Sentenza 5 aprile 2002
Massime • 1
In tema di misure di sicurezza, la confisca prevista dall'art. 644, u. c., cod. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, costituisce un'ipotesi speciale di confisca obbligatoria che estende la propria operatività oltre che al prezzo del reato anche al profitto, nonché alle sentenze di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.; in ragione di ciò non viene meno la sua natura di misura di sicurezza, con la conseguenza che essa è assoggettata alla disciplina prevista in via generale per tale istituto e, pertanto, a differenza di quanto statuito per le pene, non è applicabile il principio di irretroattività della legge di cui all'art. 2 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2002, n. 18157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18157 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE LACANNA - Presidente - del 05/04/2002
1. Dott. SECONDO CARMENINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUIGI FENU - rel. Consigliere - N. 1352
3. Dott. GIULIANO CASUCCI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FUMU - Consigliere - N. 37219/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI UC
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna in data 4 luglio 2001. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Luigi Fenu.
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Premessa
Nei confronti di UC GO il Tribunale di Bologna ha disposto l'applicazione di pena concordata per i reati di tentata estorsione, acc. il 19 marzo 1996, e vari episodi di usura, commessi in Bologna dal novembre 1993 ai primi mesi del 1995. Ha disposto altresì la confisca ex art. 644, ult. co. CP, introdotto dalla L. 7 marzo 1996 n. 108, ritenendo tale misura applicabile anche ai fatti precedenti all'entrata in vigore della norma.
Avverso la sentenza propone ricorso il difensore, per conseguire l'annullamento della menzionata pronuncia, nella parte relativa alla statuizione sulla confisca e sollecitando la proposizione di una questione di legittimità costituzionale per il contrasto tra la ipotesi della "confisca per equivalente", di cui alla norma menzionata e gli artt. 3, 25 commi 2 e 3 Cost. e l'art. 7 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
Motivi della decisione
Il ricorso, così come proposto, non ha fondamento, e manifestamente infondata è altresì la questione di legittimità costituzionale, che, a conclusione delle sue argomentazioni, il difensore ricorrente ha inteso sollevare. - (1) Va anzitutto osservato che la norma di cui all'art. 1 co. 1 L. 7 marzo 1996 n. 108, che ha modificato l'art. 644 CP, ha previsto "la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o utilità di cui il reo ha disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari.. ".
La tesi della difesa riguarda l'erronea applicazione della norma in relazione agli artt. 199, 200 CP e dell'art. 25, commi secondo e terzo Cost., in base alle seguenti considerazioni:
- la norma è riferibile alle disposizioni di cui al nuovo testo dell'art. 644 CP, che comprende l'abrogazione del previgente art. 644 bis e una maggiorazione della sanzione della stessa ipotesi base di cui all'art. 644 co. 1 CP rispetto alla previsione di cui agli artt. 644 e 644-bis;
- la scelta del legislatore in merito alla "confisca per equivalente" applicabile soltanto ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della legge e stata adottata per delitti commessi da pubblici ufficiali (art. 15 L. 29 settembre 2000 n. 300, che ha introdotto l'art. 322-ter CP e la norma transitoria di cui all'art.15);
- la diversa previsione in ordine a specifiche ipotesi di obbligatorietà della confisca, di cui all'art. 240 comma 1 CP, di norma facoltativa, resa obbligatoria ma con applicabilità non retroattiva (art.6 co. 1 e art. 10 della L. 27 marzo 2001 n. 97) - l'indirizzo del progetto di riforma del codice penale, che all'art. 1 comma 1 prevede appunto l'irretroattività delle misure di sicurezza.
La questione di legittimità costituzionale riguarderebbe quindi il contrasto tra la "applicabilità retroattiva dell'ipotesi di confisca per equivalente di cui all'art. 644 ult. co. CP" e le norme costituzionali, nonché di quelle della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo, norme indicate in premessa. Osserva questa Corte Suprema che la norma di cui si tratta costituisce un caso speciale di confisca obbligatoria che si estende, oltre che al prezzo del reato (già considerato dall'art. 240 cpv. n.1 CP) anche al profitto di esso (che in base alla generale previsione del primo comma dell'art. 240 CP renderebbe, al contrario, solo facoltativo il provvedimento ablatorio); nonché alle sentenze emesse ex a4., 444 CP: ciò in deroga alla previsione contenuta nell'art.445 co. 1 CPP, che limita la possibilità di confisca ai casi di cui al capoverso dell'art. 240 CP. La natura di misura di sicurezza della confisca non viene dunque meno nell'ipotesi in esame, con la conseguenza che essa segue la disciplina prevista in via generale per tali istituti, in connessione con un giudizio di pericolosità con finalità preventive. La loro applicabilità presuppone un fatto penalmente rilevante (reato o quasi-reato), come previsto all'art. 25 comma terzo Cost. È indubitabile che i principi di riserva di legge e tassatività operino anche per le misure di sicurezza, che si è intesotalvolta inserire in una categoria unica con le pene;
nondimeno, per la diversa funzione cui adempiono, pur essendo entrambe le categorie sottoposte al principio di legalità, esse differiscono quanto alla irretroattività. La stessa Corte ha ritenuto che "il principio di legalità opera rispetto alla pena e alla misura di sicurezza in termini diversi" (Corte Cost.
