Sentenza 20 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2004, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
AGENZIA ENTRATE, impersona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ST IN, NT NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 39/F, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CARLONI, che li difende unitamente all'avvocato MARIO RAVINALE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 88/99 della Commissione tributarla regionale di TORINO, depositata il 23/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi FA CO e ST IN, partecipi d'impresa familiare avente ad oggetto un'attività di allevamento di animali di genere avicolo, dichiaravano, relativamente all'anno 1995, oltre a tale attività di allevamento, anche il reddito ricavato dalla commercializzazione di uova, non deposte dalle galline allevate. Successivamente, in data 27.11.1996, i predetti, ritenendo di essere incorsi in errore - in quanto i prodotti acquistati rientravano nella percentuale ammessa dall'art. 29 comma secondo lett. c) del TUIR - presentavano una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 9 comma ottavo D.P.R. 600/1973. A tale dichiarazione faceva seguito, in data
27.3.1997, una istanza di rimborso dell'irpef, dell'ilor e del contributo per il s.s.n. erroneamente versati.
Avverso il silenzio - rifiuto della Direzione Regionale delle Entrate di Torino su tale domanda di rimborso, i contribuenti proponevano ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino che, con sentenza n. 5/33/98, rigettava il ricorso sul rilievo della inapplicabilità dell'art. 38 comma primo D.P.R. 602/1973 in quanto i contribuenti stessi, con la originaria dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1995, avevano operato la scelta di compilare il quadro G del mod. 740/96 anziché il solo quadro I (per l'attività di allevamento) e l'errore materiale che poteva dar luogo al rimborso non era immediatamente rilevabile da tale dichiarazione. L'appello dei contribuenti avverso tale sentenza veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con sentenza n. 88/29/99, depositata il 23.11.1999, con espresso richiamo all'orientamento fatto proprio da Cass. 3080/1997 circa la generale applicabilità dell'art. 38 cit. ad ogni caso di ripetibilità del pagamento delle imposte sui redditi, ed altresì in considerazione della assenza di obiezioni da parte dell'Ufficio in ordine alle ragioni addotte dai contribuenti a fondamento della domanda di rimborso.
Ricorrono congiuntamente per Cassazione il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, con un unico articolato motivo di gravame. Si sono costituiti e resistono con controricorso gli intimati contribuenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 38 D.P.R. 602/1973 nonché degli artt. 8, 9 e 54 del D.P.R. 600/1973,
con le modifiche di cui all'art. 14 L. 408/1990; inoltre, omessa motivazione su un punto decisivo, motivazione contraddittoria e travisamento dei fatti. Ad avviso dei ricorrenti stessi la preclusione alla operatività dell'art. 38 D.P.R. 600/1973 deriverebbe sia dalla circostanza che, rispetto alla data (5.6.1996) di presentazione della dichiarazione mod. 740/96, la dichiarazione integrativa era stata presentata solo in data 27.11.1996, e quindi oltre il termine fissato dall'art. 9 D.P.R. 600/1973; sia perché il diritto al rimborso regolato dal citato art. 38 sarebbe ammesso solo in caso di pagamenti conseguenti ad errori materiali (e cioè a mere sviste) del dichiarante, desumibili dai dati dallo stesso offerti e non anche in relazione a situazioni di fatto non enunciate nella dichiarazione stessa.
Le censure sono prive di fondamento.
Questa Corte, a sezioni unite (Cass. 15063 e 17394/2002), risolvendo un contrasto di giurisprudenza in ordine alla emendabilità delle dichiarazioni dei redditi frutto di errore del dichiarante nella relativa redazione - contrasto reso manifesto dalle divergenti conclusioni cui erano pervenute in proposito particolarmente Cass. 6957/1997 e Cass. 10055/2000 da un lato e Cass. 3080/1997 e Cass. 1088/1999 dall'altro - hanno ritenuto di condividere l'orientamento favorevole a tale emendabilità, fissando in materia alcuni principi interpretativi che è il caso di sintetizzare brevemente. Si è rilevato, in primo luogo, che nessun limite temporale alla emendabilità ed alla retrattabilità delle dichiarazioni dei redditi per via di errori (testuali o extratestuali, di fatto o di diritto) - che comportino l'assoggettamento del dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che per legge devono restare a suo carico - è dato desumere dalle disposizioni contenute nei commi settimo ed ottavo dell'art. 9 D.P.R. 600/1973 (nel testo, anche in questa sede applicabile ratione temporis, vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 6 D. Lgs.vo 241/1997: n.d.r.). Ciò, in quanto tali disposizioni hanno all'evidenza riguardo alla rimozione di omissioni ed alla eliminazione di errori suscettibili di importare un pregiudizio per l'Erario e non attengono alla emendabilità ed alla retrattabilità di dichiarazioni idonee, perché oggettivamente errate, di pregiudicare il contribuente dichiarante. In secondo luogo, si è osservato che la possibilità di rettificare in tutto o in parte la dichiarazione dei redditi discende: dalla sua natura di atto non negoziale e non dispositivo, in quanto contenente una mera esternazione di scienza e di giudizio;
dal fatto che la dichiarazione stessa non costituisce il titolo della obbligazione tributaria ma integra solo un momento dell'iter procedimentale inteso all'accertamento di tale obbligazione ed al soddisfacimento delle ragioni erariali che ne sono l'oggetto; e, ancora, dal fatto che una interpretazione contraria alla modificabilità della dichiarazione in casi come quello ora in esame si porrebbe in contrasto con il principio della capacità contributiva stabilito dall'art. 53 della Costituzione e della correttezza dell'azione della Pubblica
Amministrazione fissato dall'art. 97 comma primo della Costituzione. Con specifico riferimento alla rimovibilità degli effetti di una dichiarazione dei redditi, erronea nel senso indicatoci è ritenuto altresì chiaramente indicativo di tale possibilità l'esistenza di disposizioni quali quelle contenute nell'art. 38 comma primo D.P.R. 602/1973 - che consentono di chiedere il rimborso di tributi
(diretti) non solo nel caso di errore materiale o duplicazione nel versamento d'imposta, ma anche in quello, più generale, di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento - e quelle di cui agli artt. 16 commi primo e settimo D.P.R. 636/1972 e 19 comma primo lett. g) D. Lgs.vo 54671992 sul contenzioso tributario - che prevedono specifici rimedi giurisdizionali contro la reiezione, espressa o tacita della istanza di rimborso.
Con particolare riguardo alla disciplina dell'art. 38 citato si è quindi conclusivamente ritenuto che la domanda recuperatoria in essa prevista può essere avanzata, nel termine di legge (diciotto mesi, elevato a quarantotto mesi dall'art. 1, comma quinto L. 133/1999, con effetti dal 18.5.1999: n.d.r.) per ottenere la restituzione del tributo diretto versato in autotassazione "e perciò anche delle imposte pagate in adempimento degli obblighi risultanti dalla dichiarazione sull'allegato presupposto dell'erroneità". Da tale orientamento, che il Collegio pienamente condivide e che del resto già altre pronunzie di questa sezione hanno fatto proprio (Cass. 18163 e 16114/2002), non si ravvisano ragioni nuove e diverse per discostarsi.
Alla stregua dei rilievi che precedono, dovendosi escludere la configurabilità dei vizi di violazione di legge e motivazionali denunciati, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese del presente giudiziosi ravvisano giusti motivi per dichiararle interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004