CASS
Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
Massime • 1
La rinnovazione istruttoria in grado di appello, in quanto volta, in conformità alla nozione di istruzione dibattimentale recepita dall'art. 496, comma 1, cod. proc. pen., all'assunzione di prove orali, il cui oggetto deve essere ricompreso nelle specifiche previsioni di cui all'art. 187 cod. proc. pen., non può consistere, ove funzionale alla rivalutazione della credibilità dei testimoni escussi in primo grado, nella sola acquisizione di certificati del casellario giudiziario e di sentenze.
Commentario • 1
- 1. Art. 187 c.p.p. - Oggetto della provahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2023, n. 8395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8395 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC UG, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/11/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la memoria difensiva dell'Avv. DANIEL GIUDICE, difensore di CU UG;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ES TI, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. ES ROMANA LANDI, difensore della parte civile RU VE, che si è associata alle richieste del Sostituto Procuratore generale e che ha depositato conclusioni scritte e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/11/2021, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 13/10/2016 del Tribunale di Roma di condanna di UG CU per i reati di violenza privata ai danni di VE RU e di ricettazione di un ciclomotore. Premesso che il Tribunale di Roma aveva prosciolto l'imputato dai reati di tentata lesione personale ai danni di LE CI (madre di VE RU) e di lesione personale ai danni di TY RU (sorella di VE RU), secondo i capi d'imputazione, il CU era imputato: al capo a), dei reati di cui agli artt. Penale Sent. Sez. 2 Num. 8395 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 14/02/2023 81, secondo comma, 610, 56 e 582, e 582 cod. pen., perché, «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di costringere RU VE, a lui legata da un rapporto sentimentale, a proseguire l'attività di prostituzione intrapresa, le usava violenza e minaccia;
in particolare, in più occasioni nei mesi di maggio, giugno e luglio, la percuoteva ripetutamente e la minacciava di usare violenza nei confronti dei suoi figli minori, nati da precedenti unioni;
in data 7 agosto 2014, dapprima la minacciava a voce e per telefono di darle fuoco alla casa e di "levare i reni a ES (figlia della RU) per venderli", successivamente si recava presso l'abitazione della BR munito di taniche di benzina e di accendino e cospargeva di carburante CI LE, madre convivente della BR, ponendo in essere atti idonei diretti in modo univoco a darle fuoco utilizzando l'accendino in suo possesso, non riuscendo nel proprio intento per l'intervento di RU TY, figlia della CI e sorella della BR VE, la quale si poneva a difesa della madre e per tale ragione veniva percossa riportando lesioni personali consistite in "escoriazione braccio destro dolorabilità 4° dito mano sinistra" giudicate guaribili in gg.
5. In Roma dal maggio 2014 al 7 agosto 2014»; al capo b), del reato di cui all'art. 648 cod. pen., perché «acquistava o comunque riceveva da persona ignota il ciclomotore marca Kimko avente telaio n. LC2U62001A11000195 provento di furto in danno di SS ET denunciato in data 1° agosto 2014. Acc.to in Roma il 7 agosto 2014». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, UG CU, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 63, 64, 195 e 210 dello stesso codice, l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione con riguardo alla «mancata considerazione della persona offesa e parte civile costituita RU VE quale concorrente nel reato di ricettazione di cui al capo b) di imputazione e conseguente attribuzione alla stessa dello status di indagata». Il ricorrente sostiene che VE RU, nel corso del proprio esame testimoniale all'udienza dibattimentale del 19 febbraio 2015, aveva reso dichiarazioni auto-indizianti di un proprio concorso col CU nel reato di ricettazione, quanto meno a titolo di dolo eventuale, o del reato di riciclaggio, giacché aveva dichiarato che il 7 agosto 2014 il CU «me se presenta con un motorino rubato, un Kimco nero, obbligandomi a mettere la targa di mia madre [...] e lui se n'è andato» e, altresì, rispondendo alla domanda del pubblico ministero se fosse stata proprio lei ad apporre la targa al ciclomotore, che «Sì. L'ho fatto [...] 