Sentenza 26 febbraio 2002
Massime • 1
Il diritto di indire assemblee dei lavoratori compete, ai sensi degli artt. 19 - nel testo risultante a seguito della parziale abrogazione disposta con d.P.R. n. 312/1995 - e 20 Stat. Lav., alle R.S.A. ed alle organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva, mentre, trattandosi di diritto conferito alle R.S.A. come organismi e non ai dirigenti delle stesse, non rientra tra le prerogative attribuite a ciascun componente delle R.S.U. dall'art.4 dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, in forza del quale i componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.U. negli strumenti di tutela e garanzia stabiliti a loro favore dal titolo terzo dello Statuto dei Lavoratori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SINDACATO LAVORATORI AUTORGANIZZATI INTERCATEGORIALE S.L.A.I. COBAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato BUZZI ALBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MEDINA ALBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SITIP SPA DIVISIONE MIZAR, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO COSCIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1086/98 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, depositata il 31/08/98 R.G.N. 4/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 25 settembre 1997, la s.p.a. Sitip adiva il Pretore di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la revoca del decreto dell'11 settembre 1997, mediante il quale era stato accolto il ricorso proposto ex art. 28 stat. lav. dalla LA AS-Coordinamento di Varese - ed era stata conseguentemente dichiarata l'antisindacalità del comportamento datoriale consistito nell'avere negato alla ricorrente lo svolgimento di assemblee dei lavoratori, con ordine alla s.p.a. Sitip di cessare da detto comportamento e di non ulteriormente negare l'esercizio del diritto di svolgimento delle assemblee ex art. 20 stat. lav. se convocate dai soli componenti LA AS delle r.s.u. Dopo la costituzione della LA AS, il Pretore con sentenza del 25 febbraio 1997 rigettava l'opposizione al decreto e, su gravame della Sitip, il Tribunale di Busto Arsizio, in totale riforma della impugnata sentenza, rigettava il ricorso proposto dalla LA AS e compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva che la LA AS non rivestiva i requisiti previsti dal testo vigente dell'art. 19 stat. lav. che - a seguito della parziale abrogazione disposta dall'art. 2 del d.p.r. 28 luglio 1995 n. 312 in esito al referendum indetto con d.p.r. 5 aprile 1995 - dispone ora che "rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva". Ed invero, non risultava che la LA AS fosse firmataria di alcun contratto collettivo applicabile alla Sitip sicché la suddetta organizzazione sindacale doveva ritenersi, per la norma statutaria, priva del diritto alla costituzione di una r.s.a. all'interno della società. Nè il diritto a indire assemblee, che l'art. 20 stat. lav. rimette all'iniziativa, singola o congiunta, delle r.s.a. nell'unità produttiva, poteva essere riconosciuta alla LA AS sulla base della sua partecipazione - mediante eletti nella sua lista - alla costituzione delle r.s.u. nell'unità produttiva in applicazione dell'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993. La tesi del sindacato era fondata, soprattutto, sull'art. 4 del suddetto accordo che, per il suo tenore letterale("I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3^ della legge 300/1970"), estendeva ai "componenti della r.s.u." "i diritti, permessi e libertà sindacali e tutele" riconosciuti dal titolo 3^ stat. lav. e cioè riconosciuti non alle r.s.a. ma ai suoi "dirigenti". In altri termini, il significato di tale disposizione si comprendeva facilmente