Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/02/2002, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 5 Z 1 / . A 4 N R / T 6 2 S A I B . I G R . . R L E P . L R A D A T . L A U B E 01 540/ 02 D D B A I T I E A S R 1 T REPUBBLICA ITALIANA I N T 3 E N R 1 S E E S I . T E A N A M R.G.N.11633.00 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 3883 SEZIONE TRIBUTARIA Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 17.5.01 Dott. GIOVANNI OLLA PRESIDENTE OGGETTO:Ive CONSIGLIERE Dott. ENRICO PAPA Cohermioni Lovemative Dott. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE Johnse CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA tesse. sintoni Dott. ANTONIO MERONE CONSIGLIERE interesse ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO ZE MOTORI corrente in Bassano del Grappa, in persona del legale rappresentante PI ZE, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Toniolo di Vicenza giusta procura in calce al ricorso, ricorrente
contro
Finanziaria dello Stato in persona del Ministro pro Amministrazione tempore>, rappresentato e difeso ' ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei 8 3 2 1 Portoghesi 12 intimato, non costituito avverso la sentenza n. 534.99 in data 25.3.99 della Corte di Appello di Venezia, depositata in data 9.4.99 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.5.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. Toniolo udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, rigetto degli altri motivi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con citazione notificata il 9.12.94, la IC ZE MO RL. conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, per sentirla condannare alla restituzione delle somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del pagamento al saldo. La domanda era basata sul contrasto tra la normativa statale vigente in materia e la Direttiva CE del 17.7.69. Si costituiva l'Amministrazione Finanziaria dello Stato e proponeva 2. alcune questioni preliminari;
nel merito, eccepiva che la suddetta 2. tassa costituiva il corrispettivo di un servizio reso. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale condannava l'Amministrazione convenuta a restituire all'attrice la somma di lit. 10.500.000, con interessi legali dalla domanda al saldo. Proponeva appello 1 'Amministrazione Finanziaria dello Stato e deduceva: incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia;
inammissibilità dell'azione non- contrarietà della normativa interna all'ordinamento comunitario;
infondatezza della decisione nel merito, là dove il Tribunale aveva ritenuto che la tassa annuale eccedesse il costo del servizio;
inesistenza del mandato. Proponeva appello incidentale la RL. IC ZE in ordine all'avvenuta compensazione delle spese ed alla decorrenza degli interessi legali. La Corte di Appello, con la sentenza indicata in epigrafe, adottava 3. le seguenti statuizioni: il mandato era regolare in quanto unito materialmente alla citazione, mediante spillatura;
doveva trovare immediata applicazione, quale ius supervenies', l'art. 11 della Legge n. 448.98, la quale fissava nuovi importi per l'iscrizione dell'atto costitutivo e per l'iscrizione degli atti sociali negli anni successivi;
tale ultima norma non è in contrasto con la normativa comunitaria;
l'eccezione di illegittimità è manifestamente infondata costituzionale del ridetto art. 11; 3 la disciplina degli interessi, come regolata dall'art. 11 della Legge n. 448.98, non si pone in contrasto col principio di equivalenza>; sussiste la competenza del tribunale di Venezia;
l'azione è proponibile, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 56.95; deve essere applicato l'art. 11 comma 2 cit. quanto al rimborso della differenza tra tassa pagata e tassa dovuta per i singoli anni;
opera il termine triennale di decadenza per la richiesta di rimborso;
tale decadenza è stata evitata dalla contribuente;
la somma da restituire Va limitata a lit. 9.300.000, previa detrazione di lit. 400.000 per tre anni;
quanto agli interessi, la sentenza del Tribunale non è stata impugnata dall'Amministrazione per la parte inerente alla misura degli stessi: l'applicazione dello ius supervenies> porterebbe ad una reformatio in peius', non consentita;
quanto alla decorrenza, essa non può essere rimessa in discussione in quanto l'applicazione della normativa sopravvenuta (decorrenza e tasso) porterebbe effetti peggiorativi per l'attrice IC ZE;
le spese di lite possono essere compensate anche per il grado di appello. la RL. IC ZE, deducendo4. Ha proposto ricorso per Cassazione sei motivi. La controparte non si è costituita. н MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 11 della Legge n. 448.98 in rapporto alla normativa comunitaria, per avere la Corte di Appello ritenuto che la norma citata non sia in opposizione alla direttiva quanto al pagamento dei tributi annualmente dovuti dopo la prima iscrizione. La IC ZE chiede la disapplicazione della norma, per contrasto con l'ordinamento comunitario e cita sentenze in tal senso di questa Corte.
