Sentenza 15 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/07/2002, n. 10257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10257 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' AC 1 0 2 5 7/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO LA CORTE SUP EM AZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 106/01 Consigliere Cron. 22858 Dott. Alberto SPANO' Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 09/04/02 Dott. CIo VIGOLO Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TE NZA sul ricorso proposto da: LL AN ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato PANCRAZIO LL, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CONSULTUR S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO MASCAGNI 7, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO FERRI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2002 1540
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 26807/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/12/99 R.G.N. 20430/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/02 dal Consigliere Dott. CIo, VIGOLO;
udito l'Avvocato LL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 17 marzo 1998, il Pretore di Roma rigettava la domanda proposta dal sig. PI LL, nei confronti della Consultur s.r.l., per il pagamento di differenze di provvigioni su affari procuratile come agente. Le spese erano compensate. L'appello principale del LL e quello incidentale della società venivano respinti dal Tribunale della stessa sede, con sentenza in data 25 marzo /14 dicembre 1999, con compensazione delle spese. Il Tribunale, per quanto interessa in questa sede, ha ritenuto la nullità del contratto di agenzia stipulato con soggetto non iscritto nell'apposito ruolo previsto dalla legge n.316 del 1968 ed ora dall'art.9 della legge n.204 del 1985. Ha escluso altresì l'applicabilità dell'art.2126, primo comma, c.civ. a rapporto diverso da quello di lavoro subordinato. Né la normativa speciale poteva ritenersi non applicabile per contrasto con la direttiva CEE n.653 del 18 dicembre 1986 e per effetto della pronuncia della Corte di giustizia europea 30 aprile 1998, nella causa C-215/97, che tale contrasto aveva affermato. Il giudice di merito ha osservato che la Corte di Giustizia ha precisato che la direttiva non tratta la questione dell'iscrizione dell'agente al ruolo, materia che resta così riservata alla discrezionalità del legislatore nazionale;
la Corte europea ha tuttavia ritenuto contraria alla finalità della direttiva la previsione che all'iscrizione dell'agente sia subordinata la 10601.doc 3 validità del contratto. Peraltro, la direttiva non poteva trovare applicazione diretta nei confronti dei cittadini degli stati membri. Anche sotto ulteriore profilo la mancata attuazione della direttiva non poteva fondare la pretesa dell'appellante: la direttiva assegnava, infatti, agli Stati membri il termine del 1° gennaio 1990 per la sua attuazione e prevedeva (art.22, 1° comma) che le relative disposizioni si applicassero "almeno” ai contratti conclusi dopo la loro entrata in vigore e, ai contratti in corso, “al più tardi", col 1° gennaio 1994. Lo Stato italiano ha osservato tali limiti temporali;
infatti, il d. lgs. n.303/1991 ha previsto che le nuove disposizioni, attuative della direttiva, “si applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994". || contratto di agenzia in essere tra le parti era cessato nel 1993 e, dunque, in epoca in cui la difformità tra disciplina anteriore all'attuazione della direttiva e la direttiva stessa avrebbe dovuto considerarsi “fisiologica" e non riferibile a un inadempimento dello Stato, Del pari da rigettare era il motivo di appello col quale era stato lamentato il mancato accoglimento della domanda sotto il profilo dell'art.2041 c.civ.; correttamente, infatti, il Pretore aveva rilevato che essa era stata proposta, in via subordinata, solo nella prima udienza e non aveva rilevanza la circostanza che l'esigenza di proporla fosse sorta solo a seguito dell'eccezione di nullità del contratto. In secondo luogo, il Tribunale ha osservato che la valutazione della domanda originaria sotto il profilo dell'arricchimento senza causa avrebbe comunque richiesto la deduzione di elementi di fatto, certamente ulteriori rispetto alla mera circostanza dello svolgimento di attività di promozione in 10601.doc 4 favore della Consultur, idonei a dimostrare la non rispondenza delle somme già erogate per la medesima attività ai criteri di cui all'art.2041 c.civ.. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il LL con due motivi. Resiste la CONSULTUR s.r.l. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo la società ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto [art.360, n.3 cpc, in relazione all'art. 189 III° comma Trattato CE (ora art.249 III comma CE) ed alla Direttiva del Consiglio 18/12/1986, 86/653/CEE] per avere ritenuto nullo il contratto di agenzia per mancata iscrizione del LL all'albo degli agenti di commercio, difetto di motivazione. Si duole che il Tribunale abbia disatteso la decisione 30 aprile 1998 nel procedimento C-215 del 1997 (LO c. Yokohama s.p.a.), con la quale la Corte di Giustizia delle Comunità Europee aveva dichiarato che la Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, n.86/653 CEE "osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo". Quanto meno, il Tribunale avrebbe dovuto investire la Corte di Giustizia della questione pregiudiziale. Inoltre, con successiva decisione 13 luglio 2000 (nel procedimento C-456 del 1998, Centro ST RL c. Adipol GmbH), la Corte di Giustizia ha 10601.doc 5 ribadito che il giudice nazionale, nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere che si tratti di norme precedenti o successive alla Direttiva 86/653/CEE, “deve interpretarlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE). Pertanto, la Corte di Cassazione sarebbe tenuta a rimettere la questione dibattuta in questo giudizio alla Corte di Giustizia CE, salvo ritenere che non vi siano dubbi interpretativi, posto che questa Corte di cassazione si è già uniformata a tali principi con la sentenza 12 novembre 1999, n.12580 (conformemente anche alla sentenza della Corte costituzionale 23 aprile 1985, n.113). Il motivo è fondato nei sensi delle considerazioni che seguono. Rileva questa Corte suprema che la Corte di Giustizia delle Comunità europee, è stata investita della questione pregiudiziale “se la direttiva 86/653 Cee sia incompatibile con gli artt.2 e 9 della legge interna italiana n.204 del 3 maggio 1985, che condizionano la validità dei contratti di agenzia all'iscrizione degli agenti di commercio in apposito albo”. Con la sentenza 30 aprile 1998, causa C.215/97 LO c. Yokohama - il giudice comunitario, premesso che la direttiva non tratta la questione dell'iscrizione dell'agente commerciale in un albo, sicché era stata lasciata agli Stati membri la cura di imporre, ove lo avessero ritenuto opportuno, l'iscrizione in apposito albo per rispondere a talune esigenze amministrative ha rilevato che il diritto nazionale italiano non solo ", impone l'iscrizione, ma subordina altresì ad essa la validità del contratto di ་གསར། ན 10601.doc 6 agenzia, con la conseguenza che l'agente non iscritto è privato di tutela giuridica contrattuale, in particolare dopo la cessazione dei rapporti tra le parti. Per contro, l'art.1, n.2 della direttiva, che definisce la figura dell'agente commerciale, non prevede come condizione per beneficiare della relativa tutela l'iscrizione ad un albo e, quanto alla forma del contratto di agenzia, consente agli Stati membri di “prescrivere che un contratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto", dal che si deve evincere, secondo il giudice comunitario, che, salvo l'eventuale necessità della forma scritta, la direttiva non prescrive alcuna altra condizione per la validità del contratto;
pertanto, l'iscrizione dell'agente in un albo non può essere considerata come condizione di tal genere. Era rilevante, poi, la circostanza che la direttiva mira, tra l'altro, alla soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e la prescrizione della iscrizione in un albo, quale condizione di validità del contratto, è tale da ostacolare sensibilmente la conclusione e l'esecuzione di contratti di agenzia tra parti stabilite in Stati membri diversi e sono, anche sotto tale profilo, contrarie alla finalità della direttiva. La questione pregiudiziale doveva, dunque, essere risolta, secondo la Corte di Giustizia, nel senso che la direttiva "osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo". Successivamente, con sentenza 18 maggio 1999, n.4817, la Corte di cassazione, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia ora riepilogata, ha ritenuto che "nel quadro del generale principio secondo cui 10601.doc 7 