Sentenza 19 dicembre 2012
Massime • 1
Il potere della corte di cassazione di sospendere, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., l'esecuzione della condanna civile non riguarda la parte inerente il ristoro delle spese processuali sostenute dalla parte civile.
Commentario • 1
- 1. Sezioni unite: spetta al giudice del rinvio la liquidazione delle spese di liteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2012, n. 4908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4908 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BONITO Francesco M.S. - Presidente - del 19/12/2012
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 3821
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 35514/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL ON n. l'1 agosto 1947;
avverso l'ordinanza 10 maggio 2011 - Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbatisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 10 maggio 2011, depositata in cancelleria il 16 giugno 2011, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di OL ON volta a ottenere la revoca della esecutività della sentenza 23 marzo 2012, emessa dallo stesso Tribunale, con la quale il prefato veniva condannato per il reato di ingiurie e violenza privata (oltre che condannato al risarcimento del danno alla costituita parte civile da liquidarsi in separata sede unitamente alle spese di costituzione) o in subordine l'accertamento o la declaratoria di Inesistenza del titolo esecutivo in oggetto.
In via di premessa, il giudice chiariva che la sentenza di condanna più sopra indicata, non risultava ancora esecutiva posto che non era stato a tutt'oggi notificato l'estratto contumaciale all'OL rimasto contumace all'udienza dei 23 marzo 2012. Provvisoriamente esecutiva doveva invece ritenersi ex art. 282 c.p.c., la condanna alle spese del giudizio che, in quanto contenuta nella sentenza di primo grado, doveva ritenersi provvisoriamente esecutiva. 2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione OL ON chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Il giudice aveva erroneamente ritenuto nella fattispecie applicabile al processo penale una norma, quella di cui all'art. 282 c.p.c., prevista esclusivamente per il processo civile e non estensibile al processo penale stante la circostanza che, mancando la provvisoria esecutorietà della provvisionale ex art. 540 c.p.p., il relativo capo non era autonomamente eseguibile in quanto l'esecuzione della sentenza era impedita dalla proposizione del gravame. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. Deve per vero rilevarsi che il ricorrente ha errato nel proporre incidente di esecuzione penale. In relazione alla condanna di natura civile del giudice penale trovano applicazione le norme processuali civili, salvo le disposizioni speciali contenute nel codice di rito penale che però nella fattispecie non sono sussistenti, sicché il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.. La Corte di Cassazione ha si il potere di sospendere ai sensi dell'art. 612 c.p.p., l'esecuzione della condanna civile, ma non anche la parte che inerisce al ristoro delle spese processuali sostenute dalla parte civile (Cass, pen, Sez. 5, 31 ottobre 1991, rie. Benevento).
4. - Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2013