Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 1
L'art. 9 legge n. 316 del 1968 che sancisce la nullità dei contratti di agenzia stipulati con persone non iscritte nello speciale ruolo previsto dalla stessa legge è norma che, prevedendo una limitazione alla libertà di contrarre, peraltro assistita da sanzione penale, va interpretata in senso restrittivo e non può perciò ritenersi estesa ai subagenti, anche perché i contratti di agenzia e subagenzia, pur avendo sostanzialmente un identico contenuto, si differenziano nettamente con riguardo alla persona del preponente (che nel contratto di agenzia è l'impresa, mentre in quello di subagenzia è l'agente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3545 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI Presidente
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Cons. Relatore
Dott. Natale CAPITANIO Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere
Dott. Paolo STILE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR LU, rappresentato e difeso dall' avv. Luigi Romano del foro di Brescia, elettivamente domiciliato in Roma, via La Spezia 127/b presso lo studio dell' avv. Antonio Sisto, procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DI DO, elettivamente domiciliato in Roma, via della Panetteria n. 15, presso lo studio dell' avv. Antonio Sinesio, che lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso, unitamente agli avv. Pier Rodolfo Menichetti, Nidia Bignotti ed Erminio AR;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 289/1997, pubblicata il 6 maggio 1997, R.G. 1666/1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 dicembre 1998 dal Relatore Cons. Giuseppe Ianniruberto;
Udito l'avv. Renato Scognamiglio per delega del'avv. Sinesio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonino Leo, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Mantova in data 7 febbraio 1995 IA OR affermava di aver prestato attività di subagente di assicurazione in favore di EO AR dall' 1 gennaio 1977 al 30 novembre 1993 e chiedeva la condanna di quest'ultimo al pagamento dell' indennizzo ex art. 25 ANA 1981, ovvero in subordine di una somma da determinarsi in via equitativa a titolo di "indennizzi contrattualmente non previsti".
Il convenuto si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda per la nullità del contratto, in ragione della mancata iscrizione del ricorrente nel ruolo degli agenti di commercio.
Il Pretore adito, con sentenza 12 marzo 1996, rigettava la domanda e l'appello proposto dal OR veniva rigettato dal Tribunale di Mantova con sentenza 14 marzo-6 maggio 1997. Il giudice del gravame - premesso che per la giurisprudenza di legittimità il contratto di agenzia stipulato da chi non è iscritto nell' apposito ruolo è nullo, restando al prestatore d'opera la sola tutela generica dell'azione di arricchimento - riteneva che anche il subagente dovesse essere iscritto al ruolo degli agenti e che la domanda di arricchimento non poteva essere presa in considerazione perché tardivamente proposta nel corso del giudizio di primo grado. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il OR con due motivi.
Resiste l' AR con controricorso, illustrato de memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 l. 12 marzo 1968 n. 316 e l. 3 maggio 1985 n. 204 - sostiene il ricorrente che la nullità sancita dalla normativa richiamata riguarda la sola attività di agente o rappresentante commerciale, senza alcun riferimento alla figura del subagente, per il quale non è previsto alcun albo. Una siffatta differenza trova la sua giustificazione nel fatto che questi, in quanto "agente dell'agente", opera senza rappresentanza, tanto è vero che i contratti fanno capo esclusivamente all'agente.
Il motivo va accolto.
Il Tribunale ha fondato la sua decisione sul rilievo della sostanziale identità del contenuto del rapporto di subagenzia con quello di agenzia, facendone derivare la conseguenza dell'assoggettamento ad una identica disciplina quanto alla necessità di iscrizione all'albo.
Orbene, se può essere condivisa la premessa dell'argomentazione, non corretta è invece l'affermazione che, da questa si è fatta derivare.
Ed infatti questa Corte (Cass. 15 giugno 1994 n. 5795) ha avuto modo di affermare che il contratto di agenzia assicurativa si distingue dal contratto di subagenzia non già per un diverso contenuto, ma per la diversità della persona del preponente, in quanto l'agente è colui che promuove stabilmente la conclusione dei contratti per conto di un'impresa assicuratrice, mentre il subagente opera per conto di un altro agente. Quello che cambia, dunque, è figura del preponente e non già il contenuto dell' attività dedotta nel contratto. Senonché il giudice del merito non ha tenuto conto che, dopo la legge 12 marzo 1968 n. 316, con la quale venne istituito il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (senza alcuna indicazione della figura dei subagenti), la successiva legge 7 febbraio 1979 n. 48 ha istituito l'albo nazionale degli agenti di assicurazione ed ha considerato (art. 5) fra i titoli equipollenti alla prova di idoneità prevista dall' art. 4 lett.d, "essere stato, per almeno due anni, in modo continuativo subagente professionista, intendendosi per tale colui che, con onere di gestione, a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all'incarico affidatogli da un agente e che non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata o autonoma". Da questo dato normativo testuale emerge chiaramente che la iscrizione al ruolo non costituisce condizione essenziale a fini del legittimo svolgimento dell' attività di subagente, non potendo diversamente spiegarsi come il legislatore abbia potuto considerare come requisito sostitutivo dell'esame di idoneità proprio l'avere svolto opera di subagente con i caratteri della regolarità, continuità e prevalenza, così da costituire l'attività professionale dello stesso.
Del resto, se il legislatore, con la legge del 1968 - ed in maniera ancora più incisiva - con la legge 3 maggo 1985 n. 204, con lo scopo di tutelare la categoria, ha fatto riferimento alla figura dell' agente, ma non a quella del subagente - al quale aveva dedicato una specifica considerazione nella legge del 1979 - è evidente che ha voluto ancora una volta segnare la linea di confine tra le due attività, ritenendo così lecita quella svolta dal subagente, per il quale non ha previsto la istituzione di un apposito albo. Per concludere sul punto è appena il caso di ricordare - ad ulteriore conferma della soluzione accolta - da un lato che, essendo previste sanzioni penali (art. 9 della legge del 1968) ed amministrative (art. 9 della legge del 1986) per chi eserciti l'attività di agente senza essere iscritto all'albo, queste limitazioni devono essere comunque interpretate in senso restrittivo (art. 14 prel.); dall' altro che gli artt. 2 e 9 della richiamata legge 204/1985, nella parte in cui impediscono il sorgere del diritto al compenso da parte del soggetto non iscritto nel ruolo degli agenti, sono stati ritenuti in contrasto con la direttiva comunitaria 86/653/CEE, alla stregua della interpretazione, che di essa ha dato Corte CEE 30 aprile 1998 nella causa C-215/97. 2. Con il secondo motivo - denunziando violazione e/o falsa applicazione degli art. 2041 c.c., 345 e 420 c.p.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - sostiene il ricorrente di aver formulato, con il ricorso di primo grado, domanda di condanna della controparte al pagamento in via equitativa di una somma per "gli indennizzi contrattualmente non previsti", domanda che doveva essere ricondotta ed interpretata alla luce dell'art. 2041 c.c., per la sussistenza di tutti presupposti previsti, quali l'indebito arricchimento e la mancanza di una specifica azione: in questa situazione, la precisazione formulata nel corso del giudizio non era espressione di una modifica della domanda, con la conseguenza che il giudice di appello era tenuto a farsi carico del merito della stessa. La questione proposta è logicamente assorbita dall'accoglimento del primo motivo, essendosi ritenuto in precedenza che il diritto al compenso contrattualmente previsto non è precluso dalla mancata iscrizione del ricorrente al ruolo degli agenti.
3. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999