Sentenza 6 aprile 2000
Massime • 3
In tema di gestione dei rifiuti, alle attività soggette alla procedura semplificata di iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (art. 30, commi 16 e 16 bis del d. lg. N. 22 del 1997), si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento, qualora i rifiuti vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero; ciò in virtù della previsione dell'art. 33, comma 11 del d.lg. cit., la quale sancisce un c.d. principio di "effettività" che vale non soltanto per il soggetto che svolge l'attività di recupero, ma anche per chi raccoglie e trasporta i rifiuti destinati al recupero. Grava pertanto sul trasportatore l'obbligo di avviare i rifiuti ad un impianto abilitato al recupero, anche se tale obbligo non si spinge fino ad un'assunzione di responsabilità penale (se non sulla base dei principi generali in tema di concorso di reato) per il risultato finale delle operazioni di riciclaggio e recupero svolte dal gestore dell'impianto.
In tema di gestione dei rifiuti il soggetto regolarmente iscritto all'Albo delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi (ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 22 del 1997 e 12 del D.M. 406 del 1998)deve, nell'ipotesi in cui intenda svolgere attività di raccolta e trasporto dei rifiuti "effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero", procedere anche all'iscrizione in forma semplificata (ex artt. 30, comma 16, del D.Lgs. 22 e 13 del D.M. 406 del 1998), ciò per la netta separazione sussistente fra le due procedure, correlate ad attività per le quali l'ordinamento richiede forme diverse di controlli. In difetto di tale diversa iscrizione si configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 1997.
Il trasporto di rifiuti effettuato con mezzi la cui utilizzazione non è stata comunicata all'atto dell'iscrizione nell'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, deve ritenersi svolto in violazione dei requisiti, delle condizioni e delle prescrizioni richiamate nell'atto abilitativo; conseguentemente tale comportamento integra la violazione dell'art. 51, comma 4,, del D.Lgs. 22 del 1997; ciò in quanto l'iscrizione è strettamente connessa alla categoria di inquadramento ed ai mezzi di trasporto utilizzati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2000, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato ACQUARONE Presidente del 06/04/2000
1. Dott. Aldo S. RIZZO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Nicola QUITADAMO " N. 1492
3. Dott. Alfredo M. LOMBARDI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Aldo FIALE " N. 1959/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara
avverso l'ordinanza 06/12/1999 pronunziata dal Tribunale per il riesame di Pescara nei confronti di:
PA EL, n. ad Isola del Liri l'08/09/1959
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. G. IZZO Che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, Avv. Piermaria DE CESARIS, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con decreto 16.11.1999 il GIP. del Tribunale di Pescara disponeva il sequestro preventivo di alcuni mezzi di trasporto della s.n.c. "Autotrasporti TA SO & figli", ipotizzando nei confronti di TA EL, rappresentante legale della società, i reati di:
- effettuazione, dal 2.1.1998 al 16.12.1998, di n. 570 trasporti di rifiuti speciali, consistenti in fanghi provenienti da industria cartaria, per un totale di Kg. 17.589.740, dalla cartiera di provenienza ad impianti di raccolta e stoccaggio gestiti da tale Di IG RI (responsabile della s.a.s. "Valpescara Lombricoltura") e non autorizzati, senza preventivamente verificare se l'attività svolta dal Di IG fosse conforme, sotto il profilo amministrativo, alle prescrizioni degli artt. 27, 28, 31 e 33 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22;
- effettuazione dei trasporti anzidetti in mancanza della prescritta iscrizione o comunque comunicazione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento (art. 51, 1^ comma, D.Lgs. 5.2.1997, n. 22).
Il Tribunale di Pescara, con ordinanza 6.12.1999, accoglieva l'istanza di riesame proposta nell'interesse del TA e disponeva il dissequestro e la restituzione dei mezzi.
