Sentenza 2 agosto 1999
Massime • 1
In tema di trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in Ente Poste Italiane, l'art. 6 D.L. n. 487 del 1993 convertito in legge n. 71 del 1994, nel provvedere che ai dipendenti dell'Ente continuano ad applicarsi, fino all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo, i trattamenti precedenti, non ha inteso attribuire alla nuova disciplina contrattuale lo stesso valore della legge che la prevede, ne', in particolare, il potere di apportare deroghe a precedenti norme di legge o di sopprimere diritti fondati su tali norme; ne consegue che i lavoratori che abbiano tempestivamente esercitato la facoltà di permanere in servizio per un biennio oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età ai sensi dell'art. 16 D.L. n. 503 del 1992, avendo acquisito il diritto alla protrazione del rapporto di lavoro al momento dell'opzione, lo conservano anche dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'Ente, senza che, al momento del raggiungimento di sessantacinque anni, sia ad essi opponibile la diversa disciplina contrattuale in materia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/1999, n. 8349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8349 |
| Data del deposito : | 2 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO BUCCARELLI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENTE POSTE ITALIANE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NO ME, elettivamente domiciliato in Roma, via M. Prestinari 13 presso lo studio dell'avv. Francesco Lombardi Comite che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. salvatore Leone giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 125/97 del Tribunale di Lamezia Terme e depositata il 28/3/97 R.G. 20/96;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/98 dal Relatore Cons. Dott. Cuoco Pietro;
Udito l'avv. Maurizio Di Carlo;
Udito l'avv. Lombardi Comite Francesco;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti che ha concluso per l'inammissibilità. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 31 gennaio 1995 OM VA, sostenendo che lavorava alle dipendenze dell'ENTE POSTE ITALIANE (EPI) dal 9 febbraio 1955, e che il 15 giugno 1993 aveva chiesto di protrarre il suo rapporto di lavoro per il biennio successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età (sino al 1^ novembre 1996), richiesta che l'EPI aveva inizialmente accolto e poi (dopo la revoca dell'accoglimento ed un nuovo successivo accoglimento) aveva definitivamente respinto disponendo il suo collocamento a riposo con decorrenza dal compimento del sessantacinquesimo anno di età (dal 1^ novembre 1994), chiese al OR di Lametia Terme in funzione di giudice del Lavoro la dichiarazione dell'illegittimità dell'atto di collocamento a riposo e la reintegrazione nel posto di lavoro. Il OR, dopo avere disposto con ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. la reintegrazione nel posto di lavoro, accolse la domanda e riconobbe il diritto alla protrazione del rapporto per il biennio successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Il Tribunale respinse l'appello proposto dall'EPI affermando che poiché il VA il 15 giugno 1993 aveva proposto istanza di protrazione del rapporto accolta dall'Ente il 18 giugno 1993, il diritto del VA a questa protrazione, fondato sull'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 e condizionato alla semplice domanda, si era irreversibilmente perfezionato;
e non poteva essere soppresso dalla successiva normativa contrattuale. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'ENTE POSTE ITALIANE percorrendo le linee di tre motivi. Resiste OM VA con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione dell'art. 6 sesto comma del decreto legge 1^ dicembre 1993 n. 487 (in legge 29 gennaio 1994 n. 71), il ricorrente sostiene che le norme contrattuali intervenute a disciplinare il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'EPI prevedono l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro al conseguimento del sessantacinquesimo anno di età (art. 81 primo comma del contratto collettivo nazionale di lavoro) od al conseguimento della massima anzianità contributiva (accordo integrativo al predetto contratto); e l'Ente aveva disposto la cessazione dal servizio del VA con decorrenza dal tempo in cui questi conseguiva la massima anzianità di servizio (dal 12, novembre 1994), con atto che non integrava "un licenziamento bensì la risoluzione del rapporto in base ad un fatto obiettivo e predeterminato, esteso alla generalità dei dipendenti", ed in "applicazione d'un accordo delle parti interessate". Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 cod. proc. civ. violazione dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990 n. 407 e dell'art. 1 secondo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.503 in relazione agli artt. 1418 e 1419 cod. civ., il ricorrente sostiene che la motivazione del Tribunale, per cui la norma dell'indicato art. 6 è inderogabile da parte della contrattazione collettiva e conseguentemente nullo il recesso, è infondata, in quanto la stessa legge (art. 6 sesto comma della legge 29 gennaio 1994 n. 71) conferisce alla contrattazione collettiva il potere di definire il trattamento dei dipendenti;
e nell'ambito del contratto conseguentemente stipulato, che discende dalla volontà degli stessi lavoratori interessati, non è prevista una facoltà di protrazione del rapporto di lavoro analoga a quella prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 (ricorso, pp. 5, 6);
d'altro canto "l'autonomia collettiva non trova limiti nella... precedente pattuizione, alla quale il successivo accordo può derogare anche in pejus (p. 7);
Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione dei principi e criteri dettati dal nuovo sistema pensionistico (art. 6 del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 79 in legge 26 febbraio 1982 n. 54, art. 1 quinquies del decreto legge 27 dicembre 1989 n. 413 in legge 28 febbraio 1990 n. 37, art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, art. 11 della legge 23 dicembre 1994 n. 724), il ricorrente sostiene che con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 è prevista la graduale elevazione dell'età pensionabile fino al sessantacinquesimo anno di età (ed il corrispondente incremento della percentuale annua di commisurazione della pensione); e per i dipendenti dell'EPI (per i quali occorre far riferimento al titolo secondo del predetto decreto legislativo), il limite di anzianità anagrafica per il pensionamento è stato contrattualmente fissato al sessantacinquesimo anno di età (art. 79 lettera "a" del contratto collettivo nazionale di lavoro);
"e non è di certo ipotizzabile per tale personale un'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro per il raggiungimento d'un limite già conseguito".
