CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2023, n. 15767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15767 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IV ST nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché la memoria trasmessa nell'interesse se delliimputato, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15767 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 21/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15 novembre 2021 la Corte d'appello di Bologna, ritenute le concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta contestata in fatto, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di tre anni di reclusione TO CA, in relazione ad alcuni episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva contestatigli nella qualità di amministratore della CA Costruzioni s.r.I., dichiarata fallita in data 10 ottobre 2013. In particolare, il Tribunale ha attribuito al CA: 1) la distrazione commessa per avere eseguito, su aree di proprietà della VI s.r.l. e della CA Costruisce s.r.I., delle quali il medesimo CA era amministratore, i lavori indicati in otto fatture del 2012, in epoca nella quale l'imputato era sicuramente consapevole che la CA Costruzioni s.r.l. non avrebbe incassato alcunché, considerata la situazione di insolvenza delle due società (capo A); 2) la distrazione realizzata attraverso la conclusione di un contratto preliminare con il quale il CA, quale imprenditore individuale, si era impegnato a trasferire alla CA Costruzioni s.r.I., per il corrispettivo di 450.000 euro, un terreno, ricevendo l'acconto di 215.000 euro, per poi concordemente ampliare l'oggetto del negozio ad altra area, con incremento del corrispettivo sino al totale di 550.000 euro, cui aveva fatto seguito un ulteriore acconto da parte della CA s.r.I., attraverso l'estinzione per compensazione di crediti vantati dal CA personalmente;
peraltro, in sede di procedura di concordato preventivo era emerso che il terreno aveva un valore di 410.000 euro ed era gravato da ipoteca a garanzia di un fido concesso al CA come imprenditore individuale per 450.000 euro (capo B). Sul piano sanzionatorio, la Corte d'appello, rilevato che il Tribunale, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, aveva operato sulla pena base individuata (quattro anni e sei mesi di reclusione) la diminuzione di un terzo a fronte dell'inesistente opzione per il rito abbreviato, ha ritenuto che quest'ultimo fosse un mero errore materiale, in quanto il giudice di primo grado aveva evidentemente inteso ridurre di un terzo la pena base in ragione dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta carenza assoluta di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare in concreto le doglianze prospettate nell'atto di appello, attraverso l'utilizzo della tecnica della motivazione per relationem. In particolare, si lamenta la mancata considerazione: a) delle 1 censure concernenti i rapporti fra società appartenenti al medesimo gruppo;
b) dei pagamenti eseguiti dal CA a far data dal dicembre 2014, anche ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante dell'intervenuto risarcimento del danno;
c) della richiesta istruttoria formulata ex art. 507 cod. proc. pen., immotivatamente ritenuta esplorativa, laddove essa era funzionale a ricostruire i rapporti fra le società del gruppo, a fronte di dichiarazioni gravemente lacunose del curatore fallimentare e del suo consulente;
d) delle censure rispetto alla congruità della pena inflitta, alla luce dei versamenti eseguiti dal CA, in forza degli accordi raggiunti con la curatela fallimentare e dell'esistenza di un unico precedente per omesso versamento di ritenute, risalente al 2011; e) delle critiche rispetto al calcolo della pena, risolte dalla Corte territoriale attraverso l'individuazione di una circostanza aggravante che il Tribunale non aveva applicato. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato accertamento del nesso di causalità tra la condotta contestata e il dissesto e dell'elemento psicologico del reato. Si osserva: a) che immotivatamente si era ritenuta sussistente la consapevolezza del CA, quanto al fatto che le fatture più recenti non sarebbero state pagate dalle società VI e CA Costruisce, dal momento che la documentazione prodotta dimostrava i pagamento, in favore della CA Costruzioni s.r.I., da parte delle due società, in relazione a fatture emesse, rispettivamente, dal 2005 al 2012 e dal 2009 al 2012; b) che i pagamenti, regolari sino al 2012, erano stati interrotti solo a seguito della crisi del settore edilizio ossia per effetto di circostanze imprevedibili;
c) che i giudici di merito avevano omesso di considerare il rapporto di gruppo tra le varie società; d) che la condotta del CA era stata assolutamente trasparente sia prima che dopo il fallimento;