2 Lui è salito sul Majestic e se n'è andato. La sera è ritornato e ha trovato la targa al motorino». Il ricorrente deduce perciò che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Roma, il Tribunale di Roma, a norma dell'art. 63 cod. proc. pen., avrebbe dovuto interrompere l'esame di VE RU, avvisandola che si sarebbero potute svolgere indagini nei suoi confronti e invitandola a nominare un difensore, che la stessa VE RU avrebbe dovuto essere esaminata non come testimone ma come indagata per un reato connesso o collegato a quello di ricettazione a lui contestato, e che, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., le dichiarazioni della stessa RU avrebbero dovuto essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermassero l'attendibilità e non potevano essere poste, da sole, a fondamento dell'affermazione della propria responsabilità per il reato di ricettazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 194 e 236 dello stesso codice, l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione con riguardo alla «mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale subordinata all'acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti delle persone offese RU TY, CI LE, nonché della sola parte civile costituita RU VE». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma abbia rigettato il proprio motivo di appello con il quale aveva dedotto la nullità delle ordinanze del 29 maggio 2015 e del 3 marzo 2016 con le quali il Tribunale di Roma aveva rigettato le proprie richieste di acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti delle persone offese TY RU ed LE CI nonché della persona offesa e parte civile VE RU, e aveva chiesto la parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di acquisire i predetti certificati, rappresentando che, posto che i principali elementi accusatori nei propri confronti erano costituiti dalle dichiarazioni rese dalle menzionate persone offese e che, nel corso del dibattimento, era emerso che le stesse erano state condannate per il reato di rapina commesso in concorso tra loro, la richiesta acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti «avrebbe permesso di procedere a quel più penetrante rigoroso vaglio delle dichiarazioni rese dalle denuncianti, saggiandone approfonditamente la credibilità soggettiva delle affermazioni e l'attendibilità intrinseca del racconto, essendo peraltro la Sig.ra RU VE [...] portatrice in via esclusiva di pretese economiche nel [...] procedimento contrapposte a quelle del ricorrente e non potendosi pertanto ignorare che la stessa potrebbe essere stata precedentemente tratta in arresto e condannata per uno (o in ipotesi anche più) reati contro il patrimonio». 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla parte di tale motivo con la quale viene posta la questione della valenza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa VE RU in conseguenza dell'asserita configurabilità, nei confronti della stessa e a seguito delle sue dichiarazioni, della qualità di persona indiziata di concorso, con il CU, nel reato di ricettazione del ciclomotore, appare del tutto corretta, sul piano sia logico sia giuridico, la motivazione della Corte d'appello di Roma, la quale, dopo avere esattamente ricordato che il delitto di ricettazione ha natura di reato istantaneo, consumandosi nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa di provenienza delittuosa, senza che, quindi, possano assumere rilevo condotte successive alla ricezione della stessa cosa (tra le tante: Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Silvestri, Rv. 279969-01), ha correttamente ritenuto che, sulla base delle dichiarazioni rese da VE RU - la quale aveva riferito che il CU si era recato presso la sua abitazione alla guida del ciclomotore, del quale, perciò, aveva già precedentemente ottenuto il possesso - la responsabilità penale per la ricettazione dello stesso ciclomotore dovesse pertanto concentrarsi esclusivamente in capo al CU, senza che, dalla medesime predette dichiarazioni, potessero, perciò, ritenersi emergere indizi di un concorso della RU con il CU nella ricettazione del ciclomotore. Quanto alla parte di tale motivo con la quale viene posta la questione della valenza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa VE RU in conseguenza dell'asserita configurabilità, nei confronti della stessa e a seguito delle sue dichiarazioni, della qualità di persona indiziata del reato di riciclaggio, per avere apposto sul ciclomotore provento di furto la targa del ciclomotore della madre LE CI, si deve osservare come, sulla base delle dichiarazioni della predetta RU, la Corte d'appello di Roma avesse ritenuto che la stessa risultava «essere stata costretta con le usuali minacce e violenze» ad applicare sul motoveicolo ricettato dal CU la targa del motoveicolo appartenente alla madre, con la conseguenza che, essendo configurabile l'immediata applicazione di una scriminante, non ricorrevano gli estremi per ritenere la sussistenza, in capo alla dichiarante, della sostanziale qualità di indagata per il reato di riciclaggio. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. L'art. 236 cod. proc. pen. stabilisce che è consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale ai fini del giudizio sulla personalità della persona offesa «se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa». 4 Nel caso in esame, la Corte d'appello di Roma ha ritenuto l'infondatezza della questione di nullità delle due ordinanze con le quali il Tribunale di Roma aveva rigettato le richieste della difesa dell'imputato di acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti delle persone offese TY RU ed LE CI nonché della persona offesa e parte civile VE RU, avendo reputato che i fatti di violenza privata e di ricettazione per i quali si stava procedendo non dovessero essere valutati in relazione al precedente compimento, da parte delle predette persone offese, di un reato di rapina (del quale avevano esse stesse riferito), in quanto tale fatto, da un lato, era «assolutamente estraneo rispetto alla valutazione della condotta di reato ascritta» al CU e, dall'altro lato, non poteva di per sé comportare un giudizio di minore credibilità della dichiarante. Tale motivazione della conferma della non necessità delle richieste acquisizioni dei certificati del casellario giudiziale dei carichi pendenti appare del tutto logica, sicché essa non è censurabile in questa sede di legittimità. 2.2. Quanto alla richiesta di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di acquisire i menzionati certificati, si deve poi ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., siccome funzionalmente diretta - in armonia con la nozione generale di «istruzione dibattimentale» ricavabile dall'art. 496, comma 1, cod. proc. pen. - alla «assunzione d[i] prove» (il cui oggetto deve essere ricompresso nelle specifiche previsioni di cui all'art. 187 stesso codice), non può consistere nella sola acquisizione, ai sensi dell'art. 236, comma 2, cod. proc. pen., di sentenze e certificati del casellario giudiziario al fine di valutare la credibilità di un testimone le cui dichiarazioni sono già state assunte in primo grado (Sez. 1, n. 23161 del 16/05/2002, Calabrò, Rv. 221502-01. Successivamente, nello stesso senso: Sez. 2, n. 19693 del 20/05/2010, Dell'Anna, Rv. 247056-01). 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Roma con separato decreto di pagamento, ai sensi degli articoli 82 e 83 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Roma con separato decreto di pagamento, ai sensi degli articoli 82 e 83 del d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 14/02/2023.
letta la memoria difensiva dell'Avv. DANIEL GIUDICE, difensore di CU UG;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ES TI, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. ES ROMANA LANDI, difensore della parte civile RU VE, che si è associata alle richieste del Sostituto Procuratore generale e che ha depositato conclusioni scritte e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/11/2021, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 13/10/2016 del Tribunale di Roma di condanna di UG CU per i reati di violenza privata ai danni di VE RU e di ricettazione di un ciclomotore. Premesso che il Tribunale di Roma aveva prosciolto l'imputato dai reati di tentata lesione personale ai danni di LE CI (madre di VE RU) e di lesione personale ai danni di TY RU (sorella di VE RU), secondo i capi d'imputazione, il CU era imputato: al capo a), dei reati di cui agli artt. Penale Sent. Sez. 2 Num. 8395 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 14/02/2023 81, secondo comma, 610, 56 e 582, e 582 cod. pen., perché, «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di costringere RU VE, a lui legata da un rapporto sentimentale, a proseguire l'attività di prostituzione intrapresa, le usava violenza e minaccia;
in particolare, in più occasioni nei mesi di maggio, giugno e luglio, la percuoteva ripetutamente e la minacciava di usare violenza nei confronti dei suoi figli minori, nati da precedenti unioni;
in data 7 agosto 2014, dapprima la minacciava a voce e per telefono di darle fuoco alla casa e di "levare i reni a ES (figlia della RU) per venderli", successivamente si recava presso l'abitazione della BR munito di taniche di benzina e di accendino e cospargeva di carburante CI LE, madre convivente della BR, ponendo in essere atti idonei diretti in modo univoco a darle fuoco utilizzando l'accendino in suo possesso, non riuscendo nel proprio intento per l'intervento di RU TY, figlia della CI e sorella della BR VE, la quale si poneva a difesa della madre e per tale ragione veniva percossa riportando lesioni personali consistite in "escoriazione braccio destro dolorabilità 4° dito mano sinistra" giudicate guaribili in gg.