Ravvisava il Tribunale l'assenza "di un fumus idoneo a sostenere la disposta misura" ponendo in rilievo che:
- la Giunta della Regione Abruzzo, con delibera n. 6143 del 16.11.1993, aveva autorizzato la s. a. s. "Valpescara Lombricoltura a realizzare un impianto di rifiuti "fanghi di cartiere", sicché ben poteva "darsi credito alla tesi difensiva circa il diligente affidamento (dell'indagato) sulla documentazione esibita dal gestore della discarica;
- gli accertamenti tecnici disposti dal P.M. avevano evidenziato, nei campioni prelevati presso la discarica del Di IG, valori incompatibili con il recupero, ma non si può richiamare il principio della "effettività del recupero" per farne discendere un'ipotesi di responsabilità oggettiva per chiunque abbia conferito, come il TA, rifiuti oggettivamente recuperabili in una discarica che poi sia venuta meno all'impegno del recupero;
- la s.n.c. "Autotrasporti TA SO & figli" è iscritta all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti dal 27.11.1997 e, nel gennaio 1998, ha inviato alla Sezione regionale del Lazio rituale comunicazione di inizio attività ex art.33 del D.Lgs. n. 22/1997, con successivo decreto di iscrizione sezionale del 7.9.1999: la stessa società, pertanto, risulta autorizzata al trasporto per conto terzi dei rifiuti speciali non pericolosi;
- "eventuali irregolarità od incompletezze negli atti di rilievo amministrativo o nella loro successiva osservanza (forse rilevanti ai sensi del 4^ e non del 1^ comma dell'art. 51 del D.Lgs. n. 22/1997) risultano fuori dello spettro della contestazione,
sicché non si configura l'ipotesi di confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto prevista dall'art. 53, 2^ comma, dello stesso D.Lgs. n.22/1997 per il trasporto - traffico illecito di rifiuti.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, il quale - sotto il profilo della violazione di legge - ha eccepito quanto segue:
a) nel giudizio di riesame relativo a misura cautelare reale non è consentito verificare la sussistenza del fatto - reato, ma solo accertare se il fatto contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di reato, in termini di sommarietà e provvisorietà propri della fase delle indagini preliminari. Tale principio sarebbe stato violato nella specie, avendo il Tribunale negato la sussistenza del "fumus criminis" sulla base di un apprezzamento della fondatezza dell'accusa basato su una verifica propria del giudice della cognizione (credito riconosciuto alla tesi difensiva circa il diligente affidamento dell'indagato sulla documentazione esibita dal gestore della discarica);
b) nell'ipotesi in cui un soggetto intenda svolgere attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati al riciclaggio ed al recupero, questi è coinvolto nel ciclo di gestione ed ha l'obbligo di verificare la "effettività del recupero";
e) il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente le norme che disciplinano l'iscrizione all'Albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti, facendo incongruo riferimento all'art. 33, 1^ comma, del D.Lgs. n. 22/1997. Nel caso in esame, invece, la fase di gestione di riferimento è quella della raccolta e del trasporto di rifiuti che si assumono avviati in modo effettivo al riciclaggio o recupero, sicché la disciplina applicabile sarebbe quella di cui ai commi 16 e 16 bis dell'art. 30 dello stesso D.Lgs. (in relazione alla quale l'iscrizione risulterebbe successiva all'epoca di commissione dei fatti contestati);
d) il Tribunale, infine, dopo avere comunque ipotizzato la configurabilità di fattispecie riconducibili all'art. 51, 4^ comma, del D.Lgs. n. 22/1997, avrebbe erroneamente escluso l'ipotesi di confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto, prevista dall'art. 53 cpv. Tale norma, al contrario, nel fare riferimento al trasporto illecito di cui all'art. 51, non distingue tra le previsioni dei commi 1 e 4, con la conseguenza che la confisca opera anche nell'ipotesi di semplice inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni. Il difensore dell'indagato ha depositato due successive memorie difensive (in data 20 e 30.3.2000) con le quali ha puntualmente confutato le eccezioni del P.M. ricorrente.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito specificati.
1. I rapporti tra le procedure di iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rispettivamente previste ai commi 4 e 16 dell'art. 30 del D.Lgs. 5.2. 1997, n. 22. L'art. 51, 1^ comma, del D.Lgs. n. 22/1997 (come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 8.11.1997, n. 389) prevede quale illecito penale l'attività di trasporto di rifiuti "in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione". Ai sensi dell'art. 30, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 22/1997 (come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 9.12.1998, n.426), devono iscriversi all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (fra le altre) le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi". L'iscrizione, valida per tutto il territorio nazionale, deve essere rinnovata ogni cinque anni e - per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti - sostituisce l'autorizzazione.
