Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2003, n. 7811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7811 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
e n Ce77654 s io ie z 0.7.81 1/03 u 9 istra inq 5 1 ° u n q g re 3 4 1 /8 rt. /5 a ell'a d 6 2 te d e nsi g n g e e s se L E Oggetto: Imposte sui redditi - IT LIANA ai lla e Agevolazioni d IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 14981/2001 SEZIONE QUINTA CIVILE Cron. 17164 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ugo Favara Presidente Rep. Mario Cicala Consigliere Ud. 22.10.2002 Simonetta Sotgiu Consigliere Achille Meloncelli Rel. Consigliere Giuseppe Marinucci Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro il signor TO D'LA, residente a [...] P.S. Gio- vanni;
- intimato -
>> avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 20 marzo 2000, n. 143/04/00, depositata il 17 aprile 2000; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 22 ottobre 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
ли 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE .3805 N. 44654 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Gam- bardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo e motivi della decisione Considerato: - che il signor TO D'VO, destinatario della cartella esattoriale n. 5019040 relativa all'IRPEF 1985, ricorre alla Commissione tributaria di primo grado di Perugia, lamentando l'erroneità della liquidazione operata dall'Ufficio di- strettuale delle imposte dirette di Perugia in quanto effettuata su base impo- nibile non diminuita nella misura prevista dall'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito in L. 28 febbraio 1986, n. 46; - che il ricorso del contribuente è accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia con sentenza n. 1460/04/95; - che l'appello dell'Ufficio delle entrate di Perugia è, poi, rigettato dalla - Commissione tributaria regionale di Perugia con la sentenza 20 marzo 2000, n. 143/04/00, depositata il 17 aprile 2000; - che per la cassazione di tale sentenza il 22 maggio 2011 il Ministero delle finanze notifica al signor TO D'VO un ricorso, che adduce come unico motivo di impugnazione la violazione e la falsa applicazione: dell'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133; dell'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791; del- l'art. 13.1 L. 27 dicembre 1997, n. 449; dell'art. 10 L. 28 febbraio 1986, n. 46; dell'art. 2 DPR 29 settembre 1973, n. 597; del DL 29 maggio 1989, n. 202, convertito in L. 28 luglio 1989, n. 263; - che il ricorrente conclude chiedendo che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese processuali;
- che il signor TO D'VO non si è costituito in giudizio;
M 2 -che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie per i terremotati dell'Italia centrale e meridionale, quello secondo il quale dev'essere considerato come introduttivo di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi, l'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito in L. 28 febbraio 1986, n. 46, il quale prevede che le somme relative ai pagamenti delle imposte dirette, so- spesi, in virtù dell'art. 13 quinquies DL 26 maggio 1984, n. 159, convertito in L. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR, in virtù dell'in- terpretazione autentica di cui all'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18 febbraio 1999, n. 28 (vedasi, per tutte, la sentenza 25 giugno 2001, n. 8659); ->che nel ricorso del Ministero delle finanze non sono contenute, a sostegno del motivo addotto, argomentazioni nuove tali da condurre ad una modifica- zione dell'interpretazione della normativa applicabile al caso di specie og- getto di giudizio;
- che, non essendosi costituito in giudizio il contribuente regolarmente inti- mato, manca il presupposto perché ci si debba pronunciare sulle spese pro- cessuali relative al giudizio di cassazione;
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2002. Il Presidente Il relatore ed estensore Meloncell IL CANCELLIERE MAG, 2003 Dr. Ennio Amicone 3 2003 Th CANCELLEME CI Dr. Ennio Amicors ури