CASS
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 8195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8195 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA FI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte d'appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere IE DA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8195 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 11/09/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 18 gennaio 2023 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino nei confronti di FI LA per i reati allo stesso ascritti ai capi A) ed E) della rubrica. 1.1. Con entrambi i capi di imputazione, si contesta all’imputato di aver fornito un contributo concorsuale alla coltivazione di oltre 2000 piante di marijuana, coltivate in locali di sua proprietà messi a disposizione dei coimputati, in due periodi temporali diversi, succedutisi tra loro. 2. Quanto al reato cui al capo A), il LA è stato ritenuto responsabile di aver messo a disposizione (sino al 13 febbraio 2018) dei coimputati, giudicati separatamente, un capannone di sua proprietà nel quale venivano coltivate circa 1700 piante di marijuana. Di queste, circa 300 furono rinvenute dagli operanti all’interno della discarica del Comune di Brandizzo dopo che l’imputato, avvicinato dagli operanti con il pretesto di chiedere il permesso di installare delle telecamere di sicurezza, onde monitorare gli avvenimenti che si verificavano in zona, aveva manifestato forte agitazione e preoccupazione e, temendo che gli inquirenti avessero capito che cosa accadesse nei locali del capannone – al cui pian terreno vi era la sua carpenteria - aveva immediatamente contattato i coimputati, sollecitandoli a rimettere in ordine i locali e a buttare tutto quanto potesse comprometterli. Questa circostanza, secondo i giudici di merito, era dimostrativa della piena consapevolezza in capo all’imputato dell’oggetto dell’attività di coltivazione svolta nel proprio immobile, da cui traeva il vantaggio del pagamento del canone. Quanto al reato cui al capo E), l’imputato è stato ritenuto responsabile di aver continuato (sino al 17 luglio 2018), nonostante l’accertata consapevolezza dell’illiceità dell’attività svolta nei locali di sua proprietà, a mettere a disposizione dei coimputati il proprio capannone per la coltivazione e la detenzione di circa 515 piante di marijuana. 3. Avverso la sentenza di appello ricorrono, con un unico atto, i difensori dell’imputato che articolano i seguenti motivi con cui deducono: 3.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, nonché mancanza della motivazione nella parte in cui la sentenza ha richiamato in modo speculare per relationem la sentenza di primo grado (con travisamento delle prove), in violazione dell'art. 546 cod. proc. pen.; nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove ha confermato il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo A). In particolare, la difesa lamenta che non sia stato effettuato un accertamento tecnico sulla sostanza di cui al capo A) tale da far ritenere che le 300 3 piante di marijuana recuperate nella discarica di Brandizzo fossero illecite: vi sarebbe, pertanto, una carenza motivazionale sul punto. La sentenza impugnata non avrebbe fornito adeguata risposta alle doglianze esposte con l’atto di appello, volte a dimostrare la totale inconsapevolezza del prevenuto rispetto all’illecita coltivazione, così come dimostrato dall’assenza di qualunque contatto captativo tra tutti gli imputati e l’odierno ricorrente, nonché dalla mancanza di sequestri nei suoi confronti;
3.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge per avere la sentenza confermato il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo E). La sentenza impugnata non fa alcun cenno alla consulenza tecnica effettuata dalla Polizia di Stato, depositata il 28 agosto 2018, la quale accertava la natura di canapa sativa delle inflorescenze rinvenute. La difesa contesta, inoltre, che la Corte territoriale abbia ritenuto privo di efficacia il contratto di locazione intercorso tra il LA e il coimputato Di NU;
3.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge per avere la sentenza impugnata, con riguardo ai capi A) ed E), ritenuto sussistente l’ipotesi di reato ex art. 73, commi 1 e 4, e non la differente ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90; 3.4. Violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata confermato la sentenza di primo grado la quale, in ordine al capo E) di imputazione, aveva condannato l’imputato, per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, mentre la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico ministero configurava il fatto ai sensi del comma 5 del predetto art. 73; 3.5. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge nella parte in cui la sentenza di secondo grado ha confermato la pena inflitta, non applicando la diminuzione per le già riconosciute attenuanti generiche in misura più favorevole all’imputato ed applicando un aumento per la continuazione discostandosi dal minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre preliminarmente ricordare che l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio 4 decidendi" della sentenza medesima (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi Giacomo, Rv. 288566; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, CA Massimo, Rv. 277593). Nel caso di specie, la Corte di appello, lungi dall’effettuare una acritica trascrizione, totale o parziale, del testo della motivazione della sentenza di primo grado, ha fornito adeguata motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato. Occorre poi ricordare che “Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, atteso che la relativa questione non era stata prospettata in appello, ove il ricorrente si era limitato a dolersi dell'illegittimo diniego all'imputato del beneficio della pena sospesa): è pertanto inammissibile la doglianza espressa con il primo motivo, inerente al mancato accertamento della natura della sostanza di cui al capo A), non essendo stata essa oggetto di devoluzione nel giudizio di appello. Con riguardo alla consapevolezza dell’imputato rispetto alla natura illecita della coltivazione, la sentenza impugnata ha osservato che l’immediato allarme, dato dal LA ai correi, allorché era stato contattato dagli operanti, e l’insistenza con cui pretese che si sbarazzassero della coltivazione illecita dimostrano la piena consapevolezza, in capo al prevenuto, dell’oggetto dell’attività di coltivazione che si svolgeva nel suo immobile. Le argomentazioni difensive, volte a sostenere che la menzionata agitazione dell’imputato non possa essere valutata come sintomatica dell’anzidetta consapevolezza, essendo essa dovuta ad altre ragioni, investono valutazioni in punto di fatto che non possono trovare ingresso in sede di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica. Il secondo motivo, afferente al capo E) di imputazione, è infondato. Con riguardo a questa contestazione, se pure una parte della sostanza sequestrata era di canapa sativa, nella sentenza impugnata si legge che il potenziale drogante accertato nel corso delle indagini preliminari sulle piante sequestrate era stato individuato, in sede di consulenza tecnico chimica, in mg. 27200 di THC. La Corte territoriale osserva inoltre che la circostanza, riferita nel corso dell’interrogatorio reso all’udienza di convalida, secondo cui l'imputato era convinto che, nei locali concessi al correo Di NU, fosse in corso un'attività di coltivazione lecita di canapa sativa, è priva di pregio atteso che, durante la perquisizione, l'imputato non faceva alcun cenno a detta circostanza, considerato altresì che, dopo l'avvenuta distruzione della coltivazione di cui è il capo A), egli non avrebbe potuto accontentarsi di una pretesa indicazione di continuazione 5 di coltivazione di cannabis sativa, perché «se veramente fosse stato in buona fede, avrebbe dovuto pretendere di visionare le necessarie autorizzazioni», invece insussistenti. La Corte di appello conclude affermando che la consapevolezza dell’imputato in ordine all’attività illecita condotta nel capannone di sua proprietà risulta anche dall’aver egli concesso in locazione alle stesse persone (coimputati) i medesimi locali in cui queste avevano già coltivato stupefacenti (della cui distruzione il prevenuto ebbe indubbia contezza dalle notizie giornalistiche). Quanto all’asserito contratto, intercorso tra l’imputato e i correi, la sentenza impugnata sostiene come il documento in questione non possa definirsi “contratto”, in quanto privo di data, di sottoscrizione e mai registrato;
e come, tanto meno, possa sostenersi che fosse stato predisposto per la prossima sottoscrizione e registrazione «dal momento che il capannone era stato concesso in uso al DI NU almeno nove mesi prima dell’intervento degli inquirenti» (per quanto riferito dallo stesso imputato in sede di interrogatorio). Si tratta di motivazione non manifestamente illogica e, pertanto, immune da censure nella presente sede. Anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti di cui ai capi A) ed E) nella fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, è privo di pregio. La sentenza impugnata ha invero escluso l’invocata riqualificazione sottolineando la gravità dei fatti contestati all’imputato e la rilevanza del suo ruolo, tenuto conto che egli «ha permesso per ben due diverse occasioni agli imputati di utilizzare il suo capannone per un’attività intensiva e strutturata di coltivazione di stupefacenti». La motivazione si appalesa pertanto non manifestamente illogica e dunque esente dai profili di censura sollevati dal ricorrente. Alcuna violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. si configura poi rispetto al capo E): non rileva sotto questo profilo la circostanza che i Giudici di merito abbiano reputato, diversamente dal Pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio, che il fatto debba essere qualificato ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/890, atteso che, secondo il disposto dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione (purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica). Il quarto motivo è, pertanto, inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale giustificato il discostamento della sanzione dal minimo edittale alla luce della gravità del reato, denotata dalla coltivazione intensiva e 6 strutturata di stupefacenti e del rilevante contributo concorsuale offerto dal LA. Ha escluso l’applicazione di una maggiore riduzione della pena per effetto delle già riconosciute attenuanti generiche, in ragione di plurimi precedenti, prevalentemente per reati predatori, che «danno conto di intensa capacità a delinquere dell’imputato». Ha, infine, motivato in ordine all’aumento di pena per la continuazione con il reato di cui al capo E), giustificandolo con la gravità del fatto, connotato da maggior intensità del dolo, trattandosi di reiterata commissione degli stessi reati. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE DA VA OV
