Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2004, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPANÒ Alberto - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA DI, elett. dom. in Roma, Lungotevere Mellini n. 39, presso l'avv. Manilo Franchi (studio Marucchi) che, unitamente all'avv. Anna Fisco Oldrini, la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso dagli avv. A. Riccio, R. Di Lullo, N. Valente e S. Solgia, per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente -
per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Brescia in data 31 gennaio 2001, n. 14 (R.G.N. 479/2000);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 3/7/2003, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Sepe Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GI OR, a seguito dell'accertamento dell'invalidità civile e del riconoscimento nel 1989 del diritto di usufruire del trattamento assistenziale relativo al suo stato, si recava 11 29 gennaio 1990 presso l'ufficio postale per la prima riscossione, ma in tale occasione le veniva corrisposto, insieme al rateo del bimestre in corso, soltanto l'importo capitale dei ratei arretrati maturati e non gli interessi di legge.
Con ricorso depositato il 10 gennaio 2000, notificato il 24 febbraio 2000, la OR conveniva davanti al Tribunale di Cremona l'INPS chiedendone la condanna a corrispondere dal 3 settembre 1998 gli interessi maturati dal 120 giorno dalla domanda ex lege n. 533 del 1973 oltre, in alternativa, o gli interessi maturati su quanto dovuto a titolo di interessi oppure gli interessi ulteriori dalla data di proposizione della domanda giudiziale.
L'Istituto, nel costituirsi in giudizio, eccepiva, tra l'altro, la prescrizione quinquennale e decennale del diritto, riconoscendo dovuto alla ricorrente, in base a sopravvenuto decreto del prefetto emesso a seguito della notifica all'INPS del ricorso, l'importo di lire 500. Chiedeva la condanna alle spese di lite per temerarietà. Con sentenza del 12 maggio 2000 il Tribunale di Cremona rigettava per prescrizione la domanda di GI OR, volta al pagamento degli interessi sulla somma capitale liquidata a titolo di invalidità civile, condannando la stessa alla refusione delle spese processuali per lite temeraria.
La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Brescia che, con sentenza del 31 gennaio 2001, respingeva l'appello dell'assicurata, condannandola al pagamento delle spese del grado. La OR ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo. L'intimato ha resistito depositando procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dogli artt. 152 disp. att. e 92 c.p.c. nonché contraddittoria motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. si censura l'impugnata sentenza per avere confermato la pronuncia pretorile in ordine alla temerarietà della lite promossa dall'invalida, senza considerare l'insussistenza dei requisiti richiesti per la fondatezza del credito azionato - ancorché prescritto - al momento del deposito o della notifica del ricorso introduttivo.
Il ricorso va accolto perché fondato.
La temerarietà della pretesa, che a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. deve concorrere con la manifesta infondatezza per giustificare la condanna del lavoratore soccombente nei giudizi previdenziali, va ravvisata nella coscienza dell'infondatezza o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (cfr., Cass., 19 marzo 2003, n. 4052;30 luglio 1999, n. 8307;16 febbraio 1998, n. 1619;3 marzo 1995, n. 2475). Siffatti principi sono stati violati dal giudice d'appello che, pur avendo rilevato la fondatezza del credito azionato - poiché l'INPS, a fronte della domanda amministrativa di accertamento di invalidità civile e di concessione dei benefici assistenziali, presentata il 28 febbraio 1987, aveva provveduto al pagamento il 29 gennaio 1990, limitatamente al rateo in corso e all'importo in linea capitale dei ratei arretrati, senza corresponsione degli interessi legali - ha ritenuto sussistere i requisiti della lite temeraria per la sola circostanza che l'assicurata aveva agito in giudizio per la tutela di un credito prescritto.
Ora, nel caso in esame, se è indubbio che la OR si sia attivata con ricorso depositato il 10 gennaio 2000, ma notificato il 24 febbraio seguente, cioè quando il diritto di credito era prescritto (cfr., tra le tante, Cass., 2 dicembre 2002, n. 17126, sulla prescrizione applicabile;
vedi anche Cass., 6 marzo 2003, n. 3373, sull'effetto interruttivo che discende dalla notificazione del ricorso nel rito del lavoro), è di tutta evidenza che la fattispecie del credito esistente, ancorché prescritto, sia ben diversa da quella del credito inesistente, dovendo nel primo caso la prescrizione essere tempestivamente eccepita dal debitore che intenda sottrarsi al soddisfacimento dell'obbligazione a suo carico. Pertanto, la circostanza che l'Istituto abbia in concreto eccepito la prescrizione nella memoria di costituzione in primo grado, non vale a qualificare posteriormente la domanda come infondata "ab initio", secondo quanto invece erroneamente ritenuto dalla Corte di Appello. E la sussistenza del credito azionato sicuramente ha escluso i requisiti della temerarietà della lite come affermati dal su richiamato indirizzo giurisprudenziale pacifico. Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure ritenute fondate. La Corte, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel ineritoci sensi dell'art. 38 4, comma primo, c.p.c., non provvedendo sulle spese per i gradi di merito, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.. Non provvede, altresì, sulle spese del presente giudizio, in base alla detta disposizione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa, in relazione alle censure accolte, e, decidendo nel merito, non provvede sulle speseci sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., per i gradi di merito e nel presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004