CASS
Sentenza 25 agosto 2023
Sentenza 25 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/08/2023, n. 35797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35797 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA AI, nato il Albania il 02/08/1987 CUI 0404YDP avverso la sentenza del 14/07/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 luglio 2023 la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di AI TA, cittadino albanese, all'autorità giudiziaria tedesca in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 19 giugno 2023 dal Tribunale di Memmingen per concorso nei reati di traffico illecito di sostanze stupefacenti e furto, reati commessi tra il 14 e 15 dicembre 2019. La Corte di appello, ritenuto che ricorre la condizione di radicamento in Italia di AI TA, ha subordinato la consegna alla condizione che questi, dopo Penale Sent. Sez. F Num. 35797 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 24/08/2023 essere sottoposto a processo, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti. Nella sentenza impugnata si dà atto che il Tribunale di Mennmingen ha emesso mandato di arresto europeo, per motivi processuali, sulla base di un provvedimento cautelare emesso dallo stesso Tribunale il 31 maggio 2023. AI TA è stato tratto in arresto il 3 luglio 2023 e si trova sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. 2.AI TA chiede l'annullamento della sentenza e, con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, denuncia violazione di legge in relazione all'applicazione di norme delle quali si deve tenere conto ai fini della pronuncia di consegna e vizi di motivazione poiché agli atti processuali relativi alla consegna non è presente il provvedimento giurisdizionale emesso dal Tribunale di Memmingen, in forza del quale è stato emesso il mandato di cattura europeo essendo presente in atti solo la traduzione, priva di postille relative alla legalizzazione, del capo di imputazione. Da tale carenza discende il vulnus del diritto di difesa del consegnando poiché non è dato verificare se il provvedimento emesso abbia rispettato le norme processuali tedesche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. L'art. 3, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 10 del 2021, ha riscritto, mediante l'abrogazione dei commi 3, 4, 5 e 6, il testo originario dell'art. 6 I. n. 69 del 2005 che dettava prescrizioni aggiuntive rispetto alla decisione quadro 2002/584/GAI prevedendo che la consegna era consentita, ricorrendone i presupposti, «soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale ... che ha dato luogo alla richiesta stessa» (art. 6 comma 3). Inoltre, al mandato di arresto dovevano essere allegati: a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;
c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità /(1,1 della persona di cui è domandata la consegna (art. 6, comma 4), cit). Per il mandato collegato a monte ad un provvedimento cautelare, l'allegazione dell'originario provvedimento restrittivo della libertà personale risultava funzionale 2 al rifiuto dell'esecuzione «se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto è stato emesso è mancante di motivazione» (art. 18, comma 1 lett. t), I. 69 cit.). L'art. 6, attualmente in vigore, non prevede la indicazione della documentazione e del titolo cautelare presupposto sul rilievo che il principio del mutuo riconoscimento, che costituiva il nucleo fondante della decisione quadro del 2002 al quale si è data esecuzione con il decreto legislativo n. 10 del 2021, rende sufficiente la indicazione dell'esistenza del provvedimento, accompagnata da una serie di informazioni necessarie ai fini della verifica delle condizioni ostative alla consegna, anche esse riscritte, con l'eliminazione (dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69) del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, la cui mancata indicazione non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Da tali coordinate normative, innestate sui motivi di rifiuto oggi sostanzialmente ridotte, discende, da un lato, che in presenza di elementi risultanti dal mandato di arresto europeo, sono irrilevanti le carenze documentali che non siano strettamente correlate alla verifica delle condizioni di consegna e, dall'altro, che nella sentenza impugnata non è dato rilevare la carenza di elementi rilevanti ai fini delle verifiche funzionali alla consegna rimesse all'autorità richiesta che neppure sono stati contestati, essendosi il ricorrente limitato ad allegare la carenza o incompletezza della documentazione oggi divenuta irrilevante. La sentenza riporta, invece, mutandolo dal mandato di arresto e richiamandone testualmente il contenuto, il capo di imputazione ascritto al ricorrente in relazione al concorso, con altri