Sentenza 7 ottobre 2003
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione provvisoria di misura di sicurezza nei confronti della persona indagata, l'obbligo del giudice di procedere previamente al suo interrogatorio, mirato alla verifica di sussistenza delle condizioni che giustificano l'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale, sussiste nel solo caso in cui a tale adempimento non si sia già provveduto in precedenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2003, n. 40302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40302 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MOCALI PIERO - PRESIDENTE -
1. Dott. MARCHESE IO - CONSIGLIERE -
2. Dott. GIORDANO UMBERTO "
3. Dott. CANZIO GIOVANNI REL. "
4. Dott. URBAN GIANCARLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC IO N. IL 14/12/1974;
avverso ORDINANZA del 10/01/2003 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal consigliere CALAZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P. G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Confermava l'ordinanza del G.I.P. con la quale era stata rigettata l'istanza di OC AN di caducazione della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per omesso interrogatorio ex art. 294 c.p.p., sul rilievo che l'art. 313.1 c.p.p. prevede l'obbligo di procedere nel termine di cinque giorni all'interrogatorio della persona sottoposta a misura provvisoria di sicurezza solo quando la stessa non sia stata interrogata precedentemente, mentre nella specie il OC aveva già reso l'interrogatorio di garanzia davanti al G.i.p., essendo stata disposta la misura di sicurezza in sostituzione di quella coercitiva della custodia cautelare in carcere. Ricorre per cassazione il OC, deducendo che il rinvio dell'art. 313.1 c.p.p. all'art. 294 va riferito a tutto il complesso della disciplina delle misure cautelari, comprese le garanzie difensive, sì che, avendo l'interrogatorio la precipua finalità di verificare l'attualità della pericolosità sociale della persona sottoposta a misura di sicurezza provvisoria, esso non è surrogabile da altro interrogatorio eventualmente espletato per ulteriori finalità nel corso delle indagini.
2.- Il ricorso è infondato.
L'art. 313.1 c.p.p., nel disciplinare la procedura di applicazione provvisoria di misure di sicurezza, configura innanzi tutto come presupposto indefettibile il "previo accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato", richiamando poi la disposizione dell'art. 294 sul c.d. interrogatorio di garanzia, che deve accompagnare l'adozione di un provvedimento comunque limitativo della libertà personale, soltanto "ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento".
Il chiaro tenore letterale della norma non consente dubbi sulla sua interpretazione, nel senso della limitazione dell'obbligo di procedere all'interrogatorio di garanzia, mirato alla verifica della sussistenza delle condizioni che giustificano l'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale, nel solo caso in cui a tale adempimento non si sia già provveduto in precedenza. In tal senso è infatti orientata la prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, 9.7.1991, Napoli, rv. 188363; Sez. I, 19.6.2002, Grendene, rv. 222303; Sez. V, 26.3.2003, Trinci, rv. 224541), che il Collegio condivide ed alla quale non sembra in realtà contrapporsi la decisione della Sez. VI, 5.1.2000, Di Gesaro, rv. 216840, che, a ben vedere, si è limitata a ribadire l'esigenza dell'interrogatorio di garanzia dell'imputato, diverso da quello attinente al merito dei fatti, effettuato in sede di indagini preliminari o dibattimentali.
E, poiché nel caso in esame è pacifico che l'imputato sia stato sottoposto all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. in relazione all'originaria misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, prima della pronuncia del provvedimento applicativo della misura di sicurezza provvisoria, il preteso inadempimento dell'obbligo, denunciato dal ricorrente, non determina alcun effetto di caducazione della medesima misura.
Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 ottobre 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 OTTOBRE 2003.