Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2003, n. 40302
CASS
Sentenza 7 ottobre 2003

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Ai fini dell'applicazione provvisoria di misura di sicurezza nei confronti della persona indagata, l'obbligo del giudice di procedere previamente al suo interrogatorio, mirato alla verifica di sussistenza delle condizioni che giustificano l'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale, sussiste nel solo caso in cui a tale adempimento non si sia già provveduto in precedenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2003, n. 40302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40302
    Data del deposito : 7 ottobre 2003

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