Sentenza 6 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/2001, n. 7665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7665 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2001 |
Testo completo
7 6 65/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Avvocato - Compenso LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 4585/1999 - 7492/1999 SEZIONE SECONDA CIVILE Cron. 17622 composta da: 2812 Rep. GAROFALO Gaetano Presidente Udienza 19 febbraio 2001 Rosario DE JULIO Consigliere Roberto Michele TRIOLA Consigliere Carlo CIOFFI Consigliere relatore Umberto GOLDONI Consigliere ha pronunciato la seguente: Richiesta copia studio SENTENZA Al Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 SUL RICORSO PRINCIPALE PROPOSTO DA: cor diritti L. .1 6.GIU, 2001 IU ME, elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n. 12, presso l'avv. Franco Di Lorenzo, che lo difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
ANCELLERIA MILANO ASSICURAZIONI s.p.a., con sede in Assago, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 27, presso l'avv. Tommaso Spinelli Giordano, che la difende, come da procura in atti;
OF455340
- controricorrente -
E SUL RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO DA: MILANO ASSICURAZIONI s.p.a., come sopra domiciliata e difesa;
- ricorrente incidentale - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE DIRITTI DI Richiesta copia studio dal Sig. Di MArtino 3000 per diritti L 308/01 ARG INA 3 IL CANCELLIERE IU ME, come sopra domiciliata e difesa;
-intimato - avverso l'ordinanza del Tribunale di Fermo del 12 maggio 1998, pronunziata nel procedimento n. 334/1997 rg.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 febbraio 2007 dal consigliere Carlo Cioffi;
udito l'avv. Franco Di Lorenzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Schirò, che ha chiesto l'accoglimento del 1° e 3° motivo del ricorso principale, ed il rigetto degli altri, nonché di quelli del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'ordinanza indicata in epigrafe, pronunziata ai sensi degli art. 28 e ss. della legge n. 794 del 1042. il Tribunale di Fermo ha determinato in lire 317.900 per esborsi, lire 4.218.000 per diritti, e lire 4.250.000 per onorari, il compenso dovuto dalla società Milano Assicurazioni all'avv. ME Giunta, che aveva difeso la società Previdente Assicurazioni (da essa di recente incorporata) e due suoi assicurati in un giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati da questi ultimi a terzi in un incidente stradale. Il Tribunale ha liquidato diritti ed onorari considerando la controversia nella quale l'avv. ME Giunta aveva prestato la sua opera professionale di valore pari alla somma chiesta dai danneggiati a titolo di 2 risarcimento (circa 59 milioni di lire), disattendendo la tesi della società Milano Assicurazioni, secondo la quale la controversia era di valore pari alla minor somma ad essi giudizialmente liquidata;
ha affermato che la pluralità delle parti non aveva inciso sulla quantità e qualità delle prestazioni effettuate dal professionista, ed ha quindi disatteso la sua richiesta di maggiorazione del suo compenso ai sensi dell'art. 5 comma 4° della tariffa;
ha liquidato gli onorari in misura coincidente o prossima ai minimi stabiliti da quest'ultima, perché la controversia non era stata di "valore eccessivo” e non aveva comportato l'esame di questioni "di peculiare difficoltà" o l'elaborazione di tesi “originarie e pregevoli"; ha riconosciuto come dovuti gli onorari per ispezione dei luoghi, ricerca dei documenti e consultazioni con il cliente, attività queste che la società Milano Assicurazioni aveva negato essere state compiute, presumendo “la effettuazione delle dette prestazioni, insite nell'attività complessiva svolta dal legale nell'ambito di un giudizio civile”; ed infine ha compensato tra le parti le spese di lite, considerato il suo esito. L'avv. ME Giunta ha chiesto la cassazione di tale sentenza per cinque motivi. La società Milano Assicurazioni ha resistito con controricorso, ed a sua volta ha chiesto con ricorso incidentale la cassazione della sentenza per due motivi;
