CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 14788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14788 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO NI nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 13/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TO , con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
lette le conclusioni, ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020, del difensore avv. NT FL, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso con Annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14788 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 09/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato quella emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani in data 1 dicembre 2014 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, LA MO era stato condannato (previa concessione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva, e con la riduzione del rito) alla pena di mesi otto di reclusione. Egli, infatti, è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art.75, comma secondo, d.lgs. n.159/2011 per avere violato le prescrizioni di cui al punto 6 del decreto n.439/2007 emesso dal Tribunale di Bari il 21 novembre 2007, applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, e successivo decreto di aggravamento del 18 febbraio 2009, e, in particolare, per avere violato la prescrizione di non rincasare la sera più tardi delle 21.30 e non uscire di casa prima delle ore 06:30, senza comprovata necessità e, comunque, senza averne dato tempestiva comunicazione alla autorità di pubblica sicurezza, non essendo stato trovato nella sua abitazione sita in Andria alle ore 00:50 del 6 luglio 2012 in occasione di un controllo delle forze dell'ordine, con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 1.1. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi di gravame proposti dell'imputato e, in particolare, quello con il quale egli aveva chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, basato sulla circostanza che la misura di prevenzione applicata al MO era stata sospesa, a causa della sua detenzione, in data 3 agosto 2009 e ripristinata soltanto il giorno 17 maggio 2012, di talché essa non poteva più ritenersi efficace il 6 luglio 2012 in assenza di una rivalutazione della pericolosità sociale da parte del giudice della prevenzione in ossequio a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.191 del 2013, ritenendo non applicabile al caso di specie la disciplina introdotta dalla legge 161 del 2017. Inoltre, la Corte di appello ha evidenziato che la misura di prevenzione era anteriore alla pronuncia della Consulta e che, pertanto, ci si trovava di fronte ad una situazione già interamente esaurita prima ancora della sentenza sopra indicata. 2 La Corte di appello ha poi respinto il motivo di gravame con il quale era stato chiesto di escludere la recidiva, in considerazione dei numerosissimi e gravi precedenti dell'imputato, ritenuti concreta manifestazione della sua maggiore pericolosità; infine, ha osservato che la richiesta prevalenza delle già concesse attenuanti generiche era preclusa dalla previsione contenuta nel quarto comma dell'art.99 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza LA MO, per mezzo dell'avv. Antonio Florio, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art.75, comma 2, d.lgs n.159/2011 e di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 291 del 2013. In particolare, il ricorrente osserva che - stante la sospensione della misura di prevenzione a causa della sua detenzione durata per più di due anni - egli non poteva essere nuovamente sottoposto alla stessa, una volta scarcerato, senza un nuovo giudizio di rivalutazione della sua persistente pericolosità sociale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Anzitutto, il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto al capo della sentenza impugnata che ha ritenuto non applicabile al caso di specie la citata sentenza della Corte costituzionale, vertendosi in materia di misura di prevenzione irrogata prima di tale pronuncia e, quindi, di una situazione già esaurita prima di essa e non deduce nemmeno che la misura di prevenzione fosse ancora in corso al momento della pronuncia della Consulta. 3. Ciò posto, come già statuito in un caso assimilabile a quello oggetto del presente procedimento (Sez.
