO, IO e MB, ai sensi dell'art. 571.3 cpp., in quanto proposti da difensore privo di mandato speciale.
La Corte di merito ha ritenuto che, trattandosi di inammissibilità originaria degli appelli, rimanesse esclusa la possibilità dell'effetto estensivo di cui all'art. 587 cpp., della dichiarazione di estinzione dell'illecito ritenuto.
Si osserva.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 30/6/1999, Piepoli, Sez. Un. 11/11/1994, Cresci e per l'ipotesi specifica de quo, Sez. 3^, 8/11/1994, Cinelli), l'inammissibilità dell'impugnazione ha carattere originario, quando difettano i requisiti formali dell'atto o i presupposti normativi previsti per un valido esercizio del relativo diritto che, non riguardando il giudizio di merito, impongono di adottare una decisione in limine, solamente dichiarativa della impossibilità dell'instaurazione di un valido rapporto processuale e, quindi, della pendenza del processo, con conseguente impossibilità di emettere una pronuncia applicativa di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cpp.. Infatti, in tali casi, l'atto di gravame è inidoneo a produrre l'impulso necessario ad originare il giudizio di impugnazione, con conseguente formazione del giudicato ex art. 658 cpp., mentre la relativa declaratoria di inammissibilità ha solamente natura dichiarativa.
Nella specie, invece, si versa nella diversa ipotesi, nella quale si richiede l'estensione di una declaratoria di una causa di non punibilità applicata ad un coimputato nello stesso reato. Ad avviso della Corte, l'inammissibilità originaria dell'impugnazione preclude l'applicazione - in via autonoma - di una delle cause di non punibilità quando essa è stata richiesta con un gravame che ne impedisce l'esame per intervenuta irrevocabilità della decisione, ma non impedisce l'estensione dell'applicazione della declaratoria di non punibilità pronunciata nei confronti di un imputato - sussistendone le condizioni di legge - anche nei confronti dei coimputati dello stesso reato.
Infatti, nel caso di un processo plurisoggettivo per lo stesso reato, l'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante - a cui va equiparata l'ipotesi nella quale l'impugnazione sia stata dichiarata inammissibile e, quindi, inidonea all'instaurazione del relativo giudizio - ai sensi dell'art. 587 cpp., si risolve nel riconoscimento della fondatezza del gravame, non basato su motivi esclusivamente personali, dell'imputato più diligente (Cass. Sez. Un. 24/03/1995, Cacciapuoti, Sez. 5^, 12/77 1997, n. 6810) Quindi, trattasi di un evento processuale che, una volta verificatosi, opera di diritto come rimedio straordinario idoneo a revocare il giudicato formatosi nei confronti del non impugnante, rendendolo partecipe del beneficio conseguito dal coimputato. E, nella specie, la Corte di merito aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice contestato a tutti gli imputati, solamente nei confronti del LL EP, mentre per il principio di cui all'art. 587 cpp., la declaratoria di estinzione andava estesa anche nei confronti di DE OR SA, RO OM, TR ZO e MB LO, che, con i motivi di appello avevano prospettato l'insussistenza del reato di cui all'art. 217 L.F. e, cioè, motivi non esclusivamente personali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2000