CASS
Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EV LE, nata a [...] al Tagliamento il 25/06/1995 VI NI, nata a [...] il [...] LI SECA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/12/2021 della Corte d'appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARILIA DI NARDO, che ha concluso chiedendo che í ricorsi siano rigettati;
lette le conclusioni dell'avv. IGNAZIO BALLAI, difensore di SA LE, SA CA e SA SE, che concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 06/12/2021, la Corte d'appello dì Cagliari dichiarava inammissibile l'appello proposto da LE SA, CA SA e SE SA contro la sentenza del 20/01/2021 del G.u.p. del Tribunale di Cagliari per essere stato lo stesso appello proposto oltre il termine di legge. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2167 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 06/12/2022 Dopo avere rilevato che, per il deposito di tale sentenza del 20/01/2021, il G.u.p. del Tribunale di Cagliari aveva indicato nel dispositivo il termine del novantesimo giorno da quello della pronuncia, che tale termine era stato successivamente prorogato e che l'avviso di deposito della sentenza era stato notificato alla parte il 29 giugno 2021, la Corte d'appello di Cagliari riteneva che il termine di trenta giorni per proporre l'appello decorresse da tale giorno di esecuzione della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza (29 giugno 2021), con la conseguenza che, poiché l'appello delle imputate era stato depositato solo il 29 settembre 2021, esso si doveva ritenere presentato oltre il predetto termine di legge per proporre l'impugnazione. 2. Avverso l'indicata ordinanza della Corte d'appello di Cagliari, hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, LE SA, CA SA e SE SA, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo. Con tale motivo, le ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale. Nel dare atto dell'orientamento della Corte di cassazione secondo cui, nel caso di proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., il dies a quo per l'impugnazione decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga qualora questo sia stato comunicato e notificato alle parti del processo, mentre, in caso contrario, il termine decorre dal giorno di notificazione alle parti dell'avviso di deposito della sentenza (Sez. 6, n. 29150 del 09/05/2017, Briganti, Rv. 270697- 01), le ricorrenti rappresentano che, «[a] tal riguardo, dunque, è controversa l'ipotesi in cui il difensore prenda conoscenza dell'avvenuta concessione della proroga mediante accesso al fascicolo del procedimento» - come sarebbe avvenuto nel caso di specie, in cui la «difesa, prendendo cognizione della concessione della proroga in tal modo, ha fatto affidamento sulla decorrenza di tale termine ai fini dell'impugnazione» - nella quale ipotesi «la decorrenza del termine per impugnare la sentenza dovrebbe decorrere dalla scadenza del termine di proroga e non dalla notifica dell'avviso di deposito». Sempre secondo le ricorrenti, l'interpretazione seguita dalla Corte d'appello di Cagliari determinerebbe una «disparità di trattamento tra il difensore a cui viene notificato l'avviso di proroga del termine ai sensi dell'art. 154 comma 4 bis disp. att. C.p.p. e il difensore a cui non viene notificato e che, pertanto, è costretto a fare affidamento sulla data di notifica dell'avviso di deposito della sentenza» e un «vulnus tale da indurre il difensore in errore e da recare un'evidente lesione dei diritto di difesa», mentre l'esegesi propugnata risponderebbe anche al principio del favor rei. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. 2. Secondo quanto disposto dall'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., il provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza emesso dal Presidente della corte d'appello non deve essere notificato alle parti, ma deve soltanto essere comunicato al Consiglio superiore della magistratura, per finalità di natura amministrativa (e, eventualmente, disciplinari). Come la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire (Sez. 4, n. 58249 del 17/10/2018, Albanese, Rv. 274966-01; Sez. 6, n. 29150 del 2017, cit.), il predetto provvedimento di proroga può nondimeno assumere rilievo processuale allorquando venga notificato alle parti, nel quale caso il termine per impugnare la sentenza, di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorre dalla nuova data fissata per il