Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2016, n. 3253
CASS
Sentenza 21 gennaio 2016

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L'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e la condanna al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia cautelare, in quanto obbligatorie per legge, possono essere disposte anche in sede di legittimità, a seguito di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di provvedere al riguardo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2016, n. 3253
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3253
Data del deposito : 21 gennaio 2016

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