Sentenza 7 marzo 2014
Massime • 1
In tema di cause di giustificazione, non è configurabile la scriminante dell'esercizio di un diritto (art. 51 cod. pen.), qualora l'agente si avvale di una situazione giuridica esercitabile solo previa autorizzazione dell'Autorità senza formulare alcuna richiesta di rilascio del provvedimento abilitativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato di violazione di sigilli nella condotta dell'imputato che aveva prelevato, in mancanza di autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, campioni da cumuli di terra assoggettati a sequestro per sottoporli ad analisi nell'ambito di attività difensiva).
Commentari • 3
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Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurazione di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata; ove tale onere di allegazione sia positivamente adempiuto dall'imputato, l'onere di dimostrare la non configurabilità della causa di giustificazione invocata grava sulla parte pubblica e, nei casi in cui residui il dubbio sull'esistenza di essa, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perché il fatto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2014, n. 23484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23484 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 07/03/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 697
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 48480/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON IC, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 10/04/2013 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. BALDI Fulvio che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione emessa dal Tribunale della medesima città che aveva condannato ON IC alla pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256 (capi a e b della rubrica) nonché art. 349 cpv. cod. pen. (capo e della rubrica) perché accedeva, in violazione dei sigilli posizionati, all'area di via Quarti n. 54 in Milano ed ai cumuli di terre da scavo, costituenti rifiuti non pericolosi, in loco depositati e sottoposti a sequestro preventivo, per prelevarvi campioni di terreno da sottoporre ad analisi ed il fatto commettendo in Milano il 24 febbraio 2009.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza ricorre, per mezzo del proprio difensore, ON IC affidando il gravame a quattro motivi, deducendo:
1) erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e) in relazione all'art. 349 cod. pen. per non aver considerato il vero oggetto della tutela penale approntata dalla detta norma ne' conseguentemente la mancata integrazione del fatto tipico del reato;
2) erronea e mancata applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 51 cod. pen. nonché
comunque agli artt. 55 e 59 cod. pen. per non aver considerato scriminata o meramente colposa la condotta dell'imputato;
3) mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione al giudizio sulla inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato e di quelle dei testi della difesa;
4) erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il giudice pronuncia sentenza di condanna se risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, o comunque mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in ordine al mancato riconoscimento di ipotesi logiche alternative rispetto all'accusa sempre con riferimento al detto disposto di cui all'art. 533 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Va premesso come il ricorso, al pari dell'appello, sia diretto esclusivamente verso il capo e) della rubrica ossia esclusivamente nei confronti del reato di violazione di sigilli.
2.1. Va poi ricordato come la conforme dichiarazione di responsabilità da parte dei Giudici del merito fondi sul rilievo che il ON, rinviato a giudizio insieme ad altri soggetti separatamente giudicati, è stato ritenuto responsabile, nella sua qualità di titolare della Scavi milanesi S.r.l., delle contravvenzioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e art. 256, comma 3, perché, in seguito all'accertamento di tali contravvenzioni, gli agenti della polizia locale del Comune di Milano procedevano al sequestro dell'area dove era stata scaricata la terra da scavo costituente rifiuto non pericoloso, apponendovi i sigilli costituiti da nastro bianco e rosso con cartelli indicanti che l'area di via Quarti n. 54 a Milano era sottoposta a sequestro. Il ricorrente violò i predetti sigilli per prelevarvi campioni di terreno da sottoporre ad analisi, il cui risultato egli stesso consegnò alla Polizia locale al fine di dimostrare il regolare trasferimento di terra dall'impianto della ditta "Ecofly", che glielo aveva commissionato, al sito di via Quarti 54.
La prova della responsabilità è stata desunta anche in forza della dichiarazione resa agli operanti il 27 marzo 2009 da tale SP IE responsabile del trattamento dei rifiuti presso la società Ecofly, il quale aveva riferito che anche ON aveva partecipato ai campionamenti eseguiti presso l'area di via Quarti il 24 febbraio 2009 e cioè quando l'area risultava già sottoposta a sequestro, dichiarazione che, secondo i Giudici del merito, non aveva trovato idonea smentita nelle difformi dichiarazioni rese dai testi VO e TI in sede di investigazioni difensive i quali, peraltro, avevano confermato la presenza del ON nelle vicinanze dell'area in sequestro il giorno dei fatti.