deposito della sentenza, a norma della lett. c) del comma 2 dello stesso art. 585 (così già Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino, Rv. 258963- 01). In altri termini, la notifica alle parti del provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza produce l'effetto di partecipare a esse lo spostamento in avanti del termine per il deposito della sentenza e, dunque, di formalizzare il differimento del dies a quo ai fini della presentazione dell'impugnazione. Diversamente, nel caso in cui il provvedimento di cui all'art. 154, comma 4- bis, disp. att. cod. proc. pen., non venga comunicato alle parti, il termine per impugnare la sentenza decorre dall'avviso di deposito della stessa sentenza a norma del combinato disposto degli artt. 548, comma 2, e 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen. (così già Sez. 2, n. 1514 del 21/10/2005, dep. 2006, Cangiano, Rv. 233325-01). In altre parole, allorquando il provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza di cui all'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., non venga comunicato e notificato alle parti, il termine per impugnare la sentenza non può che decorrere dalla data della notifica dell'avviso di deposito del provvedimento in cancelleria, analogamente ai casi di deposito "tardivo" della motivazione della decisione. La Corte d'appello di Cagliari ha fatto corretta applicazione di tali principi, atteso che, posto che, nel caso di specie, il provvedimento del Presidente della Corte d'appello di proroga del termine di deposito della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Cagliari non risultava essere stato notificato alle parti, in conformità agli stessi principi, ha individuato il dies a quo per la proposizione dell'appello nel giorno (il 29 giugno 2021) di notificazione alle stesse parti dell'avviso di deposito della sentenza del predetto G.u.p. 3. A fronte di ciò, le doglianze delle ricorrenti non colgono nel segno. 3 In primo luogo, in assenza dell'attivazione del meccanismo formale di legale conoscenza della proroga del termine di deposito della sentenza disposta dal Presidente della Corte d'appello costituito dalla notificazione alle parti di tale provvedimento presidenziale, questo, come si è detto, non può ritenersi assumere rilievo processuale (ma solo amministrativo), con la conseguenza che nessun legittimo affidamento si può ritenere determinarsi in capo alle stesse parti sul presupposto - non dimostrato e non dimostrabile - che esse, esaminando gli atti contenuti nel fascicolo processuale, abbiano preso informalmente conoscenza della proroga. In secondo luogo, l'interpretazione seguita dalla Corte d'appello di Cagliari, in conformità con la ricordata giurisprudenza della Corte di cassazione, non comporta la lamentata ingiustificata disparità di trattamento «tra il difensore a cui viene notificato l'avviso di proroga del termine ai sensi dell'art. 154 comma 4 bis disp. att. C.p.p. e il difensore a cui non viene notificato», atteso che le due situazioni (del difensore al quale vanga notificata la proroga del termine di deposito della sentenza e del difensore al quale tale provvedimento non venga notificato) sono, in tutta evidenza, diverse, sicché è del tutto legittimo trattarle diversamente. Infine, nessun vulnus al diritto di difesa può evidentemente derivare dal fatto che una parte possa errare nell'individuazione del dies a quo del termine di legge per la proposizione dell'impugnazione. 4. Ciò chiarito in ordine al dies a quo di decorrenza del termine per proporre l'appello, si deve rilevare come l'ordinanza impugnata abbia erroneamente considerato, come termine per l'impugnazione, quello di trenta giorni, anziché quello di quarantacinque giorni che è applicabile nel caso - previsto dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., e che ricorre nella specie - in cui il giudice abbia indicato nel dispositivo un più lungo termine per il deposito della sentenza (art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.). Tuttavia, anche considerando tale corretto termine di quarantacinque giorni, posto che il dies a quo di decorrenza di esso era il 26 giugno 2021 - giorno in cui fu notificato alle parti l'avviso di deposito della sentenza del G.u.p. - lo stesso termine scadeva il 13 settembre 2021, con la conseguente tardività dell'appello, in quanto proposto solo il 29 settembre 2021. 5. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
P.Q.M.