e) che, con riferimento al reato di cui al capo C), si era trattato di un'ordinaria operazione commerciale finalizzata a trasferire alla CA s.r.l. gli ultimi terreni rimasti al CA come imprenditore individuale che sarebbe culminata con l'estinzione dell'ipoteca: solo la scelta del curatore di non dar seguito al contratto preliminare aveva poi impedito di perfezionare la cessione ed era stata seguita dall'accordo sopra ricordato con la restituzione delle somme ricevute;
f) che l'accordo transattivo dava atto che l'indagato aveva messo a disposizione della società ingenti risorse proprie;
g) che, in ogni caso, si trattava di operazione cronologicamente distante dall'intervenuto fallimento;
h) che, in definitiva, difettava l'esistenza di indici di fraudolenza della condotta. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto dichiararsi 2 l'inammissibilità del ricorso, nonché memoria nell'interesse dell'imputato, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Al riguardo, occorre, in ogni caso, considerare, innanzi tutto, che, in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01). Ciò posto, si osserva che la puntualizzazione della sentenza impugnata di non ripetere considerazioni svolte dal primo giudice, lungi dal denunciare una scelta elusiva dei giudici di secondo grado, va colta nel contesto in cui è formulata, ossia alla luce della premessa, del tutto logica, di esaminare i soli elementi che, alla luce dei motivi di appello, avrebbero, secondo la prospettazione della difesa, indebolito il quadro probatorio o inciso sulla dosimetria della pena. E, infatti, i temi dei quali assertivamente si lamenta la mancata considerazione sono oggetto di puntuale esame da parte della sentenza impugnata. Seguendo tendenzialmente l'ordine del ricorso, si rileva, infatti, che il ricorrente torna ad insistere genericamente sul tema dei rapporti infragruppo, sia sul generale piano argonnentativo, sia con riguardo al rigetto della richiesta, formulata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., di ricostruire i rapporti tra le società del gruppo. Sotto il primo angolo prospettico, il ricorso non considera che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545 - 01). Ora, si ripete, pur a voler rimanere sul piano delle mere deduzioni, restano sconosciuto in cosa si sarebbe tradotto il saldo finale positivo. 3 Così come generica resta (e tale è stata puntualmente ritenuta dalla sentenza impugnata), in assenza delle puntuali deduzioni sopra ricordate, la richiesta di ricostruzione dei rapporti fra le società del gruppo. Per ragioni di ordine espositivo, possono poi essere esaminate le critiche che investono la sussistenza degli elementi, oggettivo e psicologico, delle due distrazioni ritenute. Con riguardo alle operazioni di cui al capo A), il ricorso insiste nel dedurre la regolarità dei rapporti con le società VI e CA Costruisce negli archi temporali sopra ricordati, ma non affronta puntualmente il tema della situazione di insolvenza nel quale le due società si trovavano nel 2012, quando i lavori della CA Costruzioni s.r.l. vennero eseguiti. In particolare, senza confrontarsi con le risultanze probatorie poste dai giudici di merito a fondamento di siffatta conclusione (le dichiarazioni del curatore del fallimento e del suo consulente, anche con riguardo alle perdite registrate e alle risalenti omissioni tributarie e contributive), il ricorso si limita a tacciare di illogicità e genericità la sentenza impugnata. In tale contesto, si rileva che il tema del rapporto eziologico tra condotte e dissesto e delle conseguenti ricadute sul piano dell'elemento soggettivo è ormai solidamente risolto dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). Ne discende che l'effettuazione di prestazioni a sostegno di società riconducibili al medesimo soggetto, in condizioni in cui è evidente che queste ultime non saranno in grado di far fronte al pagamento del corrispettivo, è condotta razionalmente intesa come destinata ad operare un finanziamento in favore delle seconde che non trova giustificazione nelle esigenze di equilibrio da parte dell'erogante e di tutela degli interessi dei creditori. Il secondo motivo sviluppa poi, come s'è visto, alcune considerazioni con riguardo alla distrazione di cui al capo C), che si rivelano del tutto prive di 4 specificità, se si considera che il carattere risalente dell'operazione, da apprezzare nella cornice dell'accertamento della significatività degli indici di fraudolenza, è smentito dal fatto che, indipendentemente dalla data di conclusione del contratto preliminare (15 gennaio 2009), è intervenuta una proroga dei termine di adempimento al 31 dicembre 2012 e una estensione dell'oggetto del contratto, cui aveva fatto seguito il secondo acconto realizzato con l'estinzione per compensazione dei crediti del CA imprenditore individuale. In questa prospettiva, la scelta del curatore di non sciogliersi dal preliminare avviene in epoca successiva alla dichiarazione del fallimento dell'ottobre 2013 e certamente successiva alla scadenza del termine previsto