Sentenza 21 gennaio 2016
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L'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e la condanna al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia cautelare, in quanto obbligatorie per legge, possono essere disposte anche in sede di legittimità, a seguito di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di provvedere al riguardo.
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- 1. La sentenza che ha omesso una pena accessoria è ricorribile per cassazione dal procuratore generaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Sezioni Unite 2022 Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto «La sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) della sentenza impugnata. Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 dis. att. …
Leggi di più… - 2. Interdizione dai pubblici uffici: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 novembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2016, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2016 |
Testo completo
32 53 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Carlo Citterio - Presidente - Sent. n. sez. 107 Stefano Mogini - Relatore - CC 21/1/2016 orlanelo Villon Pierluigi Di Stefano R.G.N. 33516/2015 Massimo Ricciarelli Emanuele Di Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia avverso la sentenza n. 433/2015 pronunciata dal Tribunale di Bergamo il 12.2.2015 nei confronti di AI Issam, nato in [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed all'omessa condanna al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia cautelare, disponendo in tal senso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso Corte d'Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bergamo ha applicato a AI Issam, su richiesta delle parti, la pena di anni tre e mesi otto di reclusione e Euro 14.000 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. ды 2. Il Procuratore Generale ricorrente deduce con due distinti motivi di impugnazione: a) violazione degli artt. 29 e 445, comma 1, cod. proc. pen., poiché il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti e avallato dal giudice non contiene la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, necessaria ai sensi delle norme citate e tenuto conto dell'entità della pena principale applicata;
b) violazione dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., poiché la sentenza impugnata omette la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia cautelare, entrambe previste per il caso di cosiddetto patteggiamento "allargato". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Trattandosi di patteggiamento "allargato" per il quale è stata applicata la pena della reclusione superiore ad anni due, all'imputato doveva essere altresì applicata, a norma dell'art. 445 cod. proc. pen.,la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, come previsto dall'art. 29 cod. pen. In considerazione della pena principale applicata a richiesta delle parti, l'imputato doveva inoltre essere condannato, in applicazione dello stesso art. 445, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e delle spese di custodia cautelare (Sez. 6, n. 8723/2013). Sia la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (nella durata, predeterminata dall'art. 29 cod. pen. con meccanico riferimento alla pena della reclusione in concreto inflitta) che la condanna al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia cautelare sono dovute per legge, con conseguente possibilità di applicazione non solo in sede di esecuzione, ma anche in sede di legittimità (Sez. 1, n. 7909/2013), sicché va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e alla omessa condanna al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia cautelare, con le conseguenti pronunce di cui all'art. 620, lett. I, cod. proc. pen., dettagliate come in dispositivo. 84 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e alla omessa condanna al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia cautelare, che dispone. Così deciso il 21/1/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Mogini Carlo Citterio днории CH DEPOSITATO IN CANCELLERIA HL 25 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO EMAA DI CAS Piera Esposito T 3