5. Il motivo è fondato. Con sentenza n. 3458.96 a S.U., questa Corte ha ritenuto che la tassa annuale per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese è illegittima perchè in contrasto con la Direttiva CE n. 335.69. Le norme nazionali che hanno istituito il tributo devono essere disapplicate dal giudice;
il contribuente ha diritto di ottenere il rimborso delle tasse pagate indebitamente. La Legge n. 448.98 è intervenuta sul punto, fissando nuove misure della tassa di iscrizione delle società nel registro delle imprese e di mantenimento> dell'iscrizione stessa per gli anni successivi, riconoscendo alle società contribuenti il diritto al rimborso della differenza, per gli anni pregressi. Tale nuova normativa, ad avviso di questa Corte, è conforme alla sopra citata Direttiva limitatamente al primo anno, ovvero anno di iscrizione della società nel registro delle imprese, in quanto la tassa in questione sicuramente è prevista а fronte di un servizio 5 reso. Permane invece il contrasto con la Direttiva Comunitaria quanto alla tassa forfettariamente stabilita per gli anni successivi о di mantenimento> e pertanto anche la normativa sopravvenuta va disapplicata per contrasto con la fonte comunitaria. Nel senso che il contrasto con la Direttiva n. 335.69 non è venuto meno neppure dopo l'emanazione della norma interna ( Legge n. 448.98) vedi Cass.
9.7.99 n. 7176. 6. Ne consegue che la tassa applicata per gli anni successivi a quello di prima iscrizione della società nel registro delle imprese è illegittima e la relativa norma istitutiva Va disapplicata. Il contribuente ha diritto al rimborso della tassa indebitamente pagata, senza che possa essere opposto in compensazione l'importo dell'analoga tassa stabilito per gli anni successivi al primo.
7. Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, а sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, del ridetto art. 11 della Legge n. 448.98 e violazione processuale, per avere la Corte di Appello accolto una domanda nuova e diversa rispetto all'oggetto del contendere.
8. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo. Va peraltro puntualizzato che l'Amministrazione, nel riconoscere il diritto al rimborso, ha invocato una compensazione ex lege> e pertanto ha dedotto una quanti minoris', senza incorrere nel divieto di proporre domande nuove.
9. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce l'erronea applicazione dello ius supervenies> con riferimento alla 6 determinazione del tasso di interesse, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, а sensi dell'art. 360 n. 5 CPC Posto che si è formato il giudicato interno circa la debenza dell'interesse legale, la ricorrente IC ZE insiste sulla decorrenza degli interessi, che è questione scindibile da quella del tasso degli stessi. 10. Il motivo è fondato. La Legge n. 448.98 ha confermato il principio che gli interessi sulle somme da restituire sono dovuti a far tempo dalla domanda di rimborso presentata in via amministrativa. Pertanto, la domanda del contribuente è fondata in quanto gli interessi sono stati attribuiti a far data dalla citazione;
la Corte di Appello ha ritenuto di combinare insieme il problema della decorrenza con quello del tasso applicabile;
laddove le questioni sono distinte. Posto che sulla misura del tasso legale (quello via via vigente nel tempo) si è formato il giudicato interno, analogo giudicato non si è formato circa la decorrenza, la quale è stata rimessa in discussione con l'appello e quindi col ricorso per Cassazione. Sul punto, il giudice del merito dovrà accertare la data di presentazione delle domande di rimborso ed attribuire gli interessi con decorrenza corrispondente. 11. Con il quarto motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione del diritto comunitario per quanto attiene alla determinazione del tasso di interesse, facendo riferimento al principio di equivalenza di cui alle sentenze della Corte di 7 Giustizia della Comunità Europea nelle cause 130.79 e 26.74. Il diritto interno di uno stato membro può stabilire un tasso di interesse diverso per la ripetizione di indebito tributario e la il tasso applicabile per le ripetizione di indebito tra privati, ma restituzioni di carattere tributario deve essere uguale per le ripetizioni fondate sul diritto interno e quelle fondate sul diritto comunitario. 12. Il motivo è inammissibile, essendosi accertato che sulla questione si è formato il giudicato interno. 13. Col quinto motivo, viene fatta istanza di rimessione della questione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. L'istanza è assorbita, in quanto si è ritenuto il contrasto con la Direttiva e la norma nazionale è stata disapplicata in via autonoma. 14. Col sesto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 5 della Legge n. 29.61, per non avere la Corte di Appello pronunciato sulla relativa domanda. 15. Anche tale motivo è assorbito, in quanto è stata riconosciuta la debenza degli interessi al tasso legale dal giorno dell'istanza di rimborso. 16. Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio anche per le spese, ad altra sezione della stessa Corte di Appello •
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ки 8 0 0 accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 17 maggio 2001 IL PRESIDENTE DOTT. GIOVANNI OLLAGLOVANNI р IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA MiNihile IL CANCELLIERE C1 IN AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 FбB. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 NO AT E N IO Z 86 A /19 R IST 5 6/4 . G N E 2 . R .R B .P A L. IA D D L R EL A E A . T D B T N SI A E U T S N IB E SE 1 IA 3 R I 1 T A R . E N T A M