Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 8195
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Inosservanza di norme processuali e mancanza di motivazione (capo A)

    Il ricorso è inammissibile per mancata devoluzione della questione al giudizio di appello. La consapevolezza dell'imputato è dimostrata dall'allarme dato ai correi e dall'insistenza nel far sparire la coltivazione illecita. Le argomentazioni difensive investono valutazioni in punto di fatto non deducibili in Cassazione.

  • Rigettato
    Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione (capo E)

    La sentenza rileva il potenziale drogante accertato e la poca credibilità della convinzione dell'imputato circa la coltivazione lecita di canapa sativa, dato che non chiese le autorizzazioni. La consapevolezza è provata anche dalla locazione a persone che già coltivavano stupefacenti. Il contratto di locazione è considerato inefficace perché privo di data, sottoscrizione e registrazione, e perché il capannone era in uso da tempo.

  • Rigettato
    Mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (capi A ed E)

    La Corte territoriale ha escluso la riqualificazione, sottolineando la gravità dei fatti e il ruolo rilevante dell'imputato nel permettere per due volte l'uso del suo capannone per un'attività intensiva e strutturata di coltivazione di stupefacenti.

  • Rigettato
    Violazione artt. 521 e 522 cod. proc. pen. (capo E)

    Non vi è violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.

  • Rigettato
    Trattamento sanzionatorio

    Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. La Corte ha giustificato il discostamento dal minimo edittale alla luce della gravità del reato e del contributo concorsuale. Ha escluso una maggiore riduzione per le attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputato. Ha motivato l'aumento per la continuazione con la gravità del fatto e la reiterata commissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 8195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8195
    Data del deposito : 2 marzo 2026

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