5. In Roma dal maggio 2014 al 7 agosto 2014»; al capo b), del reato di cui all'art. 648 cod. pen., perché «acquistava o comunque riceveva da persona ignota il ciclomotore marca Kimko avente telaio n. LC2U62001A11000195 provento di furto in danno di SS ET denunciato in data 1° agosto 2014. Acc.to in Roma il 7 agosto 2014». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, UG CU, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 63, 64, 195 e 210 dello stesso codice, l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione con riguardo alla «mancata considerazione della persona offesa e parte civile costituita RU VE quale concorrente nel reato di ricettazione di cui al capo b) di imputazione e conseguente attribuzione alla stessa dello status di indagata». Il ricorrente sostiene che VE RU, nel corso del proprio esame testimoniale all'udienza dibattimentale del 19 febbraio 2015, aveva reso dichiarazioni auto-indizianti di un proprio concorso col CU nel reato di ricettazione, quanto meno a titolo di dolo eventuale, o del reato di riciclaggio, giacché aveva dichiarato che il 7 agosto 2014 il CU «me se presenta con un motorino rubato, un Kimco nero, obbligandomi a mettere la targa di mia madre [...] e lui se n'è andato» e, altresì, rispondendo alla domanda del pubblico ministero se fosse stata proprio lei ad apporre la targa al ciclomotore, che «Sì. L'ho fatto [...] 2 Lui è salito sul Majestic e se n'è andato. La sera è ritornato e ha trovato la targa al motorino». Il ricorrente deduce perciò che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Roma, il Tribunale di Roma, a norma dell'art. 63 cod. proc. pen., avrebbe dovuto interrompere l'esame di VE RU, avvisandola che si sarebbero potute svolgere indagini nei suoi confronti e invitandola a nominare un difensore, che la stessa VE RU avrebbe dovuto essere esaminata non come testimone ma come indagata per un reato connesso o collegato a quello di ricettazione a lui contestato, e che, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., le dichiarazioni della stessa RU avrebbero dovuto essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermassero l'attendibilità e non potevano essere poste, da sole, a fondamento dell'affermazione della propria responsabilità per il reato di ricettazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 194 e 236 dello stesso codice, l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione con riguardo alla «mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale subordinata all'acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti delle persone offese RU TY, CI LE, nonché della sola parte civile costituita RU VE». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma abbia rigettato il proprio motivo di appello con il quale aveva dedotto la nullità delle ordinanze del 29 maggio 2015 e del 3 marzo 2016 con le quali il Tribunale di Roma aveva rigettato le proprie richieste di acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti delle persone offese TY RU ed LE CI nonché della persona offesa e parte civile VE RU, e aveva chiesto la parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di acquisire i predetti certificati, rappresentando che, posto che i principali elementi accusatori nei propri confronti erano costituiti dalle dichiarazioni rese dalle menzionate persone offese e che, nel corso del dibattimento, era emerso che le stesse erano state condannate per il reato di rapina commesso in concorso tra loro, la richiesta acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti «avrebbe permesso di procedere a quel più penetrante rigoroso vaglio delle dichiarazioni rese dalle denuncianti, saggiandone approfonditamente la credibilità soggettiva delle affermazioni e l'attendibilità intrinseca del racconto, essendo peraltro la Sig.ra RU VE [...] portatrice in via esclusiva di pretese economiche nel [...] procedimento contrapposte a quelle del ricorrente e non potendosi pertanto ignorare che la stessa potrebbe essere stata precedentemente tratta in arresto e condannata per uno (o in ipotesi anche più) reati contro il patrimonio». 