Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
Il divieto di concessione di benefici penitenziari a chi sia stato riconosciuto colpevole di condotta punibile a norma dell'art. 385 cod. pen. non opera finché il soggetto non sia stato condannato con sentenza per il delitto previsto da quest'ultima disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2010, n. 18127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18127 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 1366
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 44769/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC CC NO N. IL 08/09/1963;
avverso il decreto n. 1725/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO, del 04/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Baglione Tindari il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
PREMESSO IN FATTO
- che il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con il decreto indicato in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare proposta da ZO VE CO, motivando tale decisione con il rilievo "che il detenuto ha posto in essere una condotta punibile ai sensi dell'art. 385 c.p.p. il 13/08/2008 e non risultano trascorsi 3 anni ai sensi dell'art. 58 quater O.P. comma 2";
- che il detenuto ha presentato ricorso per cassazione contro tale decreto, contestando di aver posto in essere una condotta punibile ai sensi dell'art. 385 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso proposto dallo ZO è fondato nei termini di cui alla seguente motivazione e deve quindi essere accolto;
- che prevedendo infatti l'art. 58 ord. pen. il divieto di concessione dei benefici penitenziari al condannato "che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penali il solo riferimento alla circostanza che il 13/08/2008 "il detenuto ha posto in essere una condotta punibile ai sensi dell'art. 385 c.p.p." risulta insufficiente a fondare una pronuncia d'inammissibilità dell'istanza di detenzione, presupponendo la norma applicata "un riconoscimento di colpevolezza" laddove nel decreto impugnato manca, invece, un qualsiasi riferimento ad una condanna subita dallo ZO ovvero ad un provvedimento di revoca di una misura alternativa alla detenzione, a cui pure fa riferimento il comma 2 dell'art. 58 quater ord. pen. quale condizione per il divieto;
- che il provvedimento impugnato rivela quindi insuperabili profili di illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione, che ne impongono l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per il corso ulteriore.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010