Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/1999, n. 8349
CASS
Sentenza 2 agosto 1999

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In tema di trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in Ente Poste Italiane, l'art. 6 D.L. n. 487 del 1993 convertito in legge n. 71 del 1994, nel provvedere che ai dipendenti dell'Ente continuano ad applicarsi, fino all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo, i trattamenti precedenti, non ha inteso attribuire alla nuova disciplina contrattuale lo stesso valore della legge che la prevede, ne', in particolare, il potere di apportare deroghe a precedenti norme di legge o di sopprimere diritti fondati su tali norme; ne consegue che i lavoratori che abbiano tempestivamente esercitato la facoltà di permanere in servizio per un biennio oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età ai sensi dell'art. 16 D.L. n. 503 del 1992, avendo acquisito il diritto alla protrazione del rapporto di lavoro al momento dell'opzione, lo conservano anche dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'Ente, senza che, al momento del raggiungimento di sessantacinque anni, sia ad essi opponibile la diversa disciplina contrattuale in materia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/1999, n. 8349
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8349
    Data del deposito : 2 agosto 1999

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