se si considerava che mentre alcune norme dello statuto dei lavoratori, quali gli artt. 22, 23 e 24 hanno come destinatari "i dirigenti" delle r.s.a. altre invece hanno come destinatari le r.s.a., come appunto l'art. 20, che prevede infatti che "le riunioni .... siano indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva". Riteneva così il Tribunale che fra le prerogative attribuite dall'art. 4 dell'accordo interconfederale a ciascun componente delle r.s.u. - quale appunto il componente della r.s.u. di provenienza LA AS - non può essere incluso il diritto ad indire assemblee dei lavoratori, essendo tale diritto conferito dall'art. 20 stat. lav. alle r.s.a., come organismi e non ai dirigenti delle stesse, mentre i componenti delle r.s.u. subentrano, sempre in virtù del suddetto art. 4, ai "dirigenti" delle r.s.a. negli strumenti di tutela e garanzia stabiliti a loro favore dalle norme del titolo 3^ stat. lav. D'altra parte l'art. 5 dell'Accordo Interconfederale, avente ad oggetto i poteri e le funzioni spettanti "alle r.s.a. ed ai loro dirigenti", dispone che in essi subentri la r.s.u., come organismo a funzionamento collegiale, e non i singoli componenti della stessa, sicché neanche tale disposizione valeva a dimostrare il diritto di questi ultimi ad indire assemblee ex art. 20 stat. lav. Avverso tale sentenza il Sindacato Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale LA AS propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a Sitip - Divisione Mizar. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la LA AS deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1 comma, c.c., 1367 c.c. e 1369 c.c. con riferimento agli artt. 4 e 5 dell'Accordo interconfederale
20 dicembre 1993 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie(art. 360 n. 3 c.p.c.). In particolare la ricorrente organizzazione sostiene che il Tribunale ha errato nel ravvisare, nella lettura delle norme pattizie, l'attribuzione del potere di indizione delle assemblee alla r.s.u., quale organismo collegiale. Una tale conclusione va, infatti, esclusa sulla base del significato univoco delle norme pattizie attestante l'intento di assicurare alle nuove rappresentanze sindacali unitarie le medesime prerogative che già spettavano alle rappresentanze sindacali aziendali. In particolare la precisazione contenuta alla lettera a) dell'art. 4 dell'Accordo Interconfederale attesta il diritto di ogni organizzazione sindacale e, quindi, anche della LA AS, di indire singolarmente o congiuntamente 3 delle 10 ore di assemblea. L'indicata clausola di riserva diretta, appunto, a prevedere la possibile indizione (singola o congiunta) da parte delle organizzazioni riservatarie risulterebbe priva di ogni logica e perderebbe, quindi, qualsiasi effetto se il sistema introdotto dall'accordo fosse, come ritenuto dal Tribunale, quello della indizione congiunta delle assemblee, perché una tale opzione ermeneutica consentirebbe alle sole componenti di matrice Cgil, Cisl e Uil il potere di indire, disgiuntamente o congiuntamente, le assemblee senza consultare i componenti di diversa estrazione. In ogni caso il Tribunale non aveva tenuto conto della collocazione sistematica della disposizione dell'art. 4, che si pone come deroga ed eccezione ai poteri dei componenti delle r.s.u. in quanto proprio la collocazione sotto il titolo "diritti, permessi, libertà sindacali e modalità di esercizio" dello stesso articolo 4, che disciplina il subentro dei componenti della r.s.u. ai dirigenti della r.s.a., travolge irrimediabilmente la possibilità di attribuire il potere di indizione dell'assemblea dei lavoratori alla r.s.u. nel suo complesso essendo palese che il diritto è stato attribuito ai singoli componenti del nuovo organismo sindacale.