per la conclusione del contratto definitivo. Ma, in disparte il tema - di lampante chiarezza - della distrazione realizzata per effetto del trasferimento di risorse in assenza del trasferimento del bene, resta da considerare anche il tema del valore sproporzionato convenuto, per come accertato in dipendenza dell'ipoteca esistente, dai giudici di merito. Il ricorso giunge a dedurre l'esistenza di una prassi del settore di cedere come libere aree invece ipotecate: a prescindere dall'assertività dell'affermazione, è evidente che in tal modo si finisce per giustificare un trasferimento immediato di risorse dalla società che fallirà non corrispondente al valore del quale si programma l'acquisizione, in vista di un eventuale e del tutto incerto contributo futuro all'estinzione dell'ipoteca necessaria a restituire al bene il suo valore pieno. Rilevato che il carattere distrattivo delle due vicende di cui ai capi A) e C) è confermato dai superiori rilievi, si osserva che la prova dell'elemento soggettivo può razionalmente essere desunta dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico- deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01). Si giunge in tal modo alle critiche che investono la dosimetria della pena. Esclusa la sussistenza dei presupposti della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., poiché è rimasta priva di documentata smentita l'affermazione della Corte d'appello, secondo la quale il CA non ha risarcito il danno prima del giudizio, si osserva che la Corte d'appello ha ben avuto presente i termini degli accordi con la curatela, giungendo a confermare la pena irrogata alla luce della gravità della condotta, considerata nei suoi profili oggettivi e soggettivi, e dei precedenti penali. Ora, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella 5 discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Infine, si osserva che, a fronte di una motivazione del Tribunale frutto di un palese errore materiale, posto che il giudizio di primo grado non si è celebrato con le forme del rito abbreviato, la Corte territoriale si è limitata a fornire una motivazione adeguata alla pena concretamente irrogata, peraltro non individuando profili di maggiore gravità della condotta non accertati dal Tribunale, ma solo valorizzando il dato - indiscusso - della pluralità dei fatti di bancarotta che il legislatore sottopone ad una speciale disciplina della continuazione dettata dall'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall. (Sez. U, n. 21039, Loy, Rv. 249665 - 01). 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché la memoria trasmessa nell'interesse se delliimputato, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15767 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 21/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15 novembre 2021 la Corte d'appello di Bologna, ritenute le concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta contestata in fatto, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di tre anni di reclusione TO CA, in relazione ad alcuni episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva contestatigli nella qualità di amministratore della CA Costruzioni s.r.I., dichiarata fallita in data 10 ottobre 2013. In particolare, il Tribunale ha attribuito al CA: 1) la distrazione commessa per avere eseguito, su aree di proprietà della VI s.r.l. e della CA Costruisce s.r.I., delle quali il medesimo CA era amministratore, i lavori indicati in otto fatture del 2012, in epoca nella quale l'imputato era sicuramente consapevole che la CA Costruzioni s.r.l. non avrebbe incassato alcunché, considerata la situazione di insolvenza delle due società (capo A); 2) la distrazione realizzata attraverso la conclusione di un contratto preliminare con il quale il CA, quale imprenditore individuale, si era impegnato a trasferire alla CA Costruzioni s.r.I., per il corrispettivo di 450.000 euro, un terreno, ricevendo l'acconto di 215.000 euro, per poi concordemente ampliare l'oggetto del negozio ad altra area, con incremento del corrispettivo sino al totale di 550.000 euro, cui aveva fatto seguito un ulteriore acconto da parte della CA s.r.I., attraverso l'estinzione per compensazione di crediti vantati dal CA personalmente;
peraltro, in sede di procedura di concordato preventivo era emerso che il terreno aveva un valore di 410.000 euro ed era gravato da ipoteca a garanzia di un fido concesso al CA come imprenditore individuale per 450.000 euro (capo B). Sul piano sanzionatorio, la Corte d'appello, rilevato che il Tribunale, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, aveva operato sulla pena base individuata (quattro anni e sei mesi di reclusione) la diminuzione di un terzo a fronte dell'inesistente opzione per il rito abbreviato, ha ritenuto che quest'ultimo fosse un mero errore materiale, in quanto il giudice di primo grado aveva evidentemente inteso ridurre di un terzo la pena base in ragione dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta carenza assoluta di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare in concreto le doglianze prospettate nell'atto di appello, attraverso l'utilizzo della tecnica della motivazione per relationem. In particolare, si lamenta la mancata considerazione: a) delle 1 censure concernenti i rapporti fra società appartenenti al medesimo gruppo;