Il D.M. 28.4.1998, n. 406, che regolamenta il procedimento di iscrizione all'Albo (articolato in Sezioni regionali istituite presso le Camere di commercio dei capoluoghi di Regione) è incentrato:
- sulla ricognizione delle attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione (art. 8);
- sulla divisione in categorie e classi delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione (art. 9);
- sulla individuazione di requisiti e condizioni di natura sia personale (art. 10) sia tecnica (art. 11).
Esso prevede cinque categorie di iscrizione per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti: le categorie 1, 4 e 5 riguardano dette attività relative a rifiuti avviati ad operazioni sottoposte al regime ordinario di autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/1997; le categorie 2 e 3, invece, riguardano dette attività relative a rifiuti sottoposti al regime semplificato, individuati ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.22/1997 ed avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo.
I requisiti che le imprese di trasporto debbono possedere in termini di dotazioni strumentali e di addetti, nonché gli importi e le modalità per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria - per l'iscrizione nelle predette categorie e classi, sono stati determinati dal Comitato Nazionale dell'Albo gestori, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 406/1998, con deliberazione 17.12.1998, n. 2..
Secondo l'art. 12 del D.M. n. 406, il procedimento di iscrizione si avvia su domanda dell'interessato, presentata alla Sezione regionale nel cui territorio è stabilita la sede legale dell'impresa e la Sezione, entro 90 giorni dalla ricezione, deve concludere l'istruttoria e deliberare sull'accoglimento o sul rigetto. In caso di accoglimento, l'interessato, entro il termine di decadenza di 90 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, è tenuto a presentare la garanzia finanziaria di cui all'art. 14 a favore dello Stato e la Sezione deve deliberare sulla congruità della garanzia entro 45 giorni dalla presentazione della stessa.
Lo stesso art. 30 del D.Lgs. n. 22/1997 prevede, poi, al comma 16 - per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'art. 33 ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero - una procedura semplificata di iscrizione all'Albo, mediante comunicazione di inizio attività alla Sezione regionale territorialmente competente, da rinnovarsi ogni due anni, corredata da dettagliata relazione dalla quale devono risultare determinate e tassative informazioni, con esonero dalla presentazione di garanzie finanziarie.
La questione di diritto che sorge in relazione al ricorso in esame riguarda il quesito se il soggetto regolarmente iscritto in via ordinaria (ai sensi degli artt. 30, 4^ comma, del D.Lgs. n. 22/1997 e 12 del D.M. 28.4.1998, n. 406) debba, nell'ipotesi in cui intenda svolgere attività di raccolta e trasporto dei rifiuti effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, procedere anche all'iscrizione in forma semplificata (ai sensi degli artt. 30, commi 16 e 16 bis, del D.Lgs. n. 22/1997 e 13 del D.M. 28.4.1998, n. 406), ovvero se, in tal caso, l'esperimento di detta ulteriore procedura, attraverso la comunicazione biennale da essa prevista, sia superflua. Nel senso della superfluità potrebbe concludersi qualora si dimostrasse che si è in presenza di procedimenti - sovrapponibili tra loro, quanto ai presupposti ed agli elementi di valutazione da portare al vaglio della P.A., dei quali uno (quello da attivarsi mediante semplice comunicazione) rappresenti una opzione rispetto all'altro per mere ragioni di semplificazione amministrativa, in considerazione della minore importanza degli interessi coinvolti. Una conclusone siffatta, pero, resta senz'altro esclusa dal raffronto delle rispettive discipline, che evidenzia - al contrario - la netta separazione delle due procedure, correlate ad attività per le quali l'ordinamento richiede forme diverse di controlli. Le notizie che devono essere fornite nei due casi, per ottenere l'iscrizione, sono diverse, essendo previsto - per la domanda in via ordinaria - "un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla Sezione regionale competente, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti ed ogni altra notizia utilè e - per l'iscrizione in via agevolata - "un foglio notizie per ogni categoria per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla Sezione regionale competente, nel quale sono indicati la quantità, la natura, l'origine, la destinazione dei rifiuti, la frequenza media della raccolta e i mezzi utilizzati". La diversità delle notizie richieste si spiega con l'esigenza di consentire alla P.A. un controllo riguardante non soltanto l'idoneità tecnica dell'azienda ad effettuare le operazioni di raccolta e trasporto, ma anche le modalità di svolgimento nonché la reale provenienza e destinazione dei rifiuti destinati al recupero. A tale esigenza si correla, altresì, la previsione della necessità della reiterazione biennale della comunicazione, a fronte del rinnovo quinquennale previsto dal 4^ comma dell'art. 30.