L'interpretazione fornita dal Tribunale si pone, infine, in contrasto con il disposto dell'art. 1369 c.c., che impone nel dubbio l'interpretazione più conveniente alla natura ed all'oggetto del contratto.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 20 legge 20 maggio 1970 n. 300 e dell'art. 1418 c.c. con riferimento agli artt. 4 e 5 dell'Accordo
Interconfederale 20 dicembre 1993(art. 360 n. 3 c.p.c.). Osserva al riguardo che il Tribunale, con l'interpretazione data delle clausole pattizie, aveva finito per violare la norma imperativa contenuta nell'art. 20 legge n. 300 del 1970 e precisamente l'ultimo comma di detta norma, che consente alle parti collettive solo e soltanto di individuare, a livello pattizio, le ulteriori modalità dell'esercizio del diritto di assemblea ma non certo quello di "intaccare" le modalità volute dalla legge.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 c.c. con riferimento al Protocollo di Intesa Trilaterale Governo, Confindustria e Sindacato del 23 luglio 1993(art. 360 n. 3 c.p.c.), deducendo che l'interpretazione data dal Tribunale non aveva rispettato detto protocollo nella parte in cui prescrive che "il passaggio dalla disciplina delle r.s.a. a quelle della r.s.u. deve avvenire a parità di trattamento legislativo e contrattuale nonché a parità di costi per l'azienda".
Con il quarto motivo l'organizzazione sindacale ricorrente deduce ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 1362, secondo comma, c.c., nonché omessa valutazione di un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) addebitando al giudice di merito di non avere tenuto conto del comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto in quanto non aveva tenuto conto che la società con l'autorizzare, in data 2 giugno 1997, una assemblea indetta dalle rappresentanze sindacali della Cgil, Cisl ed Uil, senza l'adesione della r.s.u. LA, aveva con ciò riconosciuto - non trovando il principio maggioritario nessuna traccia ne' nell'accordo ne' nell'art. 20 stat. lav. - l'esistenza di un diritto ad iniziative disgiunte, diritto che si era, invece, negato ad essa organizzazione ricorrente.
Con il quinto motivo il ricorrente denunzia contraddittorietà della motivazione(art. 360 n. 5 c.p.c.) assumendo che il Tribunale da un lato aveva affermato che l'Accordo Interconfederale estende alle r.s.u. ed alle loro componenti le prerogative già attribuite alle r.s.a., anche per le ipotesi in cui tali prerogative non sarebbero spettate ai soggetti beneficiati in virtù dell'art. 19 stat. lav., e dall'altro aveva concluso nel senso opposto. Ed a tale conclusione giungeva dopo avere esaminato la portata dell'art. 4 e dell'art. 5 dell'Accordo Interconfederale rispettivamente tendenti a trasferire ai componenti della r.s.u., ad esse ed ai loro dirigenti, le prerogative già spettanti alle r.s.a.
2. I motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente per importare la soluzione di questioni strettamente connesse, vanno rigettati perché privi di fondamento.
Ai fini di un ordinato iter motivazionale appaiono opportune alcune preliminari considerazioni sulla regolamentazione della rappresentanza sindacale, che in ragione dei numerosi interventi a livello legislativo e di contrattazione collettiva, ha subito nel tempo numerosi e radicali mutamenti.
La legge 20 maggio 1970 n. 300 devolveva i diritti sindacali posti nel titolo 3^ della stessa legge alle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (art. 19 lett. a), nonché alle associazioni sindacali non affiliate alle suddette confederazioni ma risultanti firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.
La norma risultava fondata su un criterio selettivo della rappresentanza sindacale perché era volta a riconoscere ampi poteri alle organizzazioni dei lavoratori storicamente collaudate, quali quelle espresse dal sindacalismo confederale, e ad estendere detti poteri anche a quelle associazioni, per le quali la stipula di contratti "nazionali o provinciali" dimostrava nei fatti una non marginale capacità di consenso in non ristretti ambiti territoriali. Come è noto, su tale normativa, cui era stato riconosciuto un indubbio carattere definitorio atto ad individuare i soggetti titolari dei singoli diritti sindacali disciplinati dagli artt. 20 e ss. stat. lav., si è innestata la disciplina sulle "rappresentanze sindacali unitarie"(r.s.u.), previste dal Protocollo di Intesa trilaterale (Governo - Confindustria - Sindacato) del 23 luglio 1993, e regolate dall'accordo (delle tre Confederazioni con la Confindustria e con l'Intersind) del 20 dicembre 1993. Come risulta dagli atti difensivi delle parti in causa, detto accordo, da un lato, dispone che le organizzazione firmatarie o quelle che ad esso aderiscono successivamente acquistino il diritto di promuovere la formazione delle r.s.u. e di partecipare alle relative elezioni, rinunziando così alla costituzione di proprie r.s.a., e, dall'altro, contempla che le r.s.u. subentrino alle r.s.a. "nella titolarità dei diritti, dei permessi e libertà sindacali" del titolo 3^ dello statuto (art. 4, parte 1^) nonché nella "titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge" (art. 5, parte 1^).
