Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2006, n. 17331
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Sentenza 30 marzo 2006

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In sede esecutiva, il provvedimento con il quale il giudice abbia provveduto irritualmente, ai sensi dell'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., piuttosto che "de plano" a norma dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., in ordine all'istanza di restituzione di beni sequestrati può essere oggetto soltanto di opposizione, alla quale, non rivestendo natura di impugnazione, si applica il principio di conversione sulla base dei criteri generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis". Ne consegue che l'eventuale ricorso per cassazione presentato dalla parte, anziché essere dichiarato inammissibile, può essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2006, n. 17331
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17331
    Data del deposito : 30 marzo 2006

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