4 -17 CANCELLEg> KD•::,. 2_;ONE PENALE 19 GE A, 2023 NAL FUNRUN \rezt2y Il Presiden PP R Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06/12/2022. Il Consigliere estensore SE KI .stro ; n i 5 t. e `‘- e.. 1):\--- ,9 ; I \ , . I \ • e- L CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE Ukcok ' :ri) i•-e_1(' - 'Y ! , i Le.' ;L :\ • ( ezAe e. 2_ r f ,.)A „ \ s- " •
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARILIA DI NARDO, che ha concluso chiedendo che í ricorsi siano rigettati;
lette le conclusioni dell'avv. IGNAZIO BALLAI, difensore di SA LE, SA CA e SA SE, che concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 06/12/2021, la Corte d'appello dì Cagliari dichiarava inammissibile l'appello proposto da LE SA, CA SA e SE SA contro la sentenza del 20/01/2021 del G.u.p. del Tribunale di Cagliari per essere stato lo stesso appello proposto oltre il termine di legge. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2167 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 06/12/2022 Dopo avere rilevato che, per il deposito di tale sentenza del 20/01/2021, il G.u.p. del Tribunale di Cagliari aveva indicato nel dispositivo il termine del novantesimo giorno da quello della pronuncia, che tale termine era stato successivamente prorogato e che l'avviso di deposito della sentenza era stato notificato alla parte il 29 giugno 2021, la Corte d'appello di Cagliari riteneva che il termine di trenta giorni per proporre l'appello decorresse da tale giorno di esecuzione della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza (29 giugno 2021), con la conseguenza che, poiché l'appello delle imputate era stato depositato solo il 29 settembre 2021, esso si doveva ritenere presentato oltre il predetto termine di legge per proporre l'impugnazione. 2. Avverso l'indicata ordinanza della Corte d'appello di Cagliari, hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, LE SA, CA SA e SE SA, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo. Con tale motivo, le ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale. Nel dare atto dell'orientamento della Corte di cassazione secondo cui, nel caso di proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., il dies a quo per l'impugnazione decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga qualora questo sia stato comunicato e notificato alle parti del processo, mentre, in caso contrario, il termine decorre dal giorno di notificazione alle parti dell'avviso di deposito della sentenza (Sez. 6, n. 29150 del 09/05/2017, Briganti, Rv. 270697- 01), le ricorrenti rappresentano che, «[a] tal riguardo, dunque, è controversa l'ipotesi in cui il difensore prenda conoscenza dell'avvenuta concessione della proroga mediante accesso al fascicolo del procedimento» - come sarebbe avvenuto nel caso di specie, in cui la «difesa, prendendo cognizione della concessione della proroga in tal modo, ha fatto affidamento sulla decorrenza di tale termine ai fini dell'impugnazione» - nella quale ipotesi «la decorrenza del termine per impugnare la sentenza dovrebbe decorrere dalla scadenza del termine di proroga e non dalla notifica dell'avviso di deposito». Sempre secondo le ricorrenti, l'interpretazione seguita dalla Corte d'appello di Cagliari determinerebbe una «disparità di trattamento tra il difensore a cui viene notificato l'avviso di proroga del termine ai sensi dell'art. 154 comma 4 bis disp. att. C.p.p. e il difensore a cui non viene notificato e che, pertanto, è costretto a fare affidamento sulla data di notifica dell'avviso di deposito della sentenza» e un «vulnus tale da indurre il difensore in errore e da recare un'evidente lesione dei diritto di difesa», mentre l'esegesi propugnata risponderebbe anche al principio del favor rei. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. 2. Secondo quanto disposto dall'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., il provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza emesso dal Presidente della corte d'appello non deve essere notificato alle parti, ma deve soltanto essere comunicato al Consiglio superiore della magistratura, per finalità di natura amministrativa (e, eventualmente, disciplinari). Come la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire (Sez. 4, n. 58249 del 17/10/2018, Albanese, Rv. 274966-01; Sez. 6, n. 29150 del 2017, cit.), il predetto provvedimento di proroga può nondimeno assumere rilievo processuale allorquando venga notificato alle parti, nel quale caso il termine per impugnare la sentenza, di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorre