Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2655
CASS
Sentenza 23 febbraio 2001

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Qualora una società commerciale, tanto in veste di attrice, quanto di convenuta, sia stata esattamente identificata nei suoi elementi essenziali - tra i quali particolarmente la denominazione, e, all'occorrenza, la sede - ,l'individuazione dell'organo che ne abbia la rappresentanza in giudizio non può costituire oggetto di indagine da parte del giudice ove la controparte non abbia dedotto, ne' dagli atti risulti, alcun elemento idoneo a dimostrare la mancanza, in chi ha conferito la procura alle liti, del relativo potere in base all'ordinamento interno dell'ente.

La società che proponga l'impugnazione della sentenza emessa nei confronti di altra società, alla quale la prima si affermi succeduta "in universum ius" a seguito di fusione per incorporazione, deve provare siffatta qualità se questa sia contestata. Al contrario, tale prova non è richiesta se il fatto non sia contestato ovvero se l'altra parte lo consideri espressamente come accertato. (Nella specie, l'appellato aveva solo dedotto la mancata prova della esistenza di una procura rilasciata dalla società incorporante al soggetto che nell'atto di appello se ne era dichiarato procuratore, senza eccepire il difetto di legittimazione ad impugnare in capo alla società).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2655
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2655
    Data del deposito : 23 febbraio 2001

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