Sentenza 17 dicembre 2014
Massime • 1
Integra il delitto di esercizio arbitrario continuato delle proprie ragioni, e non quello di maltrattamenti in famiglia, la condotta intimidatrice reiteratamente posta in essere in danno di familiari conviventi allo scopo di recuperare somme di denaro di propria spettanza, e non di perseguire sistematicamente le vittime. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato a norma degli artt. 81 cod. pen. e 393 cod. pen. la condotta di reiterate minacce poste in essere dell'imputato in danno dei propri genitori allo scopo di ottenere la consegna di somme di denaro a lui erogate dall'INPS a titolo di pensione di invalidità e gestite dalle persone offese pur in assenza di un provvedimento giudiziario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2014, n. 6068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6068 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/12/2014
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1914
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - N. 25304/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.D. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 2425/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 16/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Brancaleoni Roberto, per A. , che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 16 dicembre 2013, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di A.D. dal Tribunale di Rimini del 20 novembre 2012 per il reato di maltrattamenti in danno dei genitori R.E. e A.M.
(con contestuale assoluzione dal reato di estorsione continuata aggravata, riqualificato quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni, divenuto improcedibile per intervenuta remissione di querela), la Corte d'appello di Bologna, riconosciuta la diminuente di cui all'art. 89 c.p., ha ridotto la pena inflitta all'appellante a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, sostituita con mesi dieci e giorni venti di libertà controllata, ed ha confermato nel resto la decisione in verifica.
La Corte territoriale ha evidenziato che il reato di maltrattamenti risulta provato sia sotto il profilo oggettivo - alla luce delle pressoché quotidiane, reiterate e costanti minacce in danno dei genitori, protrattesi per circa un anno, in un'occasione connotate anche da violenza su cose, situazione che aveva costretto i genitori a vivere in un clima di intollerabile convivenza familiare -; sia sotto il profilo soggettivo - non potendo A. non essere consapevole delle vessazioni che imponeva con la sua condotta ai genitori, i quali, più volte, facevano intervenire i Carabinieri. Il giudice d'appello ha escluso la sussistenza dei presupposti per qualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che la finalità di ottenere le somme di danaro da parte dei genitori aveva costituito unicamente il movente della condotta maltrattante tenuta dal prevenuto;
ha ritenuto, nondimeno, sussistenti le condizioni per ridurre e sostituire la pena detentiva con la libertà controllata, così che l'imputato possa proseguire il percorso di reinserimento sociale;
ha stimato non concedibili i benefici della sospensione condizionale e della non menzione ed insussistenti i presupposti per la revoca immediata della misura di sicurezza in corso di esecuzione provvisoria, atteso che, nonostante lo stato di incensuratezza, nei confronti dell'imputato non è possibile formulare una prognosi favorevole circa la futura condotta in ragione delle sue difficoltà di autocontenersi.
2. Nel ricorso nell'interesse di A.D. , il difensore di fiducia Avv. Roberto Brancaleoni ha chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 572 c.p., per avere la Corte d'appello ritenuto integrato il reato di maltrattamenti in famiglia sebbene le persone offese - padre e madre dell'assistito - nonché il fratello e la cognata del medesimo abbiano chiarito che l'aggressività del congiunto era legata unicamente alla sua dipendenza dal gioco, che lo portava a minacciare i genitori al fine di ottenere la somma mensile da lui percepita a titolo di pensione di invalidità, da essi gestita in assenza di un provvedimento giudiziario, sicché il fatto avrebbe dovuto essere qualificato quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 393 c.p., improcedibile per intervenuta remissione di querela. Allo stesso modo, avrebbe dovuto essere dichiarata l'improcedibilità, per intervenuta remissione di querela, delle singole condotte di ingiuria e minaccia. Per altro verso, il ricorrente ha posto in risalto come, nella specie, non siano ravvisabili vessazioni continue e tali da dare luogo ad un disagio costante ed incompatibile con le normali condizioni di vita, laddove il padre e la madre dell'imputato hanno chiarito che il figlio si arrabbiava solo di rado e che per il resto era un "ragazzo buono", con il quale vivevano in armonia, circostanze confermate anche dal fratello del ricorrente M. e dalla cognata N. .
In ogni caso, mancherebbe l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti, atteso che A.D. - cui è stata riconosciuta l'attenuante del vizio parziale di mente in relazione alla diagnosi di ritardo mentale - aveva agito, anche in considerazione di tale stato patologico, al solo fine di ottenere la propria pensione e non con il dolo di vessare e di umiliare i familiari.
2.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 175 c.p., per avere la Corte distrettuale omesso di concedere ad A. il beneficio della non menzione.
2.3. Vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto sussistenti, sia ab origine, sia nell'attualità, i presupposti per applicare la misura di sicurezza.