dalla nuova data fissata per il deposito della sentenza, a norma della lett. c) del comma 2 dello stesso art. 585 (così già Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino, Rv. 258963- 01). In altri termini, la notifica alle parti del provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza produce l'effetto di partecipare a esse lo spostamento in avanti del termine per il deposito della sentenza e, dunque, di formalizzare il differimento del dies a quo ai fini della presentazione dell'impugnazione. Diversamente, nel caso in cui il provvedimento di cui all'art. 154, comma 4- bis, disp. att. cod. proc. pen., non venga comunicato alle parti, il termine per impugnare la sentenza decorre dall'avviso di deposito della stessa sentenza a norma del combinato disposto degli artt. 548, comma 2, e 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen. (così già Sez. 2, n. 1514 del 21/10/2005, dep. 2006, Cangiano, Rv. 233325-01). In altre parole, allorquando il provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza di cui all'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., non venga comunicato e notificato alle parti, il termine per impugnare la sentenza non può che decorrere dalla data della notifica dell'avviso di deposito del provvedimento in cancelleria, analogamente ai casi di deposito "tardivo" della motivazione della decisione. La Corte d'appello di Cagliari ha fatto corretta applicazione di tali principi, atteso che, posto che, nel caso di specie, il provvedimento del Presidente della Corte d'appello di proroga del termine di deposito della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Cagliari non risultava essere stato notificato alle parti, in conformità agli stessi principi, ha individuato il dies a quo per la proposizione dell'appello nel giorno (il 29 giugno 2021) di notificazione alle stesse parti dell'avviso di deposito della sentenza del predetto G.u.p. 3. A fronte di ciò, le doglianze delle ricorrenti non colgono nel segno. 3 In primo luogo, in assenza dell'attivazione del meccanismo formale di legale conoscenza della proroga del termine di deposito della sentenza disposta dal Presidente della Corte d'appello costituito dalla notificazione alle parti di tale provvedimento presidenziale, questo, come si è detto, non può ritenersi assumere rilievo processuale (ma solo amministrativo), con la conseguenza che nessun legittimo affidamento si può ritenere determinarsi in capo alle stesse parti sul presupposto - non dimostrato e non dimostrabile - che esse, esaminando gli atti contenuti nel fascicolo processuale, abbiano preso informalmente conoscenza della proroga. In secondo luogo, l'interpretazione seguita dalla Corte d'appello di Cagliari, in conformità con la ricordata giurisprudenza della Corte di cassazione, non comporta la lamentata ingiustificata disparità di trattamento «tra il difensore a cui viene notificato l'avviso di proroga del termine ai sensi dell'art. 154 comma 4 bis disp. att. C.p.p. e il difensore a cui non viene notificato», atteso che le due situazioni (del difensore al quale vanga notificata la proroga del termine di deposito della sentenza e del difensore al quale tale provvedimento non venga notificato) sono, in tutta evidenza, diverse, sicché è del tutto legittimo trattarle diversamente. Infine, nessun vulnus al diritto di difesa può evidentemente derivare dal fatto che una parte possa errare nell'individuazione del dies a quo del termine di legge per la proposizione dell'impugnazione. 4. Ciò chiarito in ordine al dies a quo di decorrenza del termine per proporre l'appello, si deve rilevare come l'ordinanza impugnata abbia erroneamente considerato, come termine per l'impugnazione, quello di trenta giorni, anziché quello di quarantacinque giorni che è applicabile nel caso - previsto dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., e che ricorre nella specie - in cui il giudice abbia indicato nel dispositivo un più lungo termine per il deposito della sentenza (art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.). Tuttavia, anche considerando tale corretto termine di quarantacinque giorni, posto che il dies a quo di decorrenza di esso era il 26 giugno 2021 - giorno in cui fu notificato alle parti l'avviso di deposito della sentenza del G.u.p. - lo stesso termine scadeva il 13 settembre 2021, con la conseguente tardività dell'appello, in quanto proposto solo il 29 settembre 2021. 5. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
P.Q.M.
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