Elementi di conferma alla non - sovrapponibilità delle due procedure si ricavano dalla Circolare 31.12.1999, n. 8563 del Comitato Nazionale dell'Albo gestori, nei punti in cui viene in essa specificato che "nel caso in cui un'impresa intenda iscriversi contemporaneamente per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti individuati ed avviati al recupero con procedura semplificata ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997, dovrà disporre della dotazione minima prevista per ciascuna delle suddette attività. Allo stesso modo, se un'impresa già iscritta con procedura ordinaria intenda, successivamente, iscriversi anche con procedura semplificata, dovrà dimostrare di possedere i requisiti minimi richiesti per la nuova categoria e classe di iscrizione oltre ed in aggiunta ai requisiti minimi già posseduti per la categoria e classe per la quale risulta iscritto".
Non appaiono, invece, coerenti con il sistema di separazione dianzi delineato le ulteriori specificazioni della Circolare, secondo le quali le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria possono anche raccogliere e trasportare, con la stessa iscrizione, i rifiuti avviati al riutilizzo in modo effettivo ed oggettivo, purché la quantità globale risultante dalle due attività non superi i limiti quantitativi della classe di appartenenza e i rifiuti avviati al recupero siano della stessa natura e tipologia di quelli previsti dal provvedimento di iscrizione. Qualora, invece, la quantità di rifiuti complessivamente raccolta e trasportata dovesse eccedere i limiti quantitativì della classe di iscrizione, l'interessato potrà o richiedere il passaggio ad una classe superiore oppure iscriversi nella categoria riguardante l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti destinati al riutilizzo (purché però sia comunque in possesso della dotazione minima prevista per ciascuna delle due attività).
Trattasi di considerazioni che non possono essere condivise, poiché si pongono al di fuori del sistema delineato dalla legge, rivolto - come si è detto - a consentire alla P.A. un controllo riguardante non soltanto l'idoneità tecnica dell'azienda ad effettuare le operazioni di raccolta e trasporto, ma anche le modalità di svolgimento nonché la reale provenienza e destinazione dei rifiuti destinati al recupero. In detto sistema non si rinvengono riscontri per affermare l'equivalenza degli elementi richiesti per le due forme di iscrizione e per la loro validità.
2. I requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'Albo I requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'Albo sono stabiliti, come si è detto, dagli artt. 10 e 11 del D.M. 28.4.1998, n. 406: trattasi di fatti e qualità soggettive (compresa l'idoneità
tecnica) relative all'impresa ed alle persone del titolare e del responsabile tecnico.
A norma del successivo art. 12, costituiscono poi elementi essenziali della domanda di iscrizione tanto l'allegazione di notizie relative alla categoria in cui si chiede di essere iscritti, quanto l'indicazione dei mezzi da utilizzare per il trasporto. Il 3^ comma dell'art. 12 prescrive infatti che:
"Le imprese che intendono effettuare attività di raccolta trasporto di rifiuti devono corredare la domanda di iscrizione di cui al comma 2 con la seguente, ulteriore, documentazione:
a) attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
b) copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto;
c) titolo autorizzativo al trasporto di cose, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché documentazione relativa all'abilitazione ADR, ove prescritta;
d) documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni".
L'iscrizione trae contenuto proprio da queste indicazioni ed è strettamente connessa alla categoria di inquadramento ed ai mezzi di trasporto utilizzati. Ne consegue che il trasporto effettuato con mezzi la cui utilizzazione non è stata comunicata deve ritenersi svolto in violazione di requisiti e condizioni richiesti dall'iscrizione e delle prescrizioni "richiamate" nell'atto abilitativo, sicché un comportamento siffatto è penalmente sanzionato dall'art. 51, comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997. 3. L'iscrizione e l'inizio dell'attività
Nelle ipotesi di iscrizione con procedura ordinaria, l'art. 33, 1^ comma, del D.Lgs. n. 22/1997 prevede che, a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo essere intrapreso "decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente" (che potrà eventualmente disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività).