ha inoltre depositato memoria. b MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale dell'avv. ME Giunta e quello incidentale della società Milano Assicurazioni sono stati proposti contro la stessa sentenza, e vanno pertanto riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. 3 Con il primo motivo del ricorso incidentale la società Milano Assicurazioni eccepisce l'inammissibilità del ricorso principale, perché proposto dopo la scadenza del termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ. (decorrente dal momento in cui l'impugnante ne ha avuta comunque conoscenza), e che è inapplicabile il termine lungo previsto dall'art. 327 cod. proc. civ.. L'eccezione è infondata. Le sezioni unite di questa Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato (sentenza dell'8 giugno 1998, n. 5615) che contro le ordinanze aventi contenuto decisorio e definitivo (in particolare quelle di pagamento delle competenze giudiziali pronunziate ai sensi degli art. 29 e 30 l. n. 794 del 1942), il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ. per proporre il ricorso per cassazione previsto dall'art. 111 Cost. decorre solo a seguito della loro notificazione ad istanza di parte;
e che, in difetto di tale notificazione, come per l'appunto nella specie, il ricorso va proposto entro il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla data di deposito dell'ordinanza in cancelleria. Non sono state prospettate ragioni che inducano a diverso avviso. Con il primo motivo del suo ricorso principale l'avv. ME Giunta censura l'impugnata ordinanza per aver liquidato gli onorari a lui b spettanti in misura pari ai minimi di tariffa, denunziando insufficienza della sua motivazione;
sostiene in particolare che è “totalmente illogico l'assunto secondo il quale le tematiche riguardanti il risarcimento del danno, e di quello da sinistro stradale in particolare, siano per definizione non 4 suscettibili di dar luogo a questioni giuridiche degne di essere considerate come dotate di peculiare difficoltà". La censura è inammissibile. Il Tribunale di Fermo non ha affatto affermato che la controversia in cui l'avv. ME Giunta ha patrocinato la società Milano Assicurazioni è di scarsa importanza perché avente ad oggetto la responsabilità civile da sinistro stradale, ma solo perché, come si è riferito in narrativa, tale controversia non è stata di rilevante valore economico, e ed in essa non sono state in concreto proposte questioni importanti. Con il ricorso per cassazione previsto dall'art. 111 Cost. (in particolare quello proposto contro l'ordinanza di cui all'art. 30 1. 13 giugno 1942 n. 794) possono poi denunziarsi soltanto violazioni di legge, non anche semplici vizi di motivazione (vedi in particolare la sentenza di questa Corte, sez. II, 30 ottobre 1996, n. 9514), quali sono, dichiaratamente, quelli allegati dal ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso l'avv. ME Giunta censura l'ordinanza impugnata per avergli liquidato soltanto 270.000 per la discussione della causa, a fronte dell'onorario minimo di 335.000 previsto dalla tariffa applicabile nella specie, e denunzia pertanto violazione di legge, segnatamente del punto 19 della tabella A, parte III, approvata con dm. 5 ottobre 1994 4 La censura è infondata. La norma indicata dal ricorrente stabilisce infatti, per le cause di valore compreso tra i 50 ed i 100 milioni, l'onorario minimo per la discussione in lire 265.000. 5 Con il terzo motivo di ricorso l'avv. ME Giunta censura l'ordinanza impugnata per non avergli riconosciuto onorario per la prestazione "consultazioni con il cliente". La censura è infondata. Risulta dalla lettura della sentenza impugnata che il Tribunale di Fermo ha liquidato per le consultazioni con il cliente l'onorario di lire 140.000, pari al minimo di tariffa stabilito dal punto 12 dell'anzidetta tabella, norma di cui il ricorrente ha denunziato la violazione. Con il quarto motivo di ricorso l'avv. ME Giunta censura l'impugnata sentenza per non avergli riconosciuto aumento dell'onorario per aver egli difeso più persone, violando così l'art. 5 comma 4° e 5° del dm. 5 ottobre 1994 n. 585. Il ricorrente sostiene in particolare che nel caso di specie è applicabile l'anzidetto comma 5°, e non il 4°, come ritenuto dal Tribunale. La censura infondata. L'avvocato in tanto può difendere in una sola controversia più soggetti, in quanto abbia instaurato con ciascuno di essi un distinto rapporto di lavoro autonomo professionale;