1. Sentenza n.42703 del 13/09/2019, Rv. 277230 - 01), va confermato che non risultano applicabili al caso i principi affermati nella sentenza n. 291 del 2013 della Corte costituzionale, che ha pronunciato 3 l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del D. Lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. La Consulta ha chiarito che resta «rimessa all'applicazione giudiziale l'individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterazione della verifica della pericolosità sociale potrà essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell'esecuzione della misura di prevenzione (si pensi al caso limite in cui la persona alla quale la misura è stata applicata si trovi a dover scontare solo pochi giorni di pena detentiva)». In altri termini, ha riconosciuto un margine di apprezzamento discrezionale nella considerazione del caso concreto nelle situazioni in cui la brevità del periodo detentivo, sofferto dal proposto, renda superflua la verifica prescritta. 3.1. Nell'interpretazione offerta da questa Corte al principio enunciato dal giudice costituzionale, si è affermato che, "In materia di sorveglianza speciale, la valutazione della sussistenza dei presupposti del reato di cui all'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non può essere effettuata alla luce dell'integrazione del quadro normativo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 - che ha introdotto la necessità di rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto nell'ipotesi di sospensione della misura causata dallo stato detentivo del medesimo - qualora l'esecuzione della misura stessa sia cessata in epoca antecedente alla suddetta pronuncia. (Sez. 1, n. 36583 del 28/03/2017, Maffi, Rv. 271400) o comunque se la risottoposizione alla misura prevenzionale e la violazione contestata siano avvenute prima dell'intervento della pronuncia di incostituzionalità. Tale statuizione, infatti, per la sua "valenza direttamente procedimentale", non può esplicare effetti immediati e diretti sulla vicenda dell'odierno ricorrente, per la quale gli obblighi scaturenti dalla misura della sorveglianza speciale devono essere individuati in relazione allo statuto normativo vigente al tempo della sottoposizione effettiva alla misura stessa, nel caso in esame antecedente di circa un anno, il che ha reso ininfluente la declaratoria della Corte costituzionale sul presupposto della violazione, costituente l'oggetto dell'imputazione a carico del sottoposto, non essendo 4 concepibile una rivalutazione della pericolosità riferito al momento quasi conclusivo dell'esecuzione della misura. 3.2. Pertanto, il tema della violazione degli obblighi, contestata con riferimento alla data della commissione del reato per cui si procede (6 luglio 2012) , non può essere delibato alla luce dell'integrazione del quadro normativo apportata dalla menzionata decisione del Giudice delle leggi. 4. Infine, non può nemmeno essere applicata al caso la nuova disciplina introdotta dalla legge 161 del 2017, in quanto la condotta ascritta al Poma, come visto, si è consumata in un periodo anteriore all'entrata in vigore della citata riforma. 5. Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 dicembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TO , con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
lette le conclusioni, ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020, del difensore avv. NT FL, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso con Annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14788 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 09/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato quella emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani in data 1 dicembre 2014 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, LA MO era stato condannato (previa concessione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva, e con la riduzione del rito) alla pena di mesi otto di reclusione. Egli, infatti, è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art.75, comma secondo, d.lgs. n.159/2011 per avere violato le prescrizioni di cui al punto 6 del decreto n.439/2007 emesso dal Tribunale di Bari il 21 novembre 2007, applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, e successivo decreto di aggravamento del 18 febbraio 2009, e, in particolare, per avere violato la prescrizione di non rincasare la sera più tardi delle 21.30 e non uscire di casa prima delle ore 06:30, senza comprovata necessità e, comunque, senza averne dato tempestiva comunicazione alla autorità di pubblica sicurezza, non essendo stato trovato nella sua abitazione sita in Andria alle ore 00:50 del 6 luglio 2012 in occasione di un controllo delle forze dell'ordine, con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 1.1. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi di gravame proposti dell'imputato e, in particolare, quello con il quale egli aveva chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, basato sulla circostanza che la misura di prevenzione applicata al MO era stata sospesa, a causa della sua detenzione, in data 3 agosto 2009 e ripristinata soltanto il giorno 17 maggio 2012, di talché essa non poteva più ritenersi efficace il 6 luglio 2012 in assenza di una rivalutazione della pericolosità sociale da parte del giudice della prevenzione in ossequio a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.191 del 2013, ritenendo non applicabile al caso di specie la disciplina introdotta dalla legge 161 del 2017. Inoltre, la Corte di appello ha evidenziato che la misura di prevenzione era anteriore alla pronuncia della Consulta e che, pertanto, ci si trovava di fronte ad una situazione già interamente esaurita prima ancora della sentenza sopra indicata. 2 La Corte di appello ha poi respinto il motivo di gravame con il quale era stato chiesto di escludere la recidiva, in considerazione dei numerosissimi e gravi precedenti dell'imputato, ritenuti concreta manifestazione della sua maggiore pericolosità; infine, ha osservato che la richiesta prevalenza delle già concesse attenuanti generiche era preclusa dalla previsione contenuta nel quarto comma dell'art.99 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza LA MO, per mezzo dell'avv. Antonio Florio, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art.75, comma 2, d.lgs n.159/2011 e di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 291 del 2013. In particolare, il ricorrente osserva che - stante la sospensione della misura di prevenzione a causa della sua detenzione durata per più di due anni - egli non poteva essere nuovamente sottoposto alla stessa, una volta scarcerato, senza un nuovo giudizio di rivalutazione della sua persistente pericolosità sociale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Anzitutto, il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto al capo della sentenza impugnata che ha ritenuto non applicabile al caso di specie la citata sentenza della Corte costituzionale, vertendosi in materia di misura di prevenzione irrogata prima di tale pronuncia e, quindi, di una situazione già esaurita prima di essa e non deduce nemmeno che la misura di prevenzione fosse ancora in corso al momento della pronuncia della Consulta. 3. Ciò posto, come già statuito in un caso assimilabile a quello oggetto del presente procedimento (Sez.
1. Sentenza n.42703 del 13/09/2019, Rv. 277230 - 01), va confermato che non risultano applicabili al caso i principi affermati nella sentenza n. 291 del 2013 della Corte costituzionale, che ha pronunciato 3 l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del D. Lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. La Consulta ha chiarito che resta «rimessa all'applicazione giudiziale l'individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterazione della verifica della pericolosità sociale potrà essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell'esecuzione della misura di prevenzione (si pensi al caso limite in cui la persona alla quale la misura è stata applicata si trovi a dover scontare solo pochi giorni di pena detentiva)». In altri termini, ha riconosciuto un margine di apprezzamento discrezionale nella considerazione del caso concreto nelle situazioni in cui la brevità del periodo detentivo, sofferto dal proposto, renda superflua la verifica prescritta. 3.1. Nell'interpretazione offerta da questa Corte al principio enunciato dal giudice costituzionale, si è affermato che, "In materia di sorveglianza speciale, la valutazione della sussistenza dei presupposti del reato di cui all'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non può essere effettuata alla luce dell'integrazione del quadro normativo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 - che ha introdotto la necessità di rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto nell'ipotesi di sospensione della misura causata dallo stato detentivo del medesimo - qualora l'esecuzione della misura stessa sia cessata in epoca antecedente alla suddetta pronuncia. (Sez. 1, n. 36583 del 28/03/2017, Maffi, Rv. 271400) o comunque se la risottoposizione alla misura prevenzionale e la violazione contestata siano avvenute prima dell'intervento della pronuncia di incostituzionalità. Tale statuizione, infatti, per la sua "valenza direttamente procedimentale", non può esplicare effetti immediati e diretti sulla vicenda dell'odierno ricorrente, per la quale gli obblighi scaturenti dalla misura della sorveglianza speciale devono essere individuati in relazione allo statuto normativo vigente al tempo della sottoposizione effettiva alla misura stessa, nel caso in esame antecedente di circa un anno, il che ha reso ininfluente la declaratoria della Corte costituzionale sul presupposto della violazione, costituente l'oggetto dell'imputazione a carico del sottoposto, non essendo 4 concepibile una rivalutazione della pericolosità riferito al momento quasi conclusivo dell'esecuzione della misura. 3.2. Pertanto, il tema della violazione degli obblighi, contestata con riferimento alla data della commissione del reato per cui si procede (6 luglio 2012) , non può essere delibato alla luce dell'integrazione del quadro normativo apportata dalla menzionata decisione del Giudice delle leggi. 4. Infine, non può nemmeno essere applicata al caso la nuova disciplina introdotta dalla legge 161 del 2017, in quanto la condotta ascritta al Poma, come visto, si è consumata in un periodo anteriore all'entrata in vigore della citata riforma. 5. Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 dicembre 2022.