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla parte di tale motivo con la quale viene posta la questione della valenza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa VE RU in conseguenza dell'asserita configurabilità, nei confronti della stessa e a seguito delle sue dichiarazioni, della qualità di persona indiziata di concorso, con il CU, nel reato di ricettazione del ciclomotore, appare del tutto corretta, sul piano sia logico sia giuridico, la motivazione della Corte d'appello di Roma, la quale, dopo avere esattamente ricordato che il delitto di ricettazione ha natura di reato istantaneo, consumandosi nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa di provenienza delittuosa, senza che, quindi, possano assumere rilevo condotte successive alla ricezione della stessa cosa (tra le tante: Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Silvestri, Rv. 279969-01), ha correttamente ritenuto che, sulla base delle dichiarazioni rese da VE RU - la quale aveva riferito che il CU si era recato presso la sua abitazione alla guida del ciclomotore, del quale, perciò, aveva già precedentemente ottenuto il possesso - la responsabilità penale per la ricettazione dello stesso ciclomotore dovesse pertanto concentrarsi esclusivamente in capo al CU, senza che, dalla medesime predette dichiarazioni, potessero, perciò, ritenersi emergere indizi di un concorso della RU con il CU nella ricettazione del ciclomotore. Quanto alla parte di tale motivo con la quale viene posta la questione della valenza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa VE RU in conseguenza dell'asserita configurabilità, nei confronti della stessa e a seguito delle sue dichiarazioni, della qualità di persona indiziata del reato di riciclaggio, per avere apposto sul ciclomotore provento di furto la targa del ciclomotore della madre LE CI, si deve osservare come, sulla base delle dichiarazioni della predetta RU, la Corte d'appello di Roma avesse ritenuto che la stessa risultava «essere stata costretta con le usuali minacce e violenze» ad applicare sul motoveicolo ricettato dal CU la targa del motoveicolo appartenente alla madre, con la conseguenza che, essendo configurabile l'immediata applicazione di una scriminante, non ricorrevano gli estremi per ritenere la sussistenza, in capo alla dichiarante, della sostanziale qualità di indagata per il reato di riciclaggio. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. L'art. 236 cod. proc. pen. stabilisce che è consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale ai fini del giudizio sulla personalità della persona offesa «se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa». 4 Nel caso in esame, la Corte d'appello di Roma ha ritenuto l'infondatezza della questione di nullità delle due ordinanze con le quali il Tribunale di Roma aveva rigettato le richieste della difesa dell'imputato di acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti delle persone offese TY RU ed LE CI nonché della persona offesa e parte civile VE RU, avendo reputato che i fatti di violenza privata e di ricettazione per i quali si stava procedendo non dovessero essere valutati in relazione al precedente compimento, da parte delle predette persone offese, di un reato di rapina (del quale avevano esse stesse riferito), in quanto tale fatto, da un lato, era «assolutamente estraneo rispetto alla valutazione della condotta di reato ascritta» al CU e, dall'altro lato, non poteva di per sé comportare un giudizio di minore credibilità della dichiarante. Tale motivazione della conferma della non necessità delle richieste acquisizioni dei certificati del casellario giudiziale dei carichi pendenti appare del tutto logica, sicché essa non è censurabile in questa sede di legittimità. 2.2. Quanto alla richiesta di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di acquisire i menzionati certificati, si deve poi ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., siccome funzionalmente diretta - in armonia con la nozione generale di «istruzione dibattimentale» ricavabile dall'art. 496, comma 1, cod. proc. pen. - alla «assunzione d[i] prove» (il cui oggetto deve essere ricompresso nelle specifiche previsioni di cui all'art. 187 stesso codice), non può consistere nella sola acquisizione, ai sensi dell'art. 236, comma 2, cod. proc. pen., di sentenze e certificati del casellario giudiziario al fine di valutare la credibilità di un testimone le cui dichiarazioni sono già state assunte in primo grado (Sez. 1, n. 23161 del 16/05/2002, Calabrò, Rv. 221502-01. Successivamente, nello stesso senso: Sez. 2, n. 19693 del 20/05/2010, Dell'Anna, Rv. 247056-01). 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Roma con separato decreto di pagamento, ai sensi degli articoli 82 e 83 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Roma con separato decreto di pagamento, ai sensi degli articoli 82 e 83 del d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 14/02/2023.