Da ultimo a rendere la materia in oggetto fonte di complesse problematiche - come attesta del resto la presente controversia - ha contribuito l'esito del referendum, svoltosi l'11 luglio 1995, di approvazione del secondo quesito diretto ad investire la lettera a) e le parole "nazionali o provinciali" della lettera b) dell'art. 19 stat. lav., con il risultato che oggi le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva solo nell'ambito delle associazioni "che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva".
È stato osservato in dottrina che l'abrogazione referendaria della qualificazione, come nazionale o provinciale, dei contratti collettivi la cui stipulazione dà titolo alla costituzione delle r.s.a. ha portato ad un allargamento delle maglie selettive attraverso le quali misurare la legittimazione delle organizzazioni ad esercitare le loro prerogative nelle diverse unità produttive. La validità di un tale assunto appare incontestabile se si osserva come attraverso l'abrogazione della lettera a) dell'art. 19 stat. lav. possa in astratto diminuirsi l'operatività a livello di singole unità produttive anche di organizzazioni sindacali che, pur maggiormente rappresentative sul piano nazionale, non risultino però firmatarie di contratti collettivi applicabili all'unità produttiva, e come di contro possano notevolmente ampliarsi nei luoghi di lavoro i poteri di organismi non collaudati sul piano storico e con seguito unicamente in un ristretto ambito territoriale.
La rappresentatività utile per l'acquisto dei diritti sindacali nell'azienda viene così ad essere condizionata unicamente da un dato empirico di effettività dell'azione sindacale concretizzantesi nella stipula di qualsiasi contratto collettivo (nazionale, provinciale o aziendale) applicato nell'unità produttiva. Criterio questo che - come è doveroso ricordare in una ricostruzione storica delle diverse forme di "rappresentatività sindacale" - ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale (con riferimento agli artt. 3 e 39 Cost.) sul rilievo che "l'esigenza di oggettività del criterio legale di selezione comporta una interpretazione rigorosa della fattispecie dell'art. 19 tale da far coincidere il criterio con la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale", sicché non è "sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto" e "nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, livello aziendale, di un contratto nazionale provinciale già applicato nella stessa unità produttiva" (in tali esatti sensi Corte Cost. 12 luglio 1996 n. 244 cui adde, per la statuizione che la rappresentatività negoziale valorizza l'effettività dell'azione sindacale, Corte Cost. 4 dicembre 1995 n. 492).
3. Corollario di quanto sinora detto è che alla stregua del nuova normativa ben possono le rappresentanze sindacali aziendali essere costituite da una organizzazione sindacale di non rilevanza nazionale - perché radicata in una specifica realtà geografica ma che sia tuttavia sottoscrittrice di un accordo collettivo applicato nell'unità produttiva di riferimento. In assenza di detta sottoscrizione l'organizzazione sindacale non è, invece, legittimata alla costituzione di una r.s.a., il che importa la negazione del carattere di antisindacalità nella condotta del datore di lavoro volto a disconoscere diritti ad organismi aziendali promananti da associazioni prive di quella rappresentatività negoziale, che - come va ancora una volta ribadito- costituisce, per la nuova normativa, indice di effettività dell'azione sindacale.
