Sentenza 9 settembre 2016
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la previsione di cui all'art. 6, comma quarto lett. c), L. 22 aprile 2005, n. 69 non impone, ai fini di determinare l'identità della persona della quale è domandata la consegna, un'allegazione formale al M.A.E. della scheda dattiloscopica o di altri dati tecnici, dovendosi considerare sufficiente che tali oggettive tracce identificative siano desumibili dal complesso degli atti integranti l'intera procedura di consegna. (Fattispecie relativa alla indicazione nella richiesta di consegna di una nazionalità diversa da quella effettiva).
Commentario • 1
- 1. Art. 66 - Verifica dell’identità personale dell’imputatohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/09/2016, n. 38059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38059 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2016 |
Testo completo
38 05 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1178 Domenico Carcano Pierluigi Di Stefano CC - 09/09/2016 R.G.N. 34177/2016 Massimo Ricciarelli Orlando Villoni Antonio Corbo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da QU OG DU alias LE OG DU alias US OG DU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/07/2016 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato Elena Brusa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 12 luglio 2016, la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna del cittadino italiano QE OG DU, alias ER OG DU, alias US OG DU, alla Repubblica Federale di Germania in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dalla Pretura di Stoccarda, ai"Al fini dell'esercizio di azione penale, per i reati di minaccia e sfruttamento aggravato della prostituzione in danno di due donne, nonché di cessione continuata di cocaina alle stesse (artt. 3, primo comma, n. 6), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, 612 cod. pen. e 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), commessi tra l'ottobre 2013 ed il novembre 2014 in Germania. Il QE, sottoposto alla misura della custodia in carcere in esecuzione del mandato di arresto europeo, ha negato il consenso alla consegna. La consegna è stata subordinata alla condizione che l'uomo, dopo l'espletamento delle esigenze di giustizia, se condannato, sia rinviato in Italia per scontare la pena.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la precisata sentenza l'avvocato Domenico Dellomonaco, quale difensore di fiducia del QE, formulando un unico motivo, nel quale si lamenta violazione di legge, con riferimento all'art. 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., perché il consegnando è stato indicato nella richiesta come cittadino tedesco, mentre, all'esito degli accertamenti disposti dall'Autorità Giudiziaria italiana, il medesimo è risultato essere cittadino italiano.
3. In data 3 settembre 2016, il nuovo difensore di fiducia del QE (alias ER alias US), avvocato Elena Brusa, ha depositato memoria, nella quale lamenta mancanza di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., perché il provvedimento impugnato ha omesso qualunque discorso giustificativo sia in ordine all'identità e cittadinanza dell'arrestato, posto che US OG DU, cittadino italiano in base alle evidenze del SIS è persona diversa da UE - da sposato ER da celibe OG DU cittadino tedesco»>, sia, più in generale, sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a norma degli artt. 17, comma 4, e 18, comma 1, lett. t), della legge n. 69 del 2005. 4. In data 7 settembre 2016, il UE (alias ER alias US) ha presentato dichiarazione scritta all'Autorità penitenziaria del luogo di detenzione, affermando di essere perseguitato da criminali turchi, di essere fuggito in Italia per sottrarsi agli stessi, di essere a rischio se detenuto in Germania e di essere ricercato dalla Polizia tedesca per ottenere "collaborazione"; ha anche precisato che a questo scopo la Polizia avrebbe convinto le due donne ad accusarlo, e che, inoltre, queste ultime «ce l'hanno con me, ma per motivi personali, cui le stesse fanno cenno nelle loro dichiarazioni». 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. L'atto di impugnazione deduce la violazione dell'art. 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69, perché il ricercato è indicato nella richiesta di consegna come soggetto avente nazionalità diversa da quella effettiva, e cioè tedesca e non italiana.
