Sentenza 21 aprile 2011
Massime • 1
In tema di fermo di indiziati di delitto, la concretezza del pericolo di fuga dell'indagato straniero non è esclusa dal mero dato del radicamento esistenziale dell'indagato in un determinato contesto territoriale.
Commentario • 1
- 1. Fermo di PG: requisiti e termine di convalida (Cassazione. 46773/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2011, n. 31316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31316 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 21/04/2011
Dott. ZECCA Gaetanino - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 693
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 47961/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI ANCONA nei confronti di:
1) AN AI N. IL 21/10/1984 C/;
2) RR NE N. IL 25/03/1976 C/;
3) BI IL N. IL 15/02/1984 C/;
avverso l'ordinanza n. 9163/2010 GIP TRIBUNALE di ANCONA, del 30/11/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;
Letti gli atti;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. Alfredo Montagna il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza resa nei confronti di UN HA e ID NA.
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ancona ha proposto ricorso per cassazione avverso ordinanza resa dal Gip presso il Tribunale di Ancona che ha negato la convalida del fermo già adottato in data 27/11/2010 con decreto del Pubblico Ministero nei confronti di UN HA, ID NA e SE DD e ha poi applicato a UN HA e ID NA la misura della custodia cautelare in carcere, ulteriormente disponendo nei confronti di SE DD la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Il Pubblico Ministero ricorrente censura il provvedimento impugnato ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale per totale assenza di motivazione in ordine al pericolo di fuga ritenuto dal Gip inattuale e per totale scostamento della asserzione di assenza di pericolo di fuga dagli elementi di fatto acquisiti in atti che viceversa rendono di evidenza assoluta tale pericolo. L'ordinanza avrebbe utilizzato una motivazione erronea con il ritenere che lo svolgimento di una attività lavorativa e il radicamento nel territorio siano elementi sufficienti a escludere un pericolo di fuga e tale motivazione escluderebbe, nel quadro di una argomentazione per assurdo, il pericolo di fuga per qualsiasi cittadino italiano appunto residente, occupato e radicato nel territorio.
All'udienza camerale del 21/4/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito. CONSIDERATO IN DIRITTO
Gli indagati UN HA, e SE DD erano stati sottoposti a fermo per il reato di cui all'art. 110 c.p., e D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a) (detenzione a fini di cessione a terzi di cocaina) mentre l'indagato ID NA era sottoposto a fermo per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., per cessioni diverse di eroina, hashish secondo il dettaglio ma il Gip aveva negato la convalida del fermo affermando che non sussistono i presupposti normativi per la convalida dei fermi, sotto il profilo della attualità del pericolo di fuga, trattandosi di soggetti stranieri, ma tutti radicati stabilmente, e da anni, nel territorio marchigiano" ed escludendo che il tenore delle telefonate nelle quali il PM aveva ravvisato l'evidenza del pericolo di fuga giustificassero un giudizio di concreta attualità di quel pericolo.
Questa Corte rileva che il radicamento esistenziale in un territorio non è ragione da sola sufficiente ad escludere un concreto pericolo di fuga posto che proprio il parametro legale della concretezza e attualità di quel pericolo (art. 384 c.p.p., comma 1, Cass. Pen. Sez. 1^ 10/1/2006 n. 5244; Cass. Pen. Sez. 1^ 8/7/1998 n. 3364) impone una analisi e una verifica specifica in fatto che non può essere surrogata da una affermazione generica , suscettibile di essere in ogni momento superata dalla concretezza delle intenzioni, dei preparativi e dei fatti sui quali il giudice del precautelare, deve fornire adeguata valutazione.
L'affermazione con la quale il Gip sottolinea che "il tenore delle telefonate su cui è fondata la richiesta di convalida, non appare tale da giustificare in terminai di attualità il pericolo paventato, si risolve in una petizione di principio che da per dimostrato (o motivato) proprio ciò che doveva essere dimostrato (o motivato). L'ordinanza impugnata deve essere annullata affinché il giudice di rinvio provveda a fornire motivazione specifica circa la concreta esistenza di un pericolo di fuga valutato, con esplicita dimostrazione logico-giuridica, a fronte delle specifiche emergenze ritualmente acquisite al processo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011