Da qui, quindi, l'incapacità del sindacato LA AS - in quanto non firmatario di alcun contratto applicabile all'unità produttiva della Sitip S.p.a. - a costituire una r.s.a. e, conseguentemente, la sua incapacità anche ad indire una assemblea del lavoratori ai sensi dell'art. 20 stat. lav. atteso che, in ragione della diretta connessione di detta norma con il precedente art. 19, possono indire riunioni dei lavoratori solo le organizzazioni sindacali legittimate a costituire r.s.a.
4. A ben vedere il più rilevante inconveniente che l'esito del referendum ha determinato è quello di avere introdotto elementi innovativi non sempre agevolmente coordinabili con l'assetto delle relazioni industriali scaturenti dal Protocollo di luglio 1993, per basarsi detto Protocollo (unitamente al già citato accordo del 20 dicembre 1993) su una previsione (e regolamentazione) delle r.s.u. (destinate in molte unità produttive alle sostituzione delle r.s.a.), fondata su un criterio di rappresentatività completamente mutato a seguito del suddetto referendum, ed incentrato unicamente su criterio dell'effettività dell'azione sindacale. Ciò importa la necessità che - al fine di individuare gli effetti del passaggio tra organismi di rappresentanza diversi tra loro (tra l'altro per le modalità di elezione e per i compiti ad essi assegnati) ed al fine di misurare le ricadute prodotte dal referendum sulla normativa di sostegno all'azione sindacale in azienda - l'interprete deve procedere ad una lettura dell'accordo interconfederale che, oltre a superare il vaglio dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., si mostri ugualmente rispettoso dei principi fissati, in materia di rappresentatività sindacale, dai giudici delle leggi e da quelli di legittimità. I primi hanno stabilito - pur in vigenza dell'originario testo dell'art. 19 stat. lav. ma con implicazioni teoriche tuttora valide anche per la fattispecie in esame - che il criterio selettivo predeterminato dalla norma statutaria assume carattere inderogabile perché possibili regole pattizie in deroga a tale criterio, risolvendosi per i destinatari in una disciplina di favore, sono suscettibili di "avvantaggiare sindacati di scarsa consistenza e, correlativamente, alterare la parità di trattamento rispetto ad organizzazioni dotate di rappresentatività anche maggiori presenti in azienda" (cfr. in tali sensi Coste Cost. 26 gennaio 1990 n. 30). I secondi giudici hanno, poi, riconosciuto l'esistenza di un principio di parità di trattamento non tra tutti gli organismi sindacali ma solo fra quelle organizzazioni aventi i requisiti di cui all'art. 19 stat. lav., in adesione così ad autorevole dottrina che ha patrocinato l'esistenza di un principio di parità di trattamento soltanto tra i soggetti collettivi indicati dalla suddetta norma statutaria su cui ha trovato sostegno la pretesa a non subire differenziazioni capaci di incidere negativamente sulla libertà sindacale (cfr. in tali sensi: Cass. 26 ottobre 1991 n. 11442). Coerente sviluppo dei enunciati principi è l'assunto secondo cui il diritto alla parità sussiste solo tra quelle organizzazioni ritenute per legge dotate di un eguale tasso di "rappresentatività", sicché se l'attribuzione di un diritto ad un sindacato concorrente viene negato ad altro sindacato avente la medesima capacità rappresentativa prevista per legge, "il rifiuto finisce per confliggere con il principio di uguaglianza operante fra i soggetti indicati dall'art. 19 e, quindi, per assumere necessariamente, la valenza discriminatoria" (così ancora Cass. 26 ottobre 1991 n. 11442 cit.).