2.1. In linea generale, deve osservarsi che, secondo una puntuale affermazione della giurisprudenza di legittimità, l'omessa allegazione al mandato di arresto europeo dei dati segnaletici e di ogni altra informazione sull'identità e la nazionalità della persona reclamata non è causa ostativa alla decisione di consegna perché è sufficiente che l'Autorità emittente faccia desumere l'assenza di dubbio in ordine agli elementi utili all'identificazione compiuta della persona reclamata (Sez. 6, n. 25421 del 28/06/2007, Iannuzzi, Rv. 237270). Inoltre, in coerenza con il principio appena indicato, si è anche precisato che la previsione di cui all'art. 6, comma quarto lett. c), della legge n. 69 del 2005 non impone, ai fini di determinare l'identità della persona della quale è domandata la consegna, un'allegazione formale al M.A.E. della scheda dattiloscopica o di altri dati tecnici, dovendosi considerare sufficiente che tali oggettive tracce identificative siano desumibili dal complesso degli atti integranti l'intera procedura di consegna (Sez. F, n. 35907 del 15 settembre 2009, Dragan, Rv. 244876). Sviluppando le indicazioni offerte dalle riferite pronunce, può affermarsi che anche eventuali errori di indicazione della nazionalità del soggetto richiesto, quando non ingenerano dubbi sull'identità fisica dello stesso, e non pregiudicano i suoi diritti, non ostano alla decisione di consegna. Ed infatti, dall'esame del sistema complessivo della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI, come della legge n. 69 del 2005, deve evincersi un principio generale secondo cui le indicazioni contenute nella richiesta di consegna non debbono essere valutate secondo criteri formalistici, ma in una prospettiva di cooperazione tra gli Stati, fermo restando il rispetto dei diritti delle persone richieste in consegna. Può aggiungersi - incidentalmente che, nel sistema del - codice di rito, l'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'Autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona, e che eventuali erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme del procedimento di correzione degli errori materiali (cfr. art. 66, commi 2 e 3, cod. proc. pen.).
2.2. Nella vicenda in esame, nessun dubbio residua circa l'identità fisica e la nazionalità della persona richiesta. 3 Invero, per quanto riguarda l'identità fisica, il QE, alias US, alias ER, non ha mai dedotto un errore di persona da parte dell'Autorità tedesca, e, anzi, nelle dichiarazioni scritte rese all'Autorità penitenziaria e trasmesse a questa Corte si è difeso nel merito dalle accuse. Per quanto concerne la nazionalità, le indicazioni contenute nel mandato di arresto europeo non hanno impedito all'Autorità giudiziaria italiana di compiere pertinenti accertamenti e, alla luce delle informazioni fornite dal Consolato Generale in Germania, di appurare la cittadinanza italiana del QE, alias US, alias ER;
in conseguenza di tali risultanze, la Corte di appello ha subordinato la consegna della persona richiesta alla condizione che la stessa, dopo l'espletamento delle esigenze di giustizia, se condannata, debba essere rinviata in Italia per scontare la pena. Può quindi concludersi che nessuna violazione di legge si è verificata in relazione al profilo dedotto con il ricorso nella procedura di consegna in esame.
3. Nella memoria si è dedotto il vizio di motivazione sia con riferimento all'accertamento dell'identità e cittadinanza dell'arrestato, sia con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La prima censura non solo è tardiva, ma non si confronta con il testo del provvedimento impugnato, che dà puntualmente conto anche degli accertamenti compiuti mediante il Consolato Generale in Germania. Anche la seconda doglianza è tardiva e non si confronta con il testo del provvedimento impugnato. Costituisce principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni unite, quello secondo cui non è necessario che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova relative all'attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta emergenti dal contenuto intrinseco del mandato o, comunque, - dall'attività supplementare inviata dall'autorità emittente siano astrattamente - idonee a fondare la gravità indiziaria sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all'autorità giudiziaria del paese emittente (così, di recente e testualmente, Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, Stoyanov, Rv. 257466; cfr. inoltre, specificamente, anche Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348). Nella vicenda in esame, la sentenza impugnata ha riportato puntualmente gli elementi a carico del QE, alias US, alias ER, come desunti dal mandato di arresto emesso dall'Autorità giudiziaria tedesca, e, sulla base di essi, è giunto alla conclusione secondo cui «gli indizi di reato si basano 4 An sulle indagini della polizia, sulle dichiarazioni delle predette testimoni LB e OV, suffragate dalla prova documentale e da altri elementi di riscontro». E' perciò in ogni caso da escludere qualunque violazione degli artt. 17, comma 4, e 18, comma 1, lett. t), della legge n. 69 del 2005. 4. Infine, la deduzione del QE, alias US, alias ER, in ordine al grave rischio per la propria incolumità personale ove tradotto in una struttura penitenziaria tedesca, non risulta riscontrata da elementi concreti: la stessa documentazione prodotta dalla difesa in udienza davanti a questo Collegio, se anche valutabile, attiene ad articoli di giornale su fatti criminali riconducibili al circuito degli "Hells Angels", di cui il ricercato dichiara di aver fatto parte, ma non offre alcun elemento per ritenere che le Autorità tedesche non siano in grado di proteggere l'incolumità individuale del medesimo in un luogo di detenzione.
5. La manifesta infondatezza del motivo proposta determina l'inammissibilità dell'impugnazione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della millecinquecento, così Cassa delle ammende della somma di Euro equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005. Così deciso il 9 settembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corbo Domenico Carcano DEPOSITATO IN CANCELLERIA] oggi 13 SET 2016 W All Funzionario Giudiziario, Piera ESPOSTED