2. I motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
3. Appare opportuno esaminare preliminarmente la consistenza del diritto in controversia prima che entrasse in vigore la norma collettiva che il ricorrente invoca.
Il VA, dipendente dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, in applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 il 15 giugno 1993 esercitò la
"facoltà di permanere in servizio per un biennio dalla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età e quindi fino al 1^ novembre 1996" (sentenza del Tribunale, p. 2).
È da osservare che la norma in esame subordina l'esercizio della facoltà alla presenza delle condizioni ivi previste: non ad un'autorizzazione od approvazione dello Stato o dell'ente pubblico economico datore di lavoro. E con la presenza di queste condizioni l'esercizio della facoltà determina l'irreversibile nascita del diritto alla protrazione del rapporto per il tempo previsto dalla stessa legge.
E la stessa eventuale risposta dell'Amministrazione assume solo la funzione d'una "presa d'atto", che accerta amministrativamente l'esistenza del diritto. E come questo accertamento non è idoneo a conferire esistenza ed efficacia al diritto (esistente ed efficace con il semplice esercizio della facoltà), l'eventuale revoca dell'accertamento non è idonea ad escludere l'esistenza e l'efficacia del diritto irreversibilmente acquisito nella sfera giuridica del titolare.
Nè può ritenersi che l'esercizio dell'opzione determini la nascita d'una mera aspettativa e che il diritto sorga solo con il raggiungimento dell'età pensionabile. Alcuna espressione della norma in esame (art. 16 della legge indicata) consente di ritenere che questo evento (il raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo) costituisca un elemento per la nascita del diritto. Nè sussisterebbe una ragione normativa per legittimare questa costruzione;
la stessa ratio della disposizione, di natura economica (differimento dell'onere finanziario dell'erogazione determinato dal collocamento a riposo: per l'analoga disposizione dell'art. 6 del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 791 in legge 26 febbraio 1982 n. 54
in rapporti di diversa natura, Cass. 15 dicembre 1988 n. 6829) e funzionale (utilizzazione delle maggiori capacità e della più ampia esperienza acquisite dal dipendente attraverso il lungo pregresso rapporto), conduce a ritenere che questi vantaggi (per il datore) esigono come necessario strumento il riconoscimento .(per il lavoratore) d'un diritto immediato in quanto costituito con il semplice esercizio dell'opzione.
Giova aggiungere che, anche ove si ritenesse che il diritto sorga con il raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo, questo evento (essendo incertus an) assumerebbe la natura della condizione, il cui avveramento determinerebbe la retroattività degli effetti (arg. ex art. 1360 cod. civ.), e pertanto la retroattiva esistenza del diritto al tempo dell'esercizio dalla facoltà prevista dalla legge.