ed a ciascuno di essi ha diritto di chiedere, conseguentemente, il pagamento del compenso per l'attività svolta in suo favore, non anche il pagamento del compenso svolto in favore degli altri suoi clienti. I commi 4° e 5° innanzi citati si limitano a stabilire che quando i diversi clienti dell'avvocato hanno una "posizione processuale" identica, il suo compenso è unitario, e calcolato nei modi e con i criteri contabili dettagliatamente indicati. Il compenso unico, in tal caso, è ovviamente riferito a tutti i rapporti instaurati dal professionista con i suoi diversi clienti, ed in tanto può essere determinato, in quanto tutti tali rapporti siano considerati. Di conseguenza, quando non è il giudice a stabilire l'ammontare delle spese di una lite che ha visto più soggetti patrocinati da un solo avvocato, ma è l'avvocato a chiedere la liquidazione del compenso a lui spettante per l'attività svolta in un processo a favore di più soggetti, le norme citate possono essere applicate soltanto quando egli faccia valere tale diritto congiuntamente nei confronti di tutti i suoi clienti, non anche quando agisca nei confronti di uno solo, perché nei confronti di quest'ultimo può pretendere compenso solo per l'attività prestata in suo favore, non anche per quella prestata a favore degli altri suoi clienti, nei confronti dei quali non ha azionato pretesa alcuna. Con il quinto motivo di ricorso l'avv. ME Giunta censura l'ordinanza impugnata per aver compensato le spese di lite, in ragione della “opinabilità dei criteri di valutazione delle prestazioni professionali” degli avvocati, e del "notevole ridimensionamento delle domande da lui formulate". Sostiene in particolare che i criteri di valutazione delle prestazioni professionali non sono affatto opinabili, ma tassativi, e dettati da norme di legge, e che il ridimensionamento delle sue pretese è conseguente agli errori da lui denunziati con i primi quattro motivi di ricorso. La censura è inammissibile. Il Tribunale di Fermo, allorché ha qualificato “opinabili” i criteri di valutazione delle prestazioni professionali degli avvocati, ha inteso all'evidenza riferirsi al principio giurisprudenziale più volte affermato anche 7 da questa Corte, secondo il quale le determinazioni del giudice di merito sull'ammontare del compenso spettante all'avvocato sono caratterizzate da ampia discrezionalità, volta che siano rispettati i minimi e massimi di tariffa;
principio che peraltro appare poco significativo nel caso di specie. L'altra ragione indicata dal Tribunale per dar conto della decisione censurata integra un giusto motivo di compensazione delle spese giudiziali, da solo è idonea a sorreggerla, e non è stata specificamente critica dal ricorrente. Tra l'altro il collegamento che quest'ultimo ha proposto, tra le censure in precedenza esaminate, che sono state disattese, e quella in discorso, ne determina l'assorbimento. Con il secondo motivo del suo ricorso incidentale la società Milano Assicurazioni censura l'ordinanza impugnata per aver individuato il valore della controversia, in cui la società Milano Assicurazioni l'ha rappresentata e difesa, tenendo presente l'entità della domanda (circa 59 milioni), e non il valore effettivo della controversia, rivelatosi notevolmente inferiore;
e sostiene che, sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato è insufficiente e contraddittoria. La censura è infondata. Nel procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato o procuratore l'art. 6 comma 2° del dm. 5 ottobre 1994 n. 585) consente di stabilire il valore della controversia considerando quello "effettivo", e non (come prescrive il primo comma del detto articolo) # quello presunto (ossia quello individuato applicando i criteri del codice di rito), quando quest'ultimo risulti manifestamente inferiore sindal momento della 8 proposizione della domanda, non anche quando si riveli tale al termine del giudizio (vedi la sentenza di questa Corte, sez. III, 17 maggio 1991 n. 5579). Con il secondo motivo del suo ricorso incidentale la società Milano Assicurazioni censura l'ordinanza impugnata per aver liquidato l'onorario per alcune prestazioni (segnatamente la ricerca di documenti e la discussione della causa) che l'avv. ME Giunta aveva affermato, ma non aveva provato, di aver effettuato. La censura è inammissibile. Il Tribunale ha affermato, come è stato ricordato in narrativa, che l'avv. ME Giunta ha effettuato le prestazioni dette, ed ha fondato tale convincimento su una presunzione. s sou La validità e la congruenza di tale prova indiretta non ✓ state messe in discussione dalla ricorrente. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa tra le parti le spese di lite. 60000 Roma, 19 febbraio 2001 TECE 310'000 Il presidente (Gaetano Garofalo) байчино Сан чами L'estensore Carlo Cioffi) IL CANCELLIERE C1 IU. 2001 Dott.ssa Donatella D'Anna IL CANCELLIERE CI G DEPOSITRY 6 - Roma