Sentenza 29 marzo 1999
Massime • 1
Il requisito della indifferibilità della cura per integrare il diritto all'indennità di malattia durante il periodo di assenza per cure termali non può essere ritenuto esistente per il fatto che il provvedimento di ammissione alle cure stesse recava una attestazione stampigliata sull'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui alla legge n. 638 del 1983, perché gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento del diritto non hanno natura costitutiva e l'azione diretta all'ottenimento della prestazione non ha per oggetto il provvedimento amministrativo, ma la sussistenza o meno della obbligazione "ex lege".
Commentario • 1
- 1. Il delitto di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)Maurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 12 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/1999, n. 3028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3028 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto:
DI SQ NO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA, N^ 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA, N^ 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, GIUSEPPE GIGANTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 143/95 del Tribunale di CHIETI, depositata il 20/04195, R.G.N. 549/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12198 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito l'Avvocato G. Sante ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20.4.1995 il Tribunale di Chieti, decidendo sull'appello di Di PA IN nei confronti dell'INPS, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il rigetto della domanda del Di PA diretta alla liquidazione della indennità di malattia per un periodo di cure termali. osservava in motivazione che la giurisprudenza di legittimità aveva confermato che per il riconoscimento del diritto, secondo la previsione dell'art. 13 della legge n.638/1983, occorreva la motivata prescrizione di un medico specialista attestante anche, se non l'indifferibilità, almeno la necessità che le cure termali dovessero essere tempestivamente effettuate, certificazione che nella specie mancava e che non poteva essere sostituita da una attestazione stampigliata sul modulo di ammissione alla cure da parte dell'INPS. In ordine alla richiesta di consulenza medica osservava che essa non poteva essere utilmente disposta in quanto diretta all'accertamento di uno stato clinico pregresso, legato alle condizioni del soggetto all'epoca, non accertabile attualmente se non in via documentale..
Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo l'assicurato, illustrato poi con memoria, resiste con controricorso l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo di ricorso il Di PA, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.13 legge n.638 del 1983, 1362 e segg. c.c., 2697 c.c. 112 e 116 c.p.c. ed il vizio di motivazione (art.360 nn.3, 4 e 5 c.p.c.), propone due profili di censura.
Con il primo lamenta che non si sia tenuto conto che il provvedimento di ammissione alle cure termali recava espressamente l'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui alla legge n.638 del 1983 e che, quindi, la interpretazione dell'atto da parte del Tribunale non era conforme ai principi dell'art.1363 e 1367 c.c., che comportano la necessità di una interpretazione complessiva dell'atto, e comunque tendente a dare un effetto alla clausola che affermava la sussistenza dei requisiti di cui all'art.13 della legge n. 638/73, nonché a quelli della interpretazione in buona fede.
Le censure si fondano su una erronea opinione della natura degli atti con i quali si riconosce il diritto ad una prestazione da parte di un Istituto previdenziale. Gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza del diritto alle prestazione non hanno natura di provvedimenti costitutivi del diritto ma di mera certazione della sussistenza o meno dei presupposti di legge. Consegue che, negata poi di fatto o revocata la prestazione, l'azione diretta ad ottenere la prestazione od il ripristino di essa non ha per fondamento l'atto concessivo della prestazione ne' per oggetto l'atto di diniego o di revoca, e cioè il legittimo esercizio di un potere amministrativo, ma la sussistenza o meno della obbligazione ex lege, cfr. in tema di revoca, cfr. Cass. n. 5138/ 1994 ed anche nn.6785/1991, 6231/1994, 8202/1997.
Non rileva pertanto che in precedenza l'INPS avesse riconosciuto il diritto alla prestazione e la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.13 citato- trattandosi peraltro di diritti non disponibili i riconoscimenti non hanno valore confessorio- ma rileva soltanto la sussistenza dei presupposti di legge della chiesta prestazione. Con il secondo profilo del motivo il ricorrente lamenta la mancata ammissione della prova, nella specie consulenza tecnica, non essendo all'epoca dei fatti applicabile l'art.5 della legge n.412 del 1991 per cui si porrebbe il problema della ammissibilità della CTU e del potere del giudice di accertare la esistenza del requisito in fatto.
Anche questa censura è infondata. Il Tribunale non ha ritenuto inammissibile la CTU ne' ha negato il suo potere di accertamento del fatto con detto mezzo istruttorio, ma ha escluso l'utilità del mezzo di prova in relazione all'accertamento di uno stato clinico transeunte e come tale insuscettibile di un accertamento postumo se non documentale. Motivazione immune da vizi logici, e neppure specificamente censurata dal ricorrente, che sorregge una valutazione discrezionale in ordine alla ammissibilità della prova incensurabile in sede di legittimità
A sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. non si deve provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione trattandosi di giudizio promosso per ottenere una prestazione previdenziale.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 1999