Udita la relazione svolta dal Consigliere IE DA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8195 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 11/09/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 18 gennaio 2023 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino nei confronti di FI LA per i reati allo stesso ascritti ai capi A) ed E) della rubrica. 1.1. Con entrambi i capi di imputazione, si contesta all’imputato di aver fornito un contributo concorsuale alla coltivazione di oltre 2000 piante di marijuana, coltivate in locali di sua proprietà messi a disposizione dei coimputati, in due periodi temporali diversi, succedutisi tra loro. 2. Quanto al reato cui al capo A), il LA è stato ritenuto responsabile di aver messo a disposizione (sino al 13 febbraio 2018) dei coimputati, giudicati separatamente, un capannone di sua proprietà nel quale venivano coltivate circa 1700 piante di marijuana. Di queste, circa 300 furono rinvenute dagli operanti all’interno della discarica del Comune di Brandizzo dopo che l’imputato, avvicinato dagli operanti con il pretesto di chiedere il permesso di installare delle telecamere di sicurezza, onde monitorare gli avvenimenti che si verificavano in zona, aveva manifestato forte agitazione e preoccupazione e, temendo che gli inquirenti avessero capito che cosa accadesse nei locali del capannone – al cui pian terreno vi era la sua carpenteria - aveva immediatamente contattato i coimputati, sollecitandoli a rimettere in ordine i locali e a buttare tutto quanto potesse comprometterli. Questa circostanza, secondo i giudici di merito, era dimostrativa della piena consapevolezza in capo all’imputato dell’oggetto dell’attività di coltivazione svolta nel proprio immobile, da cui traeva il vantaggio del pagamento del canone. Quanto al reato cui al capo E), l’imputato è stato ritenuto responsabile di aver continuato (sino al 17 luglio 2018), nonostante l’accertata consapevolezza dell’illiceità dell’attività svolta nei locali di sua proprietà, a mettere a disposizione dei coimputati il proprio capannone per la coltivazione e la detenzione di circa 515 piante di marijuana. 3. Avverso la sentenza di appello ricorrono, con un unico atto, i difensori dell’imputato che articolano i seguenti motivi con cui deducono: 3.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, nonché mancanza della motivazione nella parte in cui la sentenza ha richiamato in modo speculare per relationem la sentenza di primo grado (con travisamento delle prove), in violazione dell'art. 546 cod. proc. pen.; nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove ha confermato il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo A). In particolare, la difesa lamenta che non sia stato effettuato un accertamento tecnico sulla sostanza di cui al capo A) tale da far ritenere che le 300 3 piante di marijuana recuperate nella discarica di Brandizzo fossero illecite: vi sarebbe, pertanto, una carenza motivazionale sul punto. La sentenza impugnata non avrebbe fornito adeguata risposta alle doglianze esposte con l’atto di appello, volte a dimostrare la totale inconsapevolezza del prevenuto rispetto all’illecita coltivazione, così come dimostrato dall’assenza di qualunque contatto captativo tra tutti gli imputati e l’odierno ricorrente, nonché dalla mancanza di sequestri nei suoi confronti;
3.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge per avere la sentenza confermato il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo E). La sentenza impugnata non fa alcun cenno alla consulenza tecnica effettuata dalla Polizia di Stato, depositata il 28 agosto 2018, la quale accertava la natura di canapa sativa delle inflorescenze rinvenute. La difesa contesta, inoltre, che la Corte territoriale abbia ritenuto privo di efficacia il contratto di locazione intercorso tra il LA e il coimputato Di NU;
3.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge per avere la sentenza impugnata, con riguardo ai capi A) ed E), ritenuto sussistente l’ipotesi di reato ex art. 73, commi 1 e 4, e non la differente ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90; 3.4. Violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata confermato la sentenza di primo grado la quale, in ordine al capo E) di imputazione, aveva condannato l’imputato, per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, mentre la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico ministero configurava il fatto ai sensi del comma 5 del predetto art. 73; 3.5. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge nella parte in cui la sentenza di secondo grado ha confermato la pena inflitta, non applicando la diminuzione per le già riconosciute attenuanti generiche in misura più favorevole all’imputato ed applicando un aumento per la continuazione discostandosi dal minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre preliminarmente ricordare che l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio 4 decidendi" della sentenza medesima (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi Giacomo, Rv. 288566; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, CA Massimo, Rv. 277593). Nel caso di specie, la Corte di appello, lungi dall’effettuare una acritica trascrizione, totale o parziale, del testo della motivazione della sentenza di primo grado, ha fornito adeguata motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato. Occorre poi ricordare che “Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, atteso che la relativa questione non era stata prospettata in appello, ove il ricorrente si era limitato a dolersi dell'illegittimo diniego all'imputato del beneficio della pena sospesa): è pertanto inammissibile la doglianza espressa con il primo motivo, inerente al mancato accertamento della natura della sostanza di cui al capo A), non essendo stata essa oggetto di devoluzione nel giudizio di appello. Con riguardo alla consapevolezza dell’imputato rispetto alla natura illecita della coltivazione, la sentenza impugnata ha osservato che l’immediato allarme, dato dal LA ai correi, allorché era stato contattato dagli operanti, e l’insistenza con cui pretese che si sbarazzassero della coltivazione illecita dimostrano la piena consapevolezza, in capo al prevenuto, dell’oggetto dell’attività di coltivazione che si svolgeva nel suo immobile. Le argomentazioni difensive, volte a sostenere che la menzionata agitazione dell’imputato non possa essere valutata come sintomatica dell’anzidetta consapevolezza, essendo essa dovuta ad altre ragioni, investono valutazioni in punto di fatto che non possono trovare ingresso in sede di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica. Il secondo motivo, afferente al capo E) di imputazione, è infondato. Con riguardo a questa contestazione, se pure una parte della sostanza sequestrata era di canapa sativa, nella sentenza impugnata si legge che il potenziale drogante accertato nel corso delle indagini preliminari sulle piante sequestrate era stato individuato, in sede di consulenza tecnico chimica, in mg. 27200 di THC. La Corte territoriale osserva inoltre che la circostanza, riferita nel corso dell’interrogatorio reso all’udienza di convalida, secondo cui l'imputato era convinto che, nei locali concessi al correo Di NU, fosse in corso un'attività di coltivazione lecita di canapa sativa, è priva di pregio atteso che, durante la perquisizione, l'imputato non faceva alcun cenno a detta circostanza, considerato altresì che, dopo l'avvenuta distruzione della coltivazione di cui è il capo A), egli non avrebbe potuto accontentarsi di una pretesa indicazione di continuazione 5 di coltivazione di cannabis sativa, perché «se veramente fosse stato in buona fede, avrebbe dovuto pretendere di visionare le necessarie autorizzazioni», invece insussistenti. La Corte di appello conclude affermando che la consapevolezza dell’imputato in ordine all’attività illecita condotta nel capannone di sua proprietà risulta anche dall’aver egli concesso in locazione alle stesse persone (coimputati) i medesimi locali in cui queste avevano già coltivato stupefacenti (della cui distruzione il prevenuto ebbe indubbia contezza dalle notizie giornalistiche). Quanto all’asserito contratto, intercorso tra l’imputato e i correi, la sentenza impugnata sostiene come il documento in questione non possa definirsi “contratto”, in quanto privo di data, di sottoscrizione e mai registrato;
e come, tanto meno, possa sostenersi che fosse stato predisposto per la prossima sottoscrizione e registrazione «dal momento che il capannone era stato concesso in uso al DI NU almeno nove mesi prima dell’intervento degli inquirenti» (per quanto riferito dallo stesso imputato in sede di interrogatorio). Si tratta di motivazione non manifestamente illogica e, pertanto, immune da censure nella presente sede. Anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti di cui ai capi A) ed E) nella fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, è privo di pregio. La sentenza impugnata ha invero escluso l’invocata riqualificazione sottolineando la gravità dei fatti contestati all’imputato e la rilevanza del suo ruolo, tenuto conto che egli «ha permesso per ben due diverse occasioni agli imputati di utilizzare il suo capannone per un’attività intensiva e strutturata di coltivazione di stupefacenti». La motivazione si appalesa pertanto non manifestamente illogica e dunque esente dai profili di censura sollevati dal ricorrente. Alcuna violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. si configura poi rispetto al capo E): non rileva sotto questo profilo la circostanza che i Giudici di merito abbiano reputato, diversamente dal Pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio, che il fatto debba essere qualificato ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/890, atteso che, secondo il disposto dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione (purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica). Il quarto motivo è, pertanto, inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale giustificato il discostamento della sanzione dal minimo edittale alla luce della gravità del reato, denotata dalla coltivazione intensiva e 6 strutturata di stupefacenti e del rilevante contributo concorsuale offerto dal LA. Ha escluso l’applicazione di una maggiore riduzione della pena per effetto delle già riconosciute attenuanti generiche, in ragione di plurimi precedenti, prevalentemente per reati predatori, che «danno conto di intensa capacità a delinquere dell’imputato». Ha, infine, motivato in ordine all’aumento di pena per la continuazione con il reato di cui al capo E), giustificandolo con la gravità del fatto, connotato da maggior intensità del dolo, trattandosi di reiterata commissione degli stessi reati. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE DA VA OV