3. Il Procuratore generale Dott. Eugenio Selvaggi ha chiesto che il ricorso sia rigettato. L'Avv. Roberto Brancaleoni, in difesa di A.D. , ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure.
2. Secondo quanto si evince dalla lineare ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, A.D. sottoponeva i genitori a reiterate minacce ed, in un'occasione, si abbandonava ad un eccesso violento sulle cose, allo scopo di ottenere da loro la consegna di somme di denaro, che - secondo quanto pacificamente accertato dai decidenti di merito - in effetti gli appartenevano, in quanto a lui erogate mensilmente dall'istituto di previdenza sociale quale pensione di invalidità e gestite dai genitori, pur in assenza di un mandato formale da parte del medesimo o di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, al fine di evitare che egli le dissipasse, essendo affetto da dipendenza da gioco.
3. Ritiene il Collegio che il fatto come sopra delineato debba essere qualificato quale esercizio arbitrario continuato delle proprie ragioni.
Sotto un primo aspetto, mette conto evidenziare come le minacce, pur reiterate in danno dei genitori, fossero orientate, non a realizzare la sistematica persecuzione delle vittime ispirata da odio, malanimo, disprezzo o crudeltà fine a se stessa e, dunque, a porre in essere una condotta riconducibile alla fattispecie incriminatrice dei maltrattamenti in famiglia, ma unicamente a conseguire, mediante l'agire maltrattante (peraltro solo verbale, avendo egli adoperato violenza contro le cose in una sola occasione), il diverso fine, di natura squisitamente economica, di recuperare le somme di denaro di propria pertinenza. La delineata finalizzazione delle condotte intimidatorie all'esercizio di un diritto che avrebbe potuto essere azionato innanzi ad un giudice - giusta l'assenza di un provvedimento di investitura formale dei genitori della gestione della pensione d'invalidità del figlio - rende il fatto sussumibile nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, seppure continuato, stante la reiterazione nel tempo delle condotte delittuose.
Ed invero, la circostanza che le condotte intimidatorie fossero realizzate in un contesto familiare in regime di convivenza costituisce soltanto un fatto "accidentale" nell'economia complessiva della fattispecie concreta, laddove A. teneva il comportamento minaccioso in danno delle persone offese, non perché esse fossero i suoi genitori conviventi e con l'intento di recare loro danno in quanto tali, bensì quali soggetti che, in assenza di una legittimazione formale, trattenevano "arbitrariamente" (sebbene "per il suo bene") somme di propria spettanza, agendo dunque al solo scopo di recuperarle. L'azione posta in essere da A. si è dunque tradotta in un'offesa, non al bene giuridico della pacifica e civile convivenza familiare tutelato dalla fattispecie di cui all'art. 572 c.p., bensì allo specifico interesse dell'amministrazione della giustizia a scongiurare che i consociati si facciano ragione da sè facendo ricorso a condotte minacciose o violente in danno alle persone. Nell'ipotesi in oggetto, la qualità soggettiva delle vittime non può assurgere ad elemento qualificante la fattispecie dal momento che - come appunto già posto in evidenza - l'azione intimidatoria veniva orientata in loro danno non perché genitori dell'agente, ma perché essi, per un fatto contingente, trattenevano somme di sua proprietà.
Non è revocabile in dubbio che le medesime condotte, qualora realizzate a pregiudizio di soggetti estranei all'ambito familiare, mai sarebbero state sussunte nella fattispecie delineata nell'art. 572 c.p., bensì - appunto - in quella di cui all'art. 393 c.p.:
opinando nel senso recepito dai giudici di merito, i confini della fattispecie di cui all'art. 572 c.p. verrebbero impropriamente ampliati ad abbracciare condotte aliene dal bene giuridico da essa tutelato, snaturando la ratio dell'incriminazione.
4. Sotto diverso aspetto, va evidenziato come, in ogni caso, non possa ritenersi integrato l'elemento soggettivo del reato contestato. Tenuto conto delle condizioni di ritardo mentale di A. .D. (riconosciute anche dal perito psichiatra) e, soprattutto, della riferibilità all'imputato delle somme di cui egli pretendeva la dazione, deve essere escluso che il ricorrente abbia consapevolmente ed intenzionalmente voluto, con il proprio comportamento, arrecare sofferenze fisiche e morali ai genitori e cagionare loro un penoso ed intollerabile regime di vita, avendo egli agito con l'esclusivo intento di recuperare quanto di sua proprietà.
5. Riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 81 cpv e 393 c.p. (così come l'originaria contestazione di estorsione), il reato risulta improcedibile per intervenuta remissione di querela, con conseguente annullamento senza rinvio della impugnata sentenza e revoca della misura di sicurezza ove tuttora in atto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e revoca la misura di sicurezza ove tuttora in atto. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2015