Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2012, n. 4908
CASS
Sentenza 19 dicembre 2012

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Massime1

Il potere della corte di cassazione di sospendere, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., l'esecuzione della condanna civile non riguarda la parte inerente il ristoro delle spese processuali sostenute dalla parte civile.

Commentario1

  • 1Sezioni unite: spetta al giudice del rinvio la liquidazione delle spese di lite
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 febbraio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2012, n. 4908
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4908
Data del deposito : 19 dicembre 2012

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