complici, nell'operazione di importazione in Germania, attraverso i Paesi Bassi, di una ingente quantità di stupefacenti, essendo stato coinvolto nelle operazioni di recupero della droga che, una volta scoperta, era stata sostituita con altra merce, custodita nei locali dello spedizioniere, dove, con i complici e fungendo da "palo", era stata riscontrata la presenza dell'odierno ricorrente che aveva consegnato la borsa contenente la droga (presunta) ai complici, alcuni dei quali già condannati. La sentenza impugnata indica le norma di legge violate, secondo il codice penale tedesco, corrispondenti agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990 e al reato di cui all'art. 624 cod. pen., e contiene una descrizione sintetica, ma sufficiente, del fatto reato e degli elementi che, sulla base della legislazione della Stato richiedente, sono stati ritenuti sufficienti a fondare il titolo cautelare assolvendo così, ai fini della consegna, all'onere di rendere edotta la persona richiesta in consegna dei reati per cui si procede e che, con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, potranno essere oggetto di contestazione secondo la legislazione 3 dello Stato che ha emesso il titolo cautelare presupposto e richiesto la consegna non potendo, invece, essere valutati ai fini del rifiuto di consegna. Per completezza va, infine, rilevato che la mancanza di requisiti meramente formali della documentazione allegata - nel ricorso si fa riferimento alla mancanza di postille relative alla legalizzazione della traduzione — non costituisce legittimo motivo di rifiuto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale carenza, neppure con riferimento alla documentazione di cui all'art. 6, I. 69 del 2005, quando necessaria, poteva costituire motivo di rifiuto poiché la provenienza dal Ministero - sia che il Ministero abbia materialmente disposto la traduzione, sia che abbia ricevuto l'atto già tradotto dall'Autorità straniera - è sufficiente a garantire l'ufficialità della traduzione, senza necessità di ricorrere a particolari forme di autenticazione (Sez. 6, n. 1751 del 15/01/2014, Murri, Rv. 258146). Il riferimento al fatto contestato riportato nel mandato di arresto è, pertanto, adeguato e sufficiente ai fini della verifica delle condizioni di condizioni di consegna rimesse alla Corte di appello. 2.Consegue alla inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, liquidata come in dispositivo. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 24 agosto 2023 Il Consigliere rel ore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 luglio 2023 la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di AI TA, cittadino albanese, all'autorità giudiziaria tedesca in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 19 giugno 2023 dal Tribunale di Memmingen per concorso nei reati di traffico illecito di sostanze stupefacenti e furto, reati commessi tra il 14 e 15 dicembre 2019. La Corte di appello, ritenuto che ricorre la condizione di radicamento in Italia di AI TA, ha subordinato la consegna alla condizione che questi, dopo Penale Sent. Sez. F Num. 35797 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 24/08/2023 essere sottoposto a processo, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti. Nella sentenza impugnata si dà atto che il Tribunale di Mennmingen ha emesso mandato di arresto europeo, per motivi processuali, sulla base di un provvedimento cautelare emesso dallo stesso Tribunale il 31 maggio 2023. AI TA è stato tratto in arresto il 3 luglio 2023 e si trova sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. 2.AI TA chiede l'annullamento della sentenza e, con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, denuncia violazione di legge in relazione all'applicazione di norme delle quali si deve tenere conto ai fini della pronuncia di consegna e vizi di motivazione poiché agli atti processuali relativi alla consegna non è presente il provvedimento giurisdizionale emesso dal Tribunale di Memmingen, in forza del quale è stato emesso il mandato di cattura europeo essendo presente in atti solo la traduzione, priva di postille relative alla legalizzazione, del capo di imputazione. Da tale carenza discende il vulnus del diritto di difesa del consegnando poiché non è dato verificare se il provvedimento emesso abbia rispettato le norme processuali tedesche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. L'art. 3, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 10 del 2021, ha riscritto, mediante l'abrogazione dei commi 3, 4, 5 e 6, il testo originario dell'art. 6 I. n. 69 del 2005 che dettava prescrizioni aggiuntive rispetto alla decisione quadro 2002/584/GAI prevedendo che la consegna era consentita, ricorrendone i presupposti, «soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale ... che ha dato luogo alla richiesta stessa» (art. 6 comma 3). Inoltre, al mandato di arresto dovevano essere allegati: a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;