Nelle ipotesi di iscrizione con procedura semplificata, invece, l'art. 30 del D.Lgs. in questione delinea, ai commi 16 e 16 bis, un meccanismo diverso, prescrivendo che le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sono iscritte all'Albo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione inizio attività, a cura delle Sezioni regionali che ne danno "comunicazione al Comitato Nazionale, alla Provincia territorialmente competente ed all'interessato". Nulla dispone espressamente la legge circa il momento in cui l'impresa di raccolta e trasporto può iniziare la sua attività, ma deve ritenersi che essa non possa comunque essere avviata prima dell'iscrizione (anche se questa non intervenga nel prescritto termine di 10 giorni) e che non possa prescindere dall'iscrizione effettiva.
La Sezione regionale, a sua volta, non può inibire l'inizio ma soltanto la prosecuzione dell'attività, qualora accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti (art. 13, comma 7, del D.M. n. 406/1998).
4. La destinazione dei rifiuti al reimpiego in modo "effettivo ed oggettivo"
L'art. 33, comma 11, del D.Lgs. n. 22/1997 prevede che alle attività sottoposte alla procedura semplificata "si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i. rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero".
La norma sancisce il c.d. "principio di effettivita", che vale non soltanto per il soggetto che svolge l'attività di recupero, ma anche per chi - raccogliendo e trasportando i rifiuti destinati al recupero - invoca il regime previsto per lo svolgimento di tale attività, come confermato dal comma 16 dell'art. 30, ove si fa riferimento ad attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33 ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero. Grava pertanto sul trasportatore l'obbligo di avviare i rifiuti ad un impianto abilitato al recupero, ma tale obbligo - in mancanza di un'espressa previsione sanzionatoria (non rinvenibile nell'art. 51 - non si spinge fino ad una assunzione di responsabilità penale (se non sulla base dei principi generali in materia di concorso nel reato) per il risultato finale delle operazioni di riciclaggio e recupero svolte dal gestore dell'impianto.
5. La confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto prevista dal 2^ comma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 22/1997 Il 2^ comma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 22/1997 dispone che la confisca del mezzo di trasporto segue obbligatoriamente alla sentenza di condanna (fra l'altro) per i reati relativi "al trasporto illecito di cui agli artt. 51 e 52, comma 3" sicché la misura di sicurezza si applica anche "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni" (art. 51, 4^ comma) sull'essenziale rilievo che la disposizione che la prevede contiene un riferimento totale all'art. 51, senza operare alcuna distinzione.
6. I limiti dell'accertamento incidentale demandato al Tribunale del riesame.
Alla stregua della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro:
- la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Cass., Sez. Un., 7.11.1992, ric. Midolini);
- "l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze, processuali ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass., Sez. Un., 29.1.1997, n. 23, ric. P.M. in proc. Bassi e altri).
7. La fattispecie in esame
Alla stregua dei principi dianzi enunciati, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame il Tribunale di Pescara:
- ha omesso completamente di valutare - con puntuale riferimento ai limiti temporali della contestazione (dal 2.1.1998 al 16.12.1998) - i rapporti tra l'iscrizione all'Albo in via ordinaria (ai sensi degli artt. 30, 4^ comma del D.Lgs. n. 22/1997 e 12 del D.M. 28.4.1998, n. 406) della s.n.c. "Autotrasporti TA SO &
figli" e la necessità di iscrizione anche in forma semplificata (ai sensi degli artt. 30, commi 16 e 16 bis, del D.Lgs. n. 22/1997 e 13 del D.M. 28.4.1998, n. 406);
- non ha proceduto all'individuazione, alla stregua dei risultati della verifica di cui sopra, del momento in cui l'impresa di raccolta e trasporto poteva iniziare la sua attività (data di effettiva iscrizione in seguito all'esperimento della procedura in forma semplificata);
- ha omesso completamente di valutare, altresì quali mezzi di trasporto (tra quelli assoggettati a sequestro) fossero stati effettivamente autorizzati all'esercizio dell'attività;
- ha erroneamente ritenuto che, "nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni, punite ai sensi dell'art. 51, 4^ comma, del D.Lgs. n.22/1997, non operi la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto utilizzati, di cui al 2^ comma dell'art. 53.
Per tutte le argomentazioni dianzi svolte l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio - per nuova delibazione - al Tribunale di Pescara, il quale si atterrà, nel nuovo giudizio, ai principi di diritto dianzi enunciati.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127, 325 e 623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2000