Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2000, n. 1492
CASS
Sentenza 6 aprile 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di gestione dei rifiuti, alle attività soggette alla procedura semplificata di iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (art. 30, commi 16 e 16 bis del d. lg. N. 22 del 1997), si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento, qualora i rifiuti vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero; ciò in virtù della previsione dell'art. 33, comma 11 del d.lg. cit., la quale sancisce un c.d. principio di "effettività" che vale non soltanto per il soggetto che svolge l'attività di recupero, ma anche per chi raccoglie e trasporta i rifiuti destinati al recupero. Grava pertanto sul trasportatore l'obbligo di avviare i rifiuti ad un impianto abilitato al recupero, anche se tale obbligo non si spinge fino ad un'assunzione di responsabilità penale (se non sulla base dei principi generali in tema di concorso di reato) per il risultato finale delle operazioni di riciclaggio e recupero svolte dal gestore dell'impianto.

In tema di gestione dei rifiuti il soggetto regolarmente iscritto all'Albo delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi (ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 22 del 1997 e 12 del D.M. 406 del 1998)deve, nell'ipotesi in cui intenda svolgere attività di raccolta e trasporto dei rifiuti "effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero", procedere anche all'iscrizione in forma semplificata (ex artt. 30, comma 16, del D.Lgs. 22 e 13 del D.M. 406 del 1998), ciò per la netta separazione sussistente fra le due procedure, correlate ad attività per le quali l'ordinamento richiede forme diverse di controlli. In difetto di tale diversa iscrizione si configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 1997.

Il trasporto di rifiuti effettuato con mezzi la cui utilizzazione non è stata comunicata all'atto dell'iscrizione nell'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, deve ritenersi svolto in violazione dei requisiti, delle condizioni e delle prescrizioni richiamate nell'atto abilitativo; conseguentemente tale comportamento integra la violazione dell'art. 51, comma 4,, del D.Lgs. 22 del 1997; ciò in quanto l'iscrizione è strettamente connessa alla categoria di inquadramento ed ai mezzi di trasporto utilizzati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2000, n. 1492
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1492
    Data del deposito : 6 aprile 2000

    Testo completo