b) dei pagamenti eseguiti dal CA a far data dal dicembre 2014, anche ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante dell'intervenuto risarcimento del danno;
c) della richiesta istruttoria formulata ex art. 507 cod. proc. pen., immotivatamente ritenuta esplorativa, laddove essa era funzionale a ricostruire i rapporti fra le società del gruppo, a fronte di dichiarazioni gravemente lacunose del curatore fallimentare e del suo consulente;
d) delle censure rispetto alla congruità della pena inflitta, alla luce dei versamenti eseguiti dal CA, in forza degli accordi raggiunti con la curatela fallimentare e dell'esistenza di un unico precedente per omesso versamento di ritenute, risalente al 2011; e) delle critiche rispetto al calcolo della pena, risolte dalla Corte territoriale attraverso l'individuazione di una circostanza aggravante che il Tribunale non aveva applicato. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato accertamento del nesso di causalità tra la condotta contestata e il dissesto e dell'elemento psicologico del reato. Si osserva: a) che immotivatamente si era ritenuta sussistente la consapevolezza del CA, quanto al fatto che le fatture più recenti non sarebbero state pagate dalle società VI e CA Costruisce, dal momento che la documentazione prodotta dimostrava i pagamento, in favore della CA Costruzioni s.r.I., da parte delle due società, in relazione a fatture emesse, rispettivamente, dal 2005 al 2012 e dal 2009 al 2012; b) che i pagamenti, regolari sino al 2012, erano stati interrotti solo a seguito della crisi del settore edilizio ossia per effetto di circostanze imprevedibili;
c) che i giudici di merito avevano omesso di considerare il rapporto di gruppo tra le varie società; d) che la condotta del CA era stata assolutamente trasparente sia prima che dopo il fallimento;
e) che, con riferimento al reato di cui al capo C), si era trattato di un'ordinaria operazione commerciale finalizzata a trasferire alla CA s.r.l. gli ultimi terreni rimasti al CA come imprenditore individuale che sarebbe culminata con l'estinzione dell'ipoteca: solo la scelta del curatore di non dar seguito al contratto preliminare aveva poi impedito di perfezionare la cessione ed era stata seguita dall'accordo sopra ricordato con la restituzione delle somme ricevute;
f) che l'accordo transattivo dava atto che l'indagato aveva messo a disposizione della società ingenti risorse proprie;
g) che, in ogni caso, si trattava di operazione cronologicamente distante dall'intervenuto fallimento;
h) che, in definitiva, difettava l'esistenza di indici di fraudolenza della condotta. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto dichiararsi 2 l'inammissibilità del ricorso, nonché memoria nell'interesse dell'imputato, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Al riguardo, occorre, in ogni caso, considerare, innanzi tutto, che, in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01). Ciò posto, si osserva che la puntualizzazione della sentenza impugnata di non ripetere considerazioni svolte dal primo giudice, lungi dal denunciare una scelta elusiva dei giudici di secondo grado, va colta nel contesto in cui è formulata, ossia alla luce della premessa, del tutto logica, di esaminare i soli elementi che, alla luce dei motivi di appello, avrebbero, secondo la prospettazione della difesa, indebolito il quadro probatorio o inciso sulla dosimetria della pena. E, infatti, i temi dei quali assertivamente si lamenta la mancata considerazione sono oggetto di puntuale esame da parte della sentenza impugnata. Seguendo tendenzialmente l'ordine del ricorso, si rileva, infatti, che il ricorrente torna ad insistere genericamente sul tema dei rapporti infragruppo, sia sul generale piano argonnentativo, sia con riguardo al rigetto della richiesta, formulata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., di ricostruire i rapporti tra le società del gruppo. Sotto il primo angolo prospettico, il ricorso non considera che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545 - 01). Ora, si ripete, pur a voler rimanere sul piano delle mere deduzioni, restano sconosciuto in cosa si sarebbe tradotto il saldo finale positivo. 