5. Orbene, il Tribunale di Busto Arsizio nel negare la fondatezza della pretesa della LA AS e nel disconoscere l'antisindacalità della condotta della Sitip s.p.a. ha dato dell'accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 una interpretazione che - per essere stata pienamente rispettosa dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 segg. c.c. e dei principi costituzionali sulla rappresentatività sindacale - non merita alcuna censura in questa sede di legittimità, e non merita, conseguentemente, critica alcuna la sentenza del suddetto Tribunale, la cui motivazione si presenta come adeguata, priva di salti logici e giuridicamente corretta. Il titolo 3^ della legge 20 maggio 1970 n. 300 nel regolare l'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro riconosce ai dirigenti delle rappresentanze sindacali alcuni specifici diritti, che fungono da prerogative della "persona" del sindacalista per consentire allo stesso di esercitare liberamente, ed al riparo da riprovevoli ritorsioni, la propria attività di proselitismo sindacale. In questa ottica si giustificano le garanzie ed i diritti riconosciuti, appunto, ai "dirigenti" delle r.s.a. dall'art. 22 in materia di trasferimenti(cui va assimilata la tutela attribuita agli stessi lavoratori dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 18 stat. lav.) nonché dagli artt. 23 e 24 in materia di permessi(retribuiti e non retribuiti).
La stesso titolo 3^ attribuisce poi nei luoghi di lavoro poteri e prerogative alle r.s.a. nei casi in cui risultano coinvolti interessi della collettività dei lavoratori, chiamata ad esprimere la propria volontà attraverso gli strumenti di partecipazione democratica alla vita dell'impresa o interessata a prendere conoscenza e consapevolezza di eventi di interesse sindacale o riguardanti il lavoro. Sono questi più specificamente i casi disciplinati dall'art. 20 in tema di indizione di assemblea, dall'art. 21 in tema di indizione di referendum ed, ancora, dall'art. 25 riguardante il diritto d'affissione. In questi settori i diritti e le prerogative vengono riconosciuti al sindacalista - non in funzione della tutela della sua "persona" ma - come rappresentante del "sindacato- organizzazione" e, cioè, come organo idoneo a rendere possibile l'esercizio di diritti a rilevanza collettiva.
In un assetto normativo così delimitato una specifica disciplina è stata, poi, dettata per il diritto di assemblea allo scopo di creare, da un lato, un giusto equilibrio tra gli interessi del datore di lavoro e quelli della collettività dei dipendenti e, dall'altro, di favorire la partecipazione dei lavoratori attraverso il riconoscimento a titolo di retribuzione sino a dieci ore annue del tempo trascorso in assemblea durante il normale orario di lavoro. Contestualmente per impedire un uso poco responsabile del diritto di assemblea si è stabilito che le riunioni sono convocate unicamente dalle r.s.a., singolarmente o congiuntamente, avendo il legislatore escluso la possibilità di assemblee indette da organismi diversi dalle r.s.a. individuate dall'art. 19 stat. lav. Ed infine, come precisato da autorevole dottrina, dal coordinamento tra il periodo finale del comma 1 dell'art. 20 stat. lav. (che prevede la possibilità che con la contrattazione collettiva siano introdotte migliori condizioni di quelle contemplate per legge) e l'ultimo comma della norma (che legittima la contrattazione collettiva a prescrivere "ulteriori modalità per l'esercizio del diritto") è dato desumere che la contrattazione non può derogare in peius alla norma legale sui punti relativi all'esistenza e consistenza del diritto di assemblea ed al suo effettivo esercizio entro i limiti orari legislativamente indicati, mentre può fissare modalità volte a rendere meno oneroso per l'imprenditore l'esercizio del diritto stesso da parte dei lavoratori sempre che dette modalità non incidano sul nucleo inderogabile della norma in oggetto.