Nè appare conferente al fine dell'esclusione d'una immediata nascita del diritto (con l'esercizio dell'opzione) la pretesa disparità di trattamento fra coloro che esercitano e coloro che non esercitano l'opzione (lasciando in tal modo il perfezionamento del diritto alla diligenza del singolo e non al fatto certo e predeterminato del raggiungimento dei limiti di età). Ed invero, da un canto l'esercizio dell'opzione, con la nascita del diritto alla protrazione del rapporto e con i conseguenti vantaggi (l'esercizio del diritto al lavoro, contestuale forma del personale doveroso contributo alla società art. 4 Cost.), peraltro non necessariamente economici, determina nel contempo alcuni ovvi oneri (come la privazione del riposo, lungamente coltivata aspettativa), che a loro volta costituiscono il simmetrico diritto di coloro che l'opzione non esercitano (ed ai quali colui che esercita l'opzione rinuncia): la stessa esistenza d'un necessario soggettivo bilancio (fra lavoro e riposo, stipendio e pensione) fra questi diritti, essendo frutto solo d'una personale ottimizzazione, esclude la materia (l'esclusività del diritto) necessaria a determinare la disparità (fra coloro che esercitano e coloro che non esercitano la facoltà). D'altro canto, poiché prima dell'ingresso della legge tutti i dipendenti avevano la stessa "facoltà", esisteva la situazione di parità necessaria alla legge stessa;
ed il fatto che alcuni abbiano (per propria scelta) poi esercitato ed altri non abbiano esercitato la facoltà, non è disparità; la pretesa "disparità" sarebbe eventualmente determinata solo dalla successiva legge che esclude (per coloro che non l'abbiano esercitata) la facoltà di opzione: e non è disparità bensì naturale prodotto d'ogni legge, che nella sua stessa natura ha la funzione di differenziare dal prima il dopo.
Appare opportuno aggiungere che, pur decidendo nell'ambito d'una diversa materia, questa Corte ha affermato che deve escludersi che una volta che il lavoratore si sia avvalso del diritto di opzione, gli effetti determinatisi vengano meno con la sospensione del diritto di opzione disposta dall'art. 1 della legge 21 maggio 1984 n. 193 e possa insorgere il diritto del datore di procedere ad un licenziamento (Cass. 1^ febbraio 1996 n. 886); ed ha ritenuto che il dirigente il quale si sia avvalso della facoltà di opzione prevista dall'art. 6 primo comma del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 791 (in legge 26 febbraio 1982 n. 54) non possa (al compimento dell'età pensionabile) essere collocato a riposo a motivo dei raggiunti limiti di età (Cass. 28 gennaio 1993 n. 1032). È da ritenere che l'esercizio della facoltà (opzione) il dipendente acquisti immediatamente il diritto alla protrazione del rapporto di lavoro, raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo è elemento necessari o non alla nascita del diritto bensì solo al suo materiale esercizio: elemento costituito peraltro da un evento che non si avvera una tantum (con il mero raggiungimento) bensì si protrae giorno per giorno ed ininterrottamente lungo il biennio. Ed il diritto, acquisito al patrimonio del titolare con l'esercizio dell'opzione, resta intangibile da atti inidonei ad escludere l'efficacia normativa sulla quale il diritto stesso è fondato. Nè ai fini d'una sua successiva esclusione sarebbe conferente ritenere che il diritto è solo dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici non economici. Ed invero, cio che la legge assegna a questi dipendenti non è il diritto alla protrazione del rapporto bensì "la facoltà" (art. 16 della legge del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503), in quanto solo costoro possono, per l'indicata norma, esercitare l'opzione. Ben diverso, per consistenza e titolarità, è il diritto che da questo esercizio emerge. E la circostanza che costoro per l'ingresso d'una nuova normativa perdano la qualità di pubblici dipendenti e che il loro rapporto di lavoro assuma sostanziale natura e formale qualifica di "rapporto di diritto privato" (art. 6 secondo comma del decreto legge 1^ dicembre 1993 n.487, in legge 29 gennaio 1994 n. 71) non è, di per sè, atto idoneo a sopprimere l'indicato diritto.
Non necessario riscontro della permanenza del diritto in controversia è l'art. 53 della legge 449 del 1997, ove si dispone che "... per i dipendenti della società POSTE ITALIANE sono fatti salvi i diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza".
4. È necessario tuttavia accertare se il diritto costituito attraverso l'esercizio della facoltà prevista dalla legge sia stato poi soppresso dalla successiva disciplina collettiva, prevista dalla legge (art. 6 sesto comma del decreto legge 1^ dicembre 1993 n. 487, in legge 29 gennaio 1994 n. 71) e poi intervenuta con il contratto collettivo nazionale di lavoro. È questa (soppressione) la prospettiva delineata dal motivi del ricorso.
Ai fini di questo esame è necessario premettere che istituendo l'ENTE POSTE ITALIANE il decreto legge 1^ dicembre 1993 n. 487 (in legge 29 gennaio 1994 n. 71) dispone che "il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ENTE, con rapporto di diritto privato" (art. 6 secondo comma), e che "al dipendenti dell'ENTE continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione d'un nuovo contratto" (art. 6 sesto comma).
La normativa collettiva conseguentemente formatasi prevede l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro al compimento del sessantacinquesimo anno di età (artt. 81 primo comma e 79 lettera "a" del contratto collettivo nazionale di lavoro) ovvero (accordo integrativo del predetto contratto) al raggiungimento della massima anzianità contributiva (come è riportato in ricorso, p. 3). Aspetto fondamentale della controversia è accertare se la disciplina collettiva abbia il potere di derogare alle norme di legge ed in particolare sopprimere il diritto che nella legge aveva il proprio fondamento.
