Sentenza 15 ottobre 2003
Massime • 1
Non può ritenersi inficiata la validità del giudizio di appello, per omesso avviso di deposito della sentenza di primo grado, allorché - come nella specie - risulti che l'impugnazione sia stata ritualmente proposta dall'imputato, di talché appaia soddisfatto e compiutamente consumato il diritto dell'imputato alla impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/10/2003, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Silvio - Presidente - del 15/10/2003
1. Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - N. 1315
3. Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 046057/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IA OL N. IL 02/02/1964;
avverso SENTENZA del 05/07/2001 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TUCCIO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vitaliano Esposito che ha concluso per l'inammissibilità con rinvio del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Ricorre a questa Corte la difesa di AO CA avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli (05.07.2001), che lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e lire centoquarantamila di multa, avendolo ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato.
Deduce il ricorrente violazione di legge, in relazione all'art. 548, 3^ comma, c.p.p., atteso che la sentenza di primo grado era stata emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, senza che fosse stata pronunciata - ricorrendone le condizioni - declaratoria di contumacia dell'imputato medesimo, nei cui confronti, peraltro, non era stato notificato il prescritto avviso di deposito ex art. 548, 3^ comma, c.p.p.. Soggiungeva il ricorrente che la dedotta violazione era stata peraltro oggetto di specifico gravame davanti alla Corte di Appello di Napoli, avendo ritenuto in proposito non condivisibile la specifica motivazione dalla medesima adottata soprattutto con riferimento alla violazione del relativo diritto di difesa. Invero dal testo dell'impugnata sentenza si desume essere stata articolata sul punto una pertinente ed adeguata motivazione, evidenziandovi come, pur in assenza della dichiarazione di contumacia, non si era concretamente verificata alcuna lesione del diritto di difesa, evidenziandovi tra l'altro, che il CA, evidentemente a conoscenza del deposito della sentenza, aveva conferito procura speciale al proprio difensore per la presentazione dell'appello ed il deposito dei relativi motivi, atti effettivamente realizzati.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale (Cass., Sez., 5^, 25.02.1999, n 2485, Calbi) non può ritenersi inficiata la validità del giudizio di appello, per omesso avviso di deposito selle sentenza di primo grado, allorché - come nella specie - risulti che l'impugnazione sia stata ritualmente proposta dall'imputato, talché appaia soddisfatto e compiutamente consumato il diritto dell'imputato alla impugnazione.
La giurisprudenza in proposito fa espresso richiamo al principio di cui all'art. 183, lettera B), c.p.p.. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004