il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi comunitari mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso dalla Corte di Giustizia, nell'esercizio di compiti istituzionali ad essa attribuiti dal Trattato medesimo, le direttive comunitarie rimaste inattuate dopo la scadenza del termine assegnato allo Stato membro e che contengano disposizioni incondizionate e sufficientemente precise non consentono l'applicazione delle norme interne confliggenti. Tale ultimo principio vale, però, soltanto nei rapporti tra privati e lo Stato e non nei rapporti intercorrenti esclusivamente tra privati. Ai fini dell'individuazione dei rapporti del primo tipo, il giudice deve compiere un penetrante accertamento che, prescindendo dalla qualità dei soggetti in causa, individui la reale portata dei contrapposti interessi e quindi la norma destinata a disciplinarli, la quale è l'unico oggetto di valutazione circa un'eventuale incompatibilità con la direttiva comunitaria. In questa prospettiva, ancorché una controversia sorga fra privati, bisogna distinguere a seconda che la disposizione imperativa contraria alla direttiva limiti l'autonomia negoziale a tutela di interessi esclusivamente privati, ovvero limiti o sopprima l'autonomia privata per la realizzazione di interessi di cui è titolare direttamente la pubblica amministrazione in quanto ente esponenziale di interessi collettivi. In tale ultimo caso la norma può essere disapplicata senza contravvenire al principio dell'efficacia esclusivamente "verticale” delle direttive comunitarie". 10601.doc 8 Alla stregua di tale principio la Corte di cassazione ha ritenuto disapplicabile la disposizione dell'art.9 della legge n.204 del 1985 che prevede il divieto per i non iscritti all'apposito albo degli agenti di commercio di esercitare la relativa attività. Di tale evoluzione della giurisprudenza di legittimità (in precedenza orientata nel senso della nullità del contratto di agenzia stipulato con l'agente non iscritto: cfr. Cass. 29 aprile 1994, n.4154; 4 novembre 1994, n.9063; 13 marzo 1998, n.2760; 10 aprile 1999. n.3545), ha preso atto, nella sentenza 13 luglio 2000, causa C-456/98 Centrosteel c. Adipol GmbH, la stessa Corte di Giustizia delle Comunità europee, successivamente investita delle seguenti questioni pregiudiziali: 1) quale sia l'interpretazione degli artt.52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del trattato Ce;
in particolare, se costituiscano restrizione alla libertà di stabilimento gli artt.2 e 9 della legge italiana n.204 del 1985, in forza dei quali è obbligatoria l'iscrizione ad un albo per chi svolga attività di agente, ed è nullo il contratto di agenzia stipulato da chi non sia iscritto all'albo; 2) se le norme del trattato in materia di libertà di stabilimento di cui agli art.52-58 ostino ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo;
3) Se le norme del tratto in materia di libera prestazione di servizi di cui agli artt.59-66 ostino ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo". Il giudice comunitario, pur premettendo che, secondo la costante giurisprudenza propria, in mancanza di idonea trasposizione Ling 10601.doc 9 nell'ordinamento nazionale, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di singoli, ha tuttavia evocato anche il principio, pure ricorrente nella stessa giurisprudenza, secondo il quale, nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretarle quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo di essa per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del trattato Ce (divenuto art.249, terzo comma, Ce). La Corte europea ha quindi ritenuto non più necessario procedere alla soluzione delle questioni sottopostele dal giudice rimettente (il quale aveva, invece, ritenuto di non poter applicare direttamente la direttiva ai rapporti tra singoli, ragion per cui non sarebbe stata sufficiente la sentenza 30 aprile 1998 causa C-215-97 ad escludere l'applicazione della legge n.204 del 1985 nella controversia sottopostagli) riguardanti le disposizioni del trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, atteso che la vertenza pendente avanti al giudice a quo poteva essere risolta sulla base della direttiva e della giurisprudenza della Corte relativa agli effetti delle direttive. Tanto premesso, la Corte di Giustizia ha ribadito che le questioni pregiudiziali proposte devono essere risolte nel senso che la direttiva osta a