9-29 maggio 1968 n. 53), sanzionando in tal guisa la legittimità degli artt. 236 co. 2 e 200 CPP, nel senso che "le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione", estendendosi a quelle patrimoniali la disciplina relativa alle misure di sicurezza personali. I principi enunciati, in linea con la funzione cui appunto le misure di sicurezza sono preposte, sono stati seguiti nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto che "in virtù del combinato disposto degli arte.199 e 200 CP e dei principi affermati dall'art.25 Cost. deve escludersi che in tema di applicazione delle misure di sicurezza operi il principio di irretroattività della legge di cui all'art. 2 CP, sicché le misure predette sono applicabili anche ai reati commessi nel tempo in cui non erano legislativamente previste ovvero erano diversamente disciplinate quanto a tipo, qualità e durata" (Sez. 2^, 3 ottobre 1996, Sibilia, RV 207140; conformi: Sez. 1^ 19 maggio 1999, P.G. c. Musliu, RV 213941; 19 maggio 2000, Carrozzo, RV. 216185).
D'altra parte è stato anche ritenuto che "Il disposto dell'art. 200 comma 1 CP - secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione - va interpretata nel senso che non potrà mai applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che, al momento della sua commissione, non costituiva reato. mentre è possibile, fermo quanto sopra in ordine al presupposto, la suddetta applicazione per un fatto di reato per il quale originariamente non era prevista la misura;
deve invero considerarsi che il principio di irretroattività della legge penale, di cui agli arte. 25 comma secondo della Costituzione e 2 comma primo CP, riguarda le norme incriminatrici in forza delle quali un fatto è previsto come reato e non invece le misure di sicurezza" (Sez. 6^, 29 settembre 1995, Trischitta, RV.203314). In merito alla questione di legittimità costituzionale, non possono che richiamarsi i principi avanti espressi, dai quali si desume in modo chiaro e completo che la scelta operata dal legislatore appare del tutto ragionevole in rapporto agli interessi tutelati, la cui diversità impone un diverso trattamento, le stesse norme della Legge fondamentale avendo per così dire "costituzionalizzato" il sistema dualistico, con le conseguenze di cui si è trattato. Ma anche in relazione alla L. 29 settembre 2000 n. 300, art. 3 co. 1, che ha introdotto la confisca "nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del C.P.P., per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi da soggetti indicati nell'art. 322 bis (rappresentanti istituzioni europee) è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il prezzo....". Con norma transitoria (art. 15 della Legge) è stato stabilito che tale disposizione non sia applica ai reati commessi anteriormente alla entrata in vigore della Legge medesima.
Orbene, va osservato che questa contiene la "ratifica di atti internazionali in materia di tutela degli interessi finanziari della CE, di corruzione di funzionari della C.E. o degli Stati membri dell'Unione Europea, di corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Trattasi dunque di ipotesi ontologicamente diverse da quelle prese in considerazione dalla norma che la difesa ricorrente ha censurato, onde la finalità delle disposizioni è diversa e un diverso trattamento può giustificarsi sul piano del diritto costituzionale, nell'ambito del quale, ripetessi, la norma di cui all'arte. 200 CP non presenta vizi di legittimità. Conclusivamente, va anche osservato che la norma censurata, di cui all'ultimo comma dell'art. 644 CP è riferibile a una fattispecie criminosa sussistente al momento della commissione dei fatti. Non v'è chi non veda che all'abrogazione dell'art. 644- bis CP ad opera della L. 7 marzo 1996 n. 108 non ha fatto seguito l'abolitio criminis, ma un contestuale inserimento della relativa fattispecie criminosa nel terzo comma dell'art. 644 CP (Sez. 1^, 12 gennaio 2000, Castellazzi, RV. 215362). Per mero scrupolo si osserva che è inconferente il riferimento all'art.7 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, che si riferisce al principio "nulla poena sine lege". Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2002