3. Osserva la Corte come fattispecie incriminatrice di cui all'art. 349 cod. pen. sanzioni tanto le attività dirette ad alterare le modalità con le quali lo Stato manifesta la propria volontà di provvedere alla speciale custodia di determinati beni, quanto la manipolazione delle cose sottoposta a custodia.
3.1. La prevalente giurisprudenza di questa Corte è orientata nel ritenere che l'oggetto giuridico del reato di cui all'art. 349 cod. pen. sia la tutela della intangibilità della cosa che la pubblica amministrazione, intesa in senso lato, vuole garantire contro ogni atto di disposizione o di manomissione, indipendentemente dai fini o dai motivi particolari che ispirano il provvedimento autoritativo, con la conseguenza che integra il reato anche il semplice uso della cosa stessa.
Sotto tale specifico profilo è stato precisato che, nel delitto di violazione dei sigilli previsto dall'art. 349 cod. pen., l'oggetto del reato va individuato nella tutela delle intangibilità della cosa rispetto ad ogni atto di disposizione o di manomissione, dovendosi in questa ricomprendere anche la interdizione dell'uso disposta dall'autorità, senza che rilevino le finalità o le ragioni del provvedimento limitativo (Sez. 3, n. 6417 del 12/01/2007, Battello, Rv. 236178).
Costruito come reato di pericolo, la violazione di sigilli è reato istantaneo, che si perfeziona con il solo fatto della rimozione, rottura, apertura, distruzione dei sigilli, ovvero con la realizzazione di un qualsiasi comportamento idoneo a rendere frustranea l'assicurazione della cosa mediante i sigilli, pur lasciando intatti i medesimi (Sez. 3, n. 13147 del 02/02/2005, Savarese, Rv. 231218).
Da ciò consegue la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso in quanto la condotta del ricorrente è perfettamente sussumile nel fatto tipico di cui all'art. 349 cod. pen. ed è risultata, tenuto conto della natura dell'interesse tutelato, concretamente offensiva.
3.2. Neppure la condotta può ritenersi scriminata dall'esercizio di un diritto in quanto finalizzata al solo prelievo di campioni per l'esercizio di attività difensive.
II concetto di diritto, il cui esercizio scrimini, implica che il diritto stesso, sebbene inteso in senso lato ossia come mera situazione giuridica attiva, sia suscettibile di esercizio. La qual cosa è esclusa allorquando per l'esercizio del diritto occorra, come nella specie, richiedere un provvedimento autorizzativo, essendo l'autorizzazione amministrativa principalmente diretta a rimuovere un limite legale all'esercizio di un diritto che, sebbene riconosciuto dall'ordinamento in capo al soggetto, non sia da questi esercitabile senza la previa rimozione del limite che all'esercizio del diritto legalmente si frappone.
Quanto poi all'allegazione dell'imputato circa l'erronea supposizione della sussistenza di una causa di giustificazione ex art. 59 cod. pen. (esercizio del diritto), essa non può essere, come nella specie, genericamente affermata ma deve basarsi su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato.
Peraltro la norma di cui all'art. 349 cod. pen. richiede, per il perfezionarsi del reato, il solo dolo generico, da individuarsi nella volontà di violare i sigilli, nella consapevolezza della funzione giuridica degli stessi di assicurare la conservazione o l'identità della cosa e questa Corte non ha mancato di affermare che, in tema di violazione dei sigilli, l'elemento psicologico del reato è configurabile anche nella forma del dolo eventuale, non rilevando l'eventuale buona fede dell'agente cui incombe l'obbligo, nei casi dubbi, di interpellare il proprio difensore ovvero la stessa autorità procedente (Sez. 3, n. 21918 del 07/03/2008, Vissicchio, Rv. 240033), conseguendo da ciò anche la manifesta infondatezza anche del secondo motivo.
3.3. Il terzo ed il quarto motivo di gravame possono essere congiuntamente trattati essendo, da un lato, entrambi generici e dunque inammissibili e, dall'altro, essendo stata l'affermazione di responsabilità fondata sul presupposto, neppure contestato, della violazione dei sigilli, avendo la conforme valutazione dei Giudici del merito (v. sub 2.1. del considerato in diritto) fatto leva su argomentazioni congrue e logiche, tali da sottrarsi ictu oculi al denunciato vizio di motivazione.
Alla manifesta infondatezza del ricorso, segue, come da pedissequo dispositivo, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quelle in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa di determinazione dell'inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale ed alla somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2014