una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in apposito albo. Il giudice nazionale, nell'applicare le disposizioni del diritto nazionale anteriori o successive alla detta direttiva, è tenuto a interpretarle quanto più possibile 10601.doc 10 alla luce del tenore e della finalità di essa, in modo da consentirne un'applicazione conforme agli obiettivi della medesima. Alla luce della seconda pronuncia comunitaria, ritiene questa Corte Suprema che debba essere confermato il proprio indirizzo, inaugurato con la sentenza n.4817 del 1999 e proseguito con la sentenza n.12580 del 1999 (cfr. anche, recentemente, Cass. 18 marzo 2002, n.3914) e debba essere esclusa l'applicabilità della normativa nazionale (art.9 della legge 3 maggio 1985, n.204, coordinato con l'art. 1418, primo comma, c.civ.) che sancisce la nullità dei contratti di agenzia stipulati con soggetti non iscritti nel ruolo. Non è priva di significato favorevole alla soluzione ora accolta, nell'illustrata prospettiva di interpretazione adeguatrice ed evolutiva del sistema, la circostanza che l'art.9 della legge 3 maggio 1985, n.204, in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art.9 della precedente legge 12 marzo 1968, n.316, non riproduce, tuttavia, il secondo comma di quest'ultimo articolo, per il quale erano espressamente vietati i contratti di agenzia nei quali l'agente fosse stato persona non iscritta al ruolo. Sono prive di rilievo le considerazioni rafforzative di quelle precedentemente svolte (piuttosto che costituenti autonoma ratio decidendi) contenute nella sentenza impugnata (pag.6) in punto di disciplina intertemporale, con riferimento alla legge di attuazione (d. Igs. 10 settembre 1991, n.303) e alle prescrizioni di cui all'art.22 della direttiva cit.. Come detto, infatti, il giudice comunitario impone l'interpretazi ♦ ne maggio one adeguatrice del diritto nazionale alle norme comunitarie a Frescindere dal 10601 11 fatto che le norme nazionali siano precedenti o successive alla direttiva (e, a maggior ragione, alle norme attuative di essa). leggeMa, ancor prima, la Corte rileva che la direttiva europea e legge di attuazione (d. Igs. 10 settembre 1991, n.303 che ha modificato alcuni articoli del Capo X, Titolo III del cod. civ.) nulla espressamente e direttamente dispongono in ordine all'obbligo di iscrizione all'albo (in sé rimessa a valutazione di indole amministrativa degli Stati) e alla nullità del contratto di agenzia eventualmente derivante dalla mancata iscrizione dell'agente; d'altra parte, dalla giurisprudenza anteriore alla sentenza della Corte di cassazione n.4817/1999 cit. la nullità veniva fatta derivare dal sistema e cioè dal disposto dell'art. 1418 c.civ., in relazione all'obbligo di iscrizione dell'agente all'albo, con il divieto, in caso di mancata iscrizione, di esercitare l'attività, sicché difficilmente appare ravvisabile una questione di diritto intertemporale, rispetto a norme non esplicitamente dettate nella direttiva e nella legge di attuazione, e vieppiù appare corretta l'interpretazione adeguatrice del sistema normativo nazionale, nel senso accolto dalla sopra richiamata, più recente giurisprudenza di legittimità. Restano, evidentemente, assorbite dall'accoglimento del primo motivo le censure contenute nel secondo motivo di ricorso, col quale è dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360, n.5 in relazione all'art.2041 c.civ.). Falsa applicazione di legge, e ci si duole da parte del ricorrente del mancato accoglimento della domanda sotto il profilo dell'ingiustificato arricchimento. 10601.doc 12 Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di pari grado, designato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto secondo cui "successivamente all'entrata in vigore della Direttiva CEE del Consiglio n.86/653 del 18 dicembre 1986, la mancata iscrizione dell'agente nel ruolo previsto dalla legge 3 maggio 1985, n.204 non rende applicabile l'art. 1418 c.civ. ai fini della declaratoria di nullità del contratto di agenzia per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art.9, comma primo, legge n.204/1985, ult. cit.". Allo stesso giudice è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese di questo giudizio. P. T. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma, addì 9 aprile 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE. CI frull IL CANCELLI Depositato in Cancelleria oggi, 1.5. 6.2002 IL CANCELLIERE мале 10601.doc 13