3 Così come generica resta (e tale è stata puntualmente ritenuta dalla sentenza impugnata), in assenza delle puntuali deduzioni sopra ricordate, la richiesta di ricostruzione dei rapporti fra le società del gruppo. Per ragioni di ordine espositivo, possono poi essere esaminate le critiche che investono la sussistenza degli elementi, oggettivo e psicologico, delle due distrazioni ritenute. Con riguardo alle operazioni di cui al capo A), il ricorso insiste nel dedurre la regolarità dei rapporti con le società VI e CA Costruisce negli archi temporali sopra ricordati, ma non affronta puntualmente il tema della situazione di insolvenza nel quale le due società si trovavano nel 2012, quando i lavori della CA Costruzioni s.r.l. vennero eseguiti. In particolare, senza confrontarsi con le risultanze probatorie poste dai giudici di merito a fondamento di siffatta conclusione (le dichiarazioni del curatore del fallimento e del suo consulente, anche con riguardo alle perdite registrate e alle risalenti omissioni tributarie e contributive), il ricorso si limita a tacciare di illogicità e genericità la sentenza impugnata. In tale contesto, si rileva che il tema del rapporto eziologico tra condotte e dissesto e delle conseguenti ricadute sul piano dell'elemento soggettivo è ormai solidamente risolto dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). Ne discende che l'effettuazione di prestazioni a sostegno di società riconducibili al medesimo soggetto, in condizioni in cui è evidente che queste ultime non saranno in grado di far fronte al pagamento del corrispettivo, è condotta razionalmente intesa come destinata ad operare un finanziamento in favore delle seconde che non trova giustificazione nelle esigenze di equilibrio da parte dell'erogante e di tutela degli interessi dei creditori. Il secondo motivo sviluppa poi, come s'è visto, alcune considerazioni con riguardo alla distrazione di cui al capo C), che si rivelano del tutto prive di 4 specificità, se si considera che il carattere risalente dell'operazione, da apprezzare nella cornice dell'accertamento della significatività degli indici di fraudolenza, è smentito dal fatto che, indipendentemente dalla data di conclusione del contratto preliminare (15 gennaio 2009), è intervenuta una proroga dei termine di adempimento al 31 dicembre 2012 e una estensione dell'oggetto del contratto, cui aveva fatto seguito il secondo acconto realizzato con l'estinzione per compensazione dei crediti del CA imprenditore individuale. In questa prospettiva, la scelta del curatore di non sciogliersi dal preliminare avviene in epoca successiva alla dichiarazione del fallimento dell'ottobre 2013 e certamente successiva alla scadenza del termine previsto per la conclusione del contratto definitivo. Ma, in disparte il tema - di lampante chiarezza - della distrazione realizzata per effetto del trasferimento di risorse in assenza del trasferimento del bene, resta da considerare anche il tema del valore sproporzionato convenuto, per come accertato in dipendenza dell'ipoteca esistente, dai giudici di merito. Il ricorso giunge a dedurre l'esistenza di una prassi del settore di cedere come libere aree invece ipotecate: a prescindere dall'assertività dell'affermazione, è evidente che in tal modo si finisce per giustificare un trasferimento immediato di risorse dalla società che fallirà non corrispondente al valore del quale si programma l'acquisizione, in vista di un eventuale e del tutto incerto contributo futuro all'estinzione dell'ipoteca necessaria a restituire al bene il suo valore pieno. Rilevato che il carattere distrattivo delle due vicende di cui ai capi A) e C) è confermato dai superiori rilievi, si osserva che la prova dell'elemento soggettivo può razionalmente essere desunta dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico- deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01). Si giunge in tal modo alle critiche che investono la dosimetria della pena. Esclusa la sussistenza dei presupposti della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., poiché è rimasta priva di documentata smentita l'affermazione della Corte d'appello, secondo la quale il CA non ha risarcito il danno prima del giudizio, si osserva che la Corte d'appello ha ben avuto presente i termini degli accordi con la curatela, giungendo a confermare la pena irrogata alla luce della gravità della condotta, considerata nei suoi profili oggettivi e soggettivi, e dei precedenti penali. Ora, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella 5 discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Infine, si osserva che, a fronte di una motivazione del Tribunale frutto di un palese errore materiale, posto che il giudizio di primo grado non si è celebrato con le forme del rito abbreviato, la Corte territoriale si è limitata a fornire una motivazione adeguata alla pena concretamente irrogata, peraltro non individuando profili di maggiore gravità della condotta non accertati dal Tribunale, ma solo valorizzando il dato - indiscusso - della pluralità dei fatti di bancarotta che il legislatore sottopone ad una speciale disciplina della continuazione dettata dall'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall. (Sez. U, n. 21039, Loy, Rv. 249665 - 01). 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/03/2023