Sentenza 15 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, è legittima la decisione di consegna emessa in base alla documentazione integrativa di cui all'art. 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella traduzione in lingua italiana fornita dal Ministero della Giustizia. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale provenienza - sia che il Ministero abbia materialmente disposto la traduzione, sia che abbia ricevuto l'atto già tradotto dall'Autorità straniera - è sufficiente a garantire l'ufficialità della traduzione, senza necessità di ricorrere a particolari forme di autenticazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2014, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 15/01/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 79
Dott. DI STEFANO P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 11/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR KO n. 1/11/1973;
avverso la sentenza n. 113/2013 del 5/12/2013 della CORTE DI APPELLO DI ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LUIGI RIELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, o il rigetto;
Udito il difensore avv. Ottaviani Nicola che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Roma con sentenza del 5 dicembre 2013 disponeva in esecuzione del mandato di arresto europeo del 29 maggio 2013 del Tribunale provinciale di Nitra - Slovacchia la consegna di UR KO, nato in Albania, in [...] all'ordine di arresto emesso dal medesimo Tribunale per i delitti di ricettazione e falso continuati commessi tra il 2007 ed 2008 consistenti in un'esportazione di autovetture di grossa cilindrata di provenienza furtiva in Slovacchia.
La Corte, dopo aver disposto la integrazione della documentazione, decideva dando atto della sussistenza delle condizioni per la esecuzione del mandato di arresto, della assenza di prova di procedimenti in corso ovvero definiti in altre sedi per gli stessi fatti, circostanza genericamente dedotta dal ricorrente, e della assenza di prova del radicamento in Italia non potendosi quindi accedere alla richiesta di esecuzione della pena in Italia. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso avverso tale sentenza e con unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di illogicità della motivazione.
Rileva che la Corte di Appello all'udienza del 29 ottobre 2013 aveva richiesto la trasmissione dell'ordine di arresto del Tribunale slovacco da tradursi in lingua italiana insieme ad altri documenti e tale documentazione perveniva senza "possibilità di conoscere il soggetto... avesse effettuato la relativa traduzione in lingua italiana" e senza alcuna attestazione di autenticità da parte del Ministero della Giustizia. Illogicamente la Corte di Appello aveva ritenuto sufficiente per la autenticità la provenienza dei documenti dal Ministero della Giustizia. Ciò viene dedotto quale violazione della L. n. 69 del 2005, art. 16 perché, in assenza dei "necessari requisiti di pubblicità dell'atto di produzione", la documentazione trasmessa non completa le informazioni supplementari richieste ai sensi del predetto articolo.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Non sussiste alcuna violazione di legge non essendovi disposizione che preveda particolari forme di autenticazione delle traduzioni fornite alla AG Italiana da o tramite il Ministero della Giustizia. La provenienza da tale ultima Autorità, che abbia materialmente disposto la traduzione o che abbia ricevuto dalla AG straniera l'atto già tradotto, è sufficiente a garantire della provenienza ed ufficialità della traduzione. Quindi la valutazione della Corte di Appello di sufficienza della provenienza dell'atto dal Ministero è assolutamente logica.
Ciò non impediva alla parte di dedurre, eventualmente, errori di traduzione o scarsa comprensibilità del testo redatto in italiano e quindi di chiedere una più accurata traduzione;
questa Corte, del resto, ha affermato, in tema di estradizione, che l'omessa traduzione degli atti trasmessi dallo Stato richiedente non preclude all'autorità giudiziaria italiana di ricorrere all'ausilio di un interprete per colmare le omissioni della traduzione degli atti utili ai fini della decisione da adottare (Cass. 6, sent. 18704 del 8.5.08 (cc. 18.3.08) rv. 239678; Cass. 6, sent. 24707 del 21.6.07 rv. 237113). Ma non è stata dedotta alcuna inadeguatezza della traduzione italiana e, comunque, non vi è stata neanche una generica richiesta che venisse effettuata nuovamente.
Valutate le ragioni della inammissibilità la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2014