Poiché il diritto sorto attraverso l'opzione ha fondamento nella legge, può essere soppresso solo da altra legge. Ed in questo quadro assume determinante rilievo la funzione della norma legislativa che delinea l'iniziale disciplina del rapporto dei dipendenti (art. 6 sesto comma dell'indicata legge 29 gennaio 1994 n. 71: "al dipendenti dell'ENTE continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione d'un nuovo contratto"). Questa norma è fondata solo sulla necessità di costituire, per il periodo intercorrente fra l'ingresso della legge ed il successivo ingresso "d'un nuovo contratto", una transitoria disciplina del rapporto. Questo periodo transitorio e la relativa disciplina costituiscono il baricentro logico della formula legislativa, nel cui ambito il "contratto" è indicato non come fonte normativa destinataria d'una delega legislativa bensì come mero limite temporale: termine finale di efficacia della preesistente disciplina (di cui si conferma la vigenza) individuato attraverso il termine iniziale di efficacia d'una nuova. Ed il termine iniziale non è obiettivo (dell'espressione normativa) bensì conseguenza e funzione del termine finale.
Questa funzionale indicazione non conferisce (come è ovvio) alla nuova contrattuale disciplina lo stesso valore della legge che la ipotizza (come mero limite temporale), ne', in particolare, il potere di apportare deroga a norme di legge e di sopprimere diritti fondati su queste norme.
Riscontro dell'assenza d'una volontà normativa in tal senso è la ben diversa espressione che il legislatore ha utilizzato in situazioni analoghe, quando ha inteso conferire alla volontà contrattuale il potere di derogare norme legislative. Ed in particolare, l'art. 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210, ove si dispone che "i contratti collettivi ed i regolamenti di organizzazione che in sede di prima applicazione della presente legge rechino modifiche al vigente regime di costituzione e cessazione del rapporto di lavoro .... non possono, a pena di nullità, contenere una disciplina della materia meno favorevole...; e l'art. 2 secondo comma del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, ove si dispone che
"eventuali disposizioni di legge regolamento o statuto che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche od a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti od accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario". In queste ipotesi la legge conferisce espressamente alla norma collettiva il potere di deroga.
La permanenza del diritto (alla protrazione del rapporto) costituito con l'opzione pur dopo l'ingresso della limitativa disciplina - collettiva ha non necessario riscontro nella stessa natura privata del rapporto (quale discende dall'espressa previsione legislativa), nella conseguente necessità di applicare (in assenza di deroga prevista dalla legge) le generali cause di scioglimento (artt. 2118 e 2119 cod. civ.), e nelle linee generali dell'ordinamento (orientate a coltivare la costituzione e la protrazione del rapporto di lavoro: ex plurimis, art. 4 Cost., art. 1 primo comma della legge 18 aprile 1962 n. 230, art. 1 della legge 15 luglio 1966 n. 604, art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, art. 1 della legge 1^ giugno 1977 n. 285):
aspetti normativi conferenti ad escludere che, in assenza d'una espressa previsione legislativa, la norma collettiva abbia il potere di introdurre una causa estintiva del rapporto limitativa d'un diritto previsto dalla legge.
Poiché il diritto in controversia ha fondamento nella legge, i fatti segnalati dal ricorrente (l'atto non è un licenziamento bensì discende dall'applicazione d'una clausola automatica di risoluzione del rapporto di lavoro espressa nel contratto collettivo e dunque frutto d'un accordo delle parti interessate", pp. 5, 6; e "non è ipotizzabile una prosecuzione del rapporto di lavoro per il raggiungimento d'un limite già conseguito", p. 9) non hanno rilievo alcuno;
e poiché la permanenza del diritto trae origine non dalla successione di norme collettive bensì di norma collettiva a legge, il ricorrente assunto, per cui l'autonomia collettiva non trova limiti nella precedente pattuizione, è inconferente. Da queste osservazioni discende che, poiché con l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 sorge il diritto alla protrazione del rapporto per il biennio successivo al raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo e poiché questo diritto (che ha fondamento in una norma di legge) non può essere soppresso da una norma collettiva in assenza d'un potere a questa espressamente conferito dalla legge, nella misura in cui preveda il collocamento a riposo del dipendente prima del tempo precostituito dall'esercizio dell'indicata facoltà la norma collettiva (che non assume potere di deroga dalla legge), in applicazione degli artt. 1418 e 1419 cod. civ., è nulla. Il ricorso deve essere respinto. La novità della questione legittima la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 1999