c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità /(1,1 della persona di cui è domandata la consegna (art. 6, comma 4), cit). Per il mandato collegato a monte ad un provvedimento cautelare, l'allegazione dell'originario provvedimento restrittivo della libertà personale risultava funzionale 2 al rifiuto dell'esecuzione «se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto è stato emesso è mancante di motivazione» (art. 18, comma 1 lett. t), I. 69 cit.). L'art. 6, attualmente in vigore, non prevede la indicazione della documentazione e del titolo cautelare presupposto sul rilievo che il principio del mutuo riconoscimento, che costituiva il nucleo fondante della decisione quadro del 2002 al quale si è data esecuzione con il decreto legislativo n. 10 del 2021, rende sufficiente la indicazione dell'esistenza del provvedimento, accompagnata da una serie di informazioni necessarie ai fini della verifica delle condizioni ostative alla consegna, anche esse riscritte, con l'eliminazione (dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69) del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, la cui mancata indicazione non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Da tali coordinate normative, innestate sui motivi di rifiuto oggi sostanzialmente ridotte, discende, da un lato, che in presenza di elementi risultanti dal mandato di arresto europeo, sono irrilevanti le carenze documentali che non siano strettamente correlate alla verifica delle condizioni di consegna e, dall'altro, che nella sentenza impugnata non è dato rilevare la carenza di elementi rilevanti ai fini delle verifiche funzionali alla consegna rimesse all'autorità richiesta che neppure sono stati contestati, essendosi il ricorrente limitato ad allegare la carenza o incompletezza della documentazione oggi divenuta irrilevante. La sentenza riporta, invece, mutandolo dal mandato di arresto e richiamandone testualmente il contenuto, il capo di imputazione ascritto al ricorrente in relazione al concorso, con altri complici, nell'operazione di importazione in Germania, attraverso i Paesi Bassi, di una ingente quantità di stupefacenti, essendo stato coinvolto nelle operazioni di recupero della droga che, una volta scoperta, era stata sostituita con altra merce, custodita nei locali dello spedizioniere, dove, con i complici e fungendo da "palo", era stata riscontrata la presenza dell'odierno ricorrente che aveva consegnato la borsa contenente la droga (presunta) ai complici, alcuni dei quali già condannati. La sentenza impugnata indica le norma di legge violate, secondo il codice penale tedesco, corrispondenti agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990 e al reato di cui all'art. 624 cod. pen., e contiene una descrizione sintetica, ma sufficiente, del fatto reato e degli elementi che, sulla base della legislazione della Stato richiedente, sono stati ritenuti sufficienti a fondare il titolo cautelare assolvendo così, ai fini della consegna, all'onere di rendere edotta la persona richiesta in consegna dei reati per cui si procede e che, con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, potranno essere oggetto di contestazione secondo la legislazione 3 dello Stato che ha emesso il titolo cautelare presupposto e richiesto la consegna non potendo, invece, essere valutati ai fini del rifiuto di consegna. Per completezza va, infine, rilevato che la mancanza di requisiti meramente formali della documentazione allegata - nel ricorso si fa riferimento alla mancanza di postille relative alla legalizzazione della traduzione — non costituisce legittimo motivo di rifiuto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale carenza, neppure con riferimento alla documentazione di cui all'art. 6, I. 69 del 2005, quando necessaria, poteva costituire motivo di rifiuto poiché la provenienza dal Ministero - sia che il Ministero abbia materialmente disposto la traduzione, sia che abbia ricevuto l'atto già tradotto dall'Autorità straniera - è sufficiente a garantire l'ufficialità della traduzione, senza necessità di ricorrere a particolari forme di autenticazione (Sez. 6, n. 1751 del 15/01/2014, Murri, Rv. 258146). Il riferimento al fatto contestato riportato nel mandato di arresto è, pertanto, adeguato e sufficiente ai fini della verifica delle condizioni di condizioni di consegna rimesse alla Corte di appello. 2.Consegue alla inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, liquidata come in dispositivo. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 24 agosto 2023 Il Consigliere rel ore Il Presidente