Sentenza 21 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5956 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
Aula "A" -5956/01 REPUBBLICA ITALIANA gen. n. LO ALIANO Ud. 16. 2. 2001 CRON 12876 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: statuizione sulle spese SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Francesco Amirante Presidente 1. Dottor 2. Dottor Paolino Dell'Anno Rel Consigliere 3. Dottor Giovanni Prestipino Consigliere 4. Dottor Mario Donati Putaturo Viscido Consigliere 5. Dottor Federico Roselli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EO AR, elettivamente domici- liato in Roma in viale Parioli 95 presso lo studio dell'av- vocato Bianca Epifani, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriana Pasqualini, giusta delega a margine del ricorso;
contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in 6 0 8 Roma in via della Frezza 17 presso la propria avvocatura centrale, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso, dagli avvocati Fabio Fonzo, Clementina Pulli e Antonietta Coretti;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cosenza L del 12 dicembre 1997, depositata il giorno 19 successivo, numero 1258, r.g. 188/97; Udita la relazione svolta nell'udienza del 16 febbraio 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Antonino Sgroi per delega dell'avvocato Pulli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorsoper quants de regiove;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Cosen- za, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'I- stituto Nazionale della Previdenza Sociale nei confronti di quella emessa dal locale pretore, ha dichiarato compensate tra lo stesso ente e EO AR, parti nella causa, le spese di entrambi i gradi del giudizio e ha rigettato l'im- pugnazione avverso il capo della pronuncia con il quale era stata respinta la domanda dell'ente di condanna del EO, titolare di una agenzia di assicurazioni, al pagamento di contributi il cui versamento era stato omesso in relazione a una lavoratrice, il cui rapporto di lavoro era ritenuto dall'ente di natura subordinata e non autonoma come invece 2. sostenuto dal EO. Il giudice di appello ha rilevato che la compensazione delle spese era giustificata dal fatto che l'unico elemento indi- ziante circa la presunta natura subordinata del rapporto era da ravvisarsi nelle dichiarazioni rese in tale senso dalla lavoratrice in sede di accertamenti ispettivi che, di per sè insufficienti a provare l'assunto dell'ente, pur tuttavia avevano avuto l'effetto di indurre lo stesso in errore. Della decisione viene chiesta la cassazione dal EO con ricorso sostenuto da due motivi. L'Istituto resiste con controricorso. Motivi della decisione: Il ricorrente, con il primo motivo denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile espone che non può condividersi il ragio- - namento svolto dal giudice di merito, in quanto le non veri- tiere dichiarazioni circa la natura del rapporto provenivano da un soggetto terzo rispetto alle parti in causa e ben la falsità delle stesse si sarebbe potuta accertare dall'ente previdenziale qualora lo stesso avesse esercitato un minimo di diligenza nell'esame della documentazione posta a sua di- sposizione dal datore di lavoro, il che avrebbe consentito di evitare la domanda giudiziale. Con il secondo motivo, si sostiene che, con motivazione in- sufficiente e illogica, il tribunale ha dichiarato compensa- te le spese di lite, trascurando di considerare che le di- chiarazioni rese dalla lavoratrice erano state smentite, an- 3 cora prima dell'inizio del giudizio di primo grado, da docu- mentazione che l'ente soccombente non aveva neanche preso in esame, conseguendone che non era configurabile l'incolpevole errore in cui lo stesso ente sarebbe stato indotto. Delle due censure, il cui esame sembra opportuno essere con- dotto congiuntamente, deve rilevarsi la fondatezza. Al proposito sembra preliminarmente necessario ribadire il principio, costantemente enunciato da questa Corte, a termi- ni del quale la valutazione dell'opportunità della compensa- zione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'i- potesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricor- renza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezio- nali del giudice di merito e non richiede specifica motiva- zione, restando perciò incensurabile in sede di legitti- mità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che a fondamento della decisio- ne del giudice di merito di compensare le spese siano ad- dotte ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso pro- cesso formativo della volontà decisionale (per tutte, Cass., 27 aprile 2000, n. 5390). E proprio da un tale vizio risulta inficiata la motivazione adottata dal tribunale di Cosenza al fine di dare conto del- le ragioni che lo hanno indotto a compensare tra le parti le spese del giudizio, avendole individuate non già in una, del resto inesistente, complessità della controversia o in un qualche fatto addebitabile, in una qualsiasi misura, al ri- corrente EO la cui tesi difensiva è stata invece rite- d nuta, senza riserva alcuna, integralmente rispondente al reale svolgimento della vicenda lavorativa, in quanto corro- borata dalle "risultanze della prova testimoniale unitamente alla pertinente documentazione allegata agli atti", tanto da fare concludere nel senso che esse avevano "univocamente smentito" la supposizione di un rapporto di lavoro subordi- nato contestato dall'ente previdenziale ma nella conside- - razione che le false dichiarazioni rese dalla lavoratrice avrebbero avuto l'effetto di indurre in errore l'ente stes- so, senza affatto spiegare perchè la circostanza, alla quale il EO era rimasto del tutto estraneo e della quale anzi era rimasto vittima, dovesse essere posta a carico di lui, pur essendo stato costretto a difendersi in giudizio dalla calunniosa incolpazione e a sostenere le relative spese. Della sentenza si impone quindi la cassazione con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d'appello di Catan- zaro che dovrà nuovamente statuire, previa adeguata motiva- zione, sul regolamento delle spese dei giudizi, ivi compreso quello di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Catanzaro. A S e S A Così deciso in Roma il 16 febbraio 2001. e L T , . 3 SA T 3 Il presidente DI R 5 E P 'A Il consigliere estensore . S S L I N L O N E P G 3 Vrlin. Mini G .ти D M 7 O I I - S 8 A A - N D D 1 E E 1 S E , I T O E A N R CANCELLIERE E G IST S O G E T E G IT E L IL CANCELLIERE R IR A D L Depositato in Cancelleria L O E 21 APR. 2001 D A IL CANCELLIEREFb ll EM oggi, I O N T