Sentenza 26 giugno 2009
Massime • 1
Integra il reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato (art. 316 ter, comma primo, cod. pen.), nel quale resta assorbito il delitto di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico, l'indebito conseguimento di una tariffa agevolata per l'erogazione di un servizio svolto dalla P.A. (Fattispecie relativa al conseguimento di una tariffa agevolata sulla base di falsa attestazione da parte dell'agente circa il reddito personale e quello familiare in cui la S.C. ha escluso il raggiungimento della soglia di rilevanza penale prevista dal secondo comma dell'art. 316 ter cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2009, n. 31909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31909 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 26/06/2009
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1393
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 2780/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON TI nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 5-11-08 dalla Corte di appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. FERRUA Giuliana;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 22-11-07 il Tribunale di Genova dichiarava ON NZ responsabile di due episodi di falso ex art. 483 c.p., n. 2 perché in due istanze, volte ad ottenere l'abbonamento mensile A.T.M. a tariffa agevolata per lavoratori a reddito limitato residenti nel comune di Genova, effettuava dichiarazioni inveritiere circa il reddito personale e famigliare (fatti del 15-9-04 e del 5-9- 05): con la continuazione e le attenuanti generiche lo condannava a pena ritenuta di giustizia. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello con pronuncia 5-11-08, avverso la quale l'imputato ha proposto ricorso per cassazione secondo quanto segue.
1 - Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi escusso un teste, CU VI, dipendente dell'ATM, neppure genericamente indicato dal P.M. nella lista depositata.
2 - Vizio di motivazione;
travisamento di una prova.
Al proposito si è assunto che la copia delle schede reddituali, alle quali avevano avuto riguardo i giudici di merito, non erano con certezza riferibili al ricorrente.
3 - Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa considerazione che le dichiarazioni del prevenuto non erano destinate a provare la rispondenza al vero dei dati reddituali, essendo necessari ulteriori accertamenti.
La Corte osserva.
Il primo motivo è infondato.
Il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuove prove, previsto dall'art. 507 c.p.p., anche in relazione a quei mezzi che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto;
al contempo va rilevato che la mancata indicazione da parte del P.M. nella lista testimoniale di cui all'art. 468 c.p.p. del nome della persona da escutere non comporta una violazione dei diritti della difesa ne si traduce in presentazione di testimoni "a sorpresa" ove, in detta lista, si faccia riferimento ad un rappresentante o dipendente della persona offesa, essendo altresì possibile esaminare, in luogo del soggetto nominativamente indicato, un altro avente siffatta qualifica (si veda: Cass., 17-10-06 n. 41281 Rv. 234907; Cass. 25-9-07 n. 38501 Rv. 237948). La censura sub 2 si risolve in apodittiche affermazioni di fatto, in contrasto con quanto evidenziato nel provvedimento impugnato. L'ulteriore denuncia è infondata.
Invero il privato, nel rilasciare alla pubblica amministrazione dichiarazioni autocertificative ai sensi del D.P.R n. 445 del 2000, art. 76 si assume la responsabilità giuridica della veridicità di quanto dichiarato ne' incide che, successivamente, l'autorità amministrativa, possa ed anzi sia tenuta ad effettuare controlli. Tanto puntualizzato va, peraltro, riconosciuto che le false attestazioni sul proprio reddito e su quello famigliare rese al fine di ottenere una tariffa agevolata nell'ambito di un servizio svolto dalla pubblica amministrazione - ed in particolare un abbonamento mensile A.T.M. a prezzo ridotto - sono sussumibili nella figura delittuosa di cui all'art. 316 ter c.p. e non già in quella prevista dall'art. 483 c.p.; all'uopo si ritiene che il termine "erogazioni" enunciato nella citata disposizione debba intendersi come comprensivo, sia di somme versate dall'ente pubblico, sia di somme non richieste o richieste in misura minore per servizi resi da detto ente. D'altro canto, nel caso concreto non risulta raggiunta la soglia di rilevanza penale posta all'art. 316 ter c.p., comma 2 concernente l'entità del beneficio conseguito.
All'uopo va ribadito che il reato di falsità ideologica commesso dal privato è ricompreso in quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche descritto dall'art. 316 ter c.p., il quale contiene in sè tutti gli elementi costitutivi del primo, configurandosi come fattispecie astratta complessa (si veda: Cass. S.U. 19-4-07 n. 16568 Rv. 235962); tale situazione si verifica anche con riguardo all'ipotesi in cui, stante il mancato superamento della soglia minima del valore economico del beneficio, il fatto integri una mera violazione amministrativa: infatti, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 9 il principio secondo cui la norma speciale prevale su quella generale trova applicazione anche in caso di concorso fittizio tra norme penali ed amministrative (Cass. 31-5-07 n. 28665 Rv. 237115; Cass. 26-6-07 n. 30155 Rv. 236804). In conclusione, per le svolte argomentazioni, i fatti addebitati all'ON devono essere qualificati ai sensi dell'art. 316 c.p., comma 2 ter, con conseguente declaratoria che gli stessi non sono previsti dalla legge come reato.
P.Q.M.
La Corte, qualificati gli addebiti ai sensi dell'art. 316 ter c.p., comma 2, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Ordina trasmettere perciò gli atti al Prefetto di Genova per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2009