Sentenza 30 marzo 2006
Massime • 1
In sede esecutiva, il provvedimento con il quale il giudice abbia provveduto irritualmente, ai sensi dell'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., piuttosto che "de plano" a norma dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., in ordine all'istanza di restituzione di beni sequestrati può essere oggetto soltanto di opposizione, alla quale, non rivestendo natura di impugnazione, si applica il principio di conversione sulla base dei criteri generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis". Ne consegue che l'eventuale ricorso per cassazione presentato dalla parte, anziché essere dichiarato inammissibile, può essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2006, n. 17331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17331 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/03/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1159
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 042662/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI IL, N. IL 25/07/1929;
avverso ORDINANZA del 31/05/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Monetti Vito che ha chiesto trasmettersi gli atti per competenza alla Corte di Appello di Napoli quale Giudice dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza depositata in data 31 maggio 2005 la Corte d'Appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, investita dalla richiesta di IO IL di restituzione di somme e di beni sequestrati in relazione a reati per cui in parte vi era stata sentenza di assoluzione in primo grado e per altra declaratoria di estinzione per prescrizione in appello, previa derubricazione delle originarie imputazioni da corruzione per atti contrari a dovere di ufficio a corruzione per atti di ufficio, ha disposto la confisca, ritenuta obbligatoria, relativamente alla somma di Euro 152.854,41 oltre ad interessi e frutti maturati e maturandi, mentre invece ha revocato la confisca dei lingotti d'oro di cui al capo 202 per cui era intervenuta pronuncia assolutoria in appello, disponendone la restituzione all'istante unitamente ad altri beni per cui la restituzione era stata già disposta dal Tribunale in sede di pronuncia di primo grado o per cui era intervenuta la assoluzione in appello.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del IO per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 210, 236, 240 e 322 ter c.p., lamentando che aveva presentato istanza di restituzione limitatamente ai beni per cui era intervenuta prescrizione, per i quali la restituzione si imponeva trattandosi di confisca facoltativa.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rilevato che, trattandosi di provvedimento adottato dal Giudice dell'esecuzione, a norma degli artt. 676 e 667 c.p.p., pur se a seguito di fissazione dell'udienza camerale invece che de plano come previsto dalla norma, il rimedio esperibile restava quello della opposizione davanti allo stesso Giudice che aveva emesso il provvedimento, cui ha chiesto la trasmissione degli atti previa riqualificazione della impugnativa come opposizione.
Si verte in una ipotesi di istanza volta ad ottenere la restituzione di cose che avevano formato oggetto di sequestro nell'ambito di un procedimento penale in cui l'attuale ricorrente era parte. Il codice di rito (art. 676 c.p.p., comma 1, e art. 667 c.p.p., comma 4) prevede, in tal caso, che i provvedimenti siano adottati dal Giudice dell'esecuzione senza formalità e cioè senza fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (de plano) e che contro tali provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso Giudice il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., previa fissazione dell'udienza.
Nel caso in esame la situazione appare peculiare poiché il Giudice dell'esecuzione, investito della istanza di restituzione degli oggetti in sequestro, invece di procedere de plano, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti ed ha deciso all'esito di tale udienza.
Con riferimento alle forme di impugnazione di tale provvedimento esiste un contrasto giurisprudenziale poiché alcune decisioni di questa Corte hanno affermato il principio che, anche nel caso in cui il Giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 3, anziché "de plano" come previsto, è immediatamente proponibile il ricorso per Cassazione, giacché la procedura immediatamente adottata, pur non rispettosa dell'art. 676 c.p.p., pone in essere una anticipata garanzia del contraddittorio,
introducibile a rigore solo a seguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento adottato "de plano" (v. Cass. sez. 1, 23.12.1996 n. 6387, Rv. 206349; Cass. sez. 1, 7.4.1995 n. 1146, Rv. 201023), ma la giurisprudenza più recente ritiene invece che in materia di confisca, avverso il provvedimento del Giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 c.p.p., è data solo la facoltà di proporre opposizione (v. Cass. sez. 3, 19.2.2003 n. 8124, Rv. 223464;
Cass. sez. 3, 7.7.1995 n. 1182, Rv. 202599). Questo collegio ritiene di aderire a tale secondo orientamento poiché il ricorrente è stato comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del Giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del Giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il Giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un Giudice di merito in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità.
Ciò posto, si tratta ora di verificare se il ricorso per Cassazione debba essere dichiarato inammissibile, in quanto rimedio non previsto dalla legge, oppure possa essere convertito in opposizione, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5. Anche sotto tale profilo esiste un contrasto giurisprudenziale poiché alcune decisioni di questa Corte hanno ritenuto che il principio di conversione non sia applicabile in caso di opposizione, non avendo questa natura di impugnazione (v., per tutte, Cass. sez. Un. 25.1.2002 n. 3026, Rv. 220577; e, da ultimo, Cass. sez. 2, 11.10.2004 n. 39625, Rv. 230368), però l'indirizzo di gran lunga prevalente di questa Corte è nel senso che sia consentita anche in tal caso la riqualificazione dell'atto di impugnazione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis" ( v. Cass. sez. N. 14724/2004, Rv. 228605 ; Cass. sez. 3 n. 8124/2003, Rv. 223464; Cass. sez. 3 n. 1182/1995, Rv. 202599;
Cass. Sez. 4, n. 34403/2003, Rv. 225717; Cass. Sez. 4 n. 2417/1997, Rv. 210093).
Tale seconda soluzione pare preferibile, non potendosi fare discendere la inammissibilità della impugnazione, pur se in "senso lato", solo dalla erronea indicazione della stessa, soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui la natura ed il tipo delle censure mosse attengono prevalentemente al merito per cui l'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, concessa dall'ordinamento all'interessato, di avere una seconda pronuncia di merito sulle sue doglianze.
Il ricorso, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, deve essere pertanto qualificato come opposizione con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli in funzione di Giudice dell'esecuzione per il giudizio di opposizione in base al combinato disposto di cui all'art. 667 c.p.p., comma 4, e art. 666 c.p.p..
P.Q.M.
Qualificata la impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello
di Napoli per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006