6. Alla stregua delle argomentazioni sinora esposte l'opzione ermeneutica seguita dal Tribunale nella lettura degli artt. 4 e 5 dell'accordo interconfederale risulta confortata oltre che dalla lettera dell'accordo anche da evidenti ragioni di ordine logico- sistematico. Ed invero l'art. 4 del citato accordo fa esclusivo riferimento ai "diritti, permessi, libertà sindacali e tutele", attribuiti dal titolo III dello statuto, non alle r.s.a. quali organismi, bensì ai "dirigenti" delle stesse, cui si sostituiscono ora i "componenti della r.s.u.". Tra le prerogative attribuite dal citato art. 4 a detti componenti non può però includersi il diritto di indire assemblee dei lavoratori conferito dall'art. 20 stat. lav. invece alle r.s.a. (e non ai suoi dirigenti), cui subentrano le r.s.u. quali organismi sindacali. Del resto, precisa il Tribunale, l'art. 5 dell'accordo interconfederale avente ad oggetto i poteri e le funzioni spettanti per legge "alle r.s.a. e ai loro dirigenti" dispone che in essi subentrino le r.s.u., come organismi a funzionamento collegiale.
Una siffatta ricostruzione che assegna, dunque, la titolarità del diritto di indizione delle assemblee alla r.s.u. intesa come organo collegiale ricalca pienamente la disposizione legislativa attributiva di tale potere alla r.s.a. e - come ha pure precisato il Tribunale - impedisce qualsiasi contrasto tra le disposizioni dell'accordo interconfederale ed il contratto collettivo del 1995(applicabile nel caso di specie), il cui articolo 11 prevede, appunto, che "le assemblee dei lavoratori avranno luogo su convocazione unitarie o singole delle organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto o della loro r.s.u.".
7. Oltre che rispettosa del criterio letterale, l'interpretazione delle norme collettive effettuate dal Tribunale si presenta anche come l'unica coerente sia con la volontà delle parti sociali che con il tipo di rappresentatività sindacale nei luoghi di lavoro che caratterizza l'attuale assetto delle relazioni industriali. Ed invero, con l'introduzione delle r.s.u. le parti sociali hanno inteso garantire indirizzi di politica sindacali idonei ad esprimere la volontà della collettività dei lavoratori, devolvendone l'attuazione ad un organo collegiale destinato ad operare con ampia autonomia e libertà di scelta decisionale.
In questa ottica risulta coerente con le suddette finalità e del tutto legittimo un accordo(interconfederale) o un contratto collettivo (a carattere nazionale o locale) diretto a riservare come si afferma essere avvenuto nel caso di specie tre ore delle dieci previste dall'art. 20 stat. lav. alle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi applicabili nell'unità produttiva, ed a lasciare la gestione delle altre sette ore all'organismo (collegiale) delle r.s.u., chiamato a disporne la ripartizione sulla base di proprie libere determinazioni.
Finirebbe di contro per porsi in palese contrasto con le ragioni sopra esposte un accordo o contratto dal contenuto simile a quello delineato dal sindacato ricorrente, che ha sostenuto come nel caso di specie si fosse voluto assegnare - a fronte delle tre ore devolute alle r.s.u. delle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicabile in azienda - le sette ore residuali di assemblea alle altre organizzazioni non sottoscrittrici del suddetto del contratto. Una soluzione simile a quella patrocinata dal ricorrente determinerebbe una inammissibile segmentazione della attività sindacale e lungi dall'agevolare - come hanno voluto i firmatari del Protocollo d'Intesa e dell'Accordo Interconfederale - una politica unitaria(di innegabile utilità per i lavoratori segnatamente in sede di contrattazione decentrata in relazione alla quale le nuove r.s.u. sono state chiamate a spiegare la loro attività), causerebbe una deregulation della materia con effetti devastanti per le varie componenti del mondo sindacale e con innegabili ricadute negative, per l'intera collettività dei lavoratori.
8. Per concludere, contrariamente a quanto sostenuto dalla LA AS nei suoi motivi di ricorso, la sentenza impugnata si sottrae a qualsiasi censura non avendo violato alcuna norma legale ne' alcuna disposizione contrattuale.
9. L'organizzazione sindacale ricorrente, rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 22,21, oltre ad euro 2.000,00 (duemila) per onorari difensivi. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2002