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Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17509 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NS LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 17509 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 29/11/2022 RITENUTO INFATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Torino revocava ex tunc la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a UC OL in data 12 gennaio 2022. Richiamava, a sostegno della decisione, le gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura, come segnalate dalla Guardia di Finanza, nei giorni 17 e 23 dicembre 2021 (a fronte delle quali era stato formalmente diffidato), accompagnate da reiterare trasgressioni della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nel frattempo eseguita nei suoi riguardi il 19 novembre 2021, poi aggravata con quella degli arresti domiciliari per avere commesso il reato di evasione, ponendosi altresì alla guida pur se la patente gli era stata revocata. 2. OL ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.). Il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel valutare le trasgressioni delle prescrizioni imposte, ritenendole tout court incompatibili con la prosecuzione dell'affidamento in prova e, per tale via, giungendo a una conclusione opposta rispetto a quella cui era pervenuto nel precedente provvedimento con il quale, in data 12 gennaio 2022, aveva confermato la precedente ammissione, sebbene in via provvisoria, alla misura alternativa. Nessuna delle condotte trasgressive addebitate al OL, neppure quella sostanziatasi in una mera ,litrasferta lavorativa a Genova, erano incompatibili con il mantenimento della misura e con le sue finalità rieducative. 2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in punto di omessa esplicitazione delle ragioni per le quali si è ritenuto di far decorrere la revoca del beneficio ex tunc. Il Tribunale ha omesso di considerare che / per i primi mesi dalla ammissione alla misura alternativa il condannato ne aveva eseguito correttamente le prescrizioni proficuamente e senza la contestazione di alcuna violazione. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, con conclusioni scritte, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 2 CONDIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, deve essere rigettato. 2. La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. Ne deriva che «il giudizio sulla revoca dell'affidamento in prova, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479). 3. Ribadito detto principio, deve rilevarsi come l'ordinanza si sottragga alle censure sviluppate in ricorso, posto che la revoca dell'affidamento in prova - contrariamente a quanto lì sostenuto - non è stata disposta automaticamente e quale mera conseguenza della circostanza, pur non ininfluente, che il OL aveva posto in essere, nel periodo trascorso in affidamento, condotte contrarie alle prescrizioni. Il Tribunale, infatti, non ha mancato di fare opportuno riferimento alle ulteriori, significative, circostanze che il condannato, a fronte delle diffide, non aveva fornito giustificazioni ovvero ne aveva fornite di mendaci. Sicché, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto tali comportamenti, unitamente alle reiterate trasgressioni della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria (tali da aver determinato l'aggravamento della misura cautelare stessa) / chiari sintomi dell'allontanamento del soggetto dal percorso di risocializzazione e reputato la prova ormai fallita. Il ricorrente, lungi dal confrontarsi con tale puntuale motivazione - con la quale si è evidenziato come la reiterata inottemperanza alle prescrizioni imposte in sede di ammissione alla misura alternativa, costituiva una circostanza obiettivamente rivelatrice della inidoneità della misura al trattamento rieducativo del condannato e a favorirne l'effettivo reinserimento sociale - nel dedurre k contraddittorietà della motivazione, in realtà propone una unilaterale, alternativa lettura degli atti, così risolvendosi le censure in una richiesta di procedere a una nuova valutazione delle emergenze processuali in 3 Il Consigliere estensore Il Presidente senso più favorevole al ricorrente, non consentita nel giudizio di legittimità. 4. Infine, quanto alla doglianza in tema di decorrenza della revoca, è consolidato l'orientamento secondo il quale dev'essere considerata la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma unitamente alla condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valerì, Rv. 282007; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474). Nel caso in esame l'ordinanza ha correttamente applicato il menzionato principio di diritto, fondando la decisione di stabilire ex tunc la decorrenza della revoca sul rilievo che il complesso delle trasgressioni erano significative dì mera adesione formale alla misura, per la pur valutata porzione temporale in cui non vi sono state trasgressioni. Di conseguenza, e senza alcun automatismo lamentato dal ricorrente, è stata disposta la decorrenza ex tunc della misura. 5. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 novembre 2022
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 17509 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 29/11/2022 RITENUTO INFATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Torino revocava ex tunc la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a UC OL in data 12 gennaio 2022. Richiamava, a sostegno della decisione, le gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura, come segnalate dalla Guardia di Finanza, nei giorni 17 e 23 dicembre 2021 (a fronte delle quali era stato formalmente diffidato), accompagnate da reiterare trasgressioni della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nel frattempo eseguita nei suoi riguardi il 19 novembre 2021, poi aggravata con quella degli arresti domiciliari per avere commesso il reato di evasione, ponendosi altresì alla guida pur se la patente gli era stata revocata. 2. OL ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.). Il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel valutare le trasgressioni delle prescrizioni imposte, ritenendole tout court incompatibili con la prosecuzione dell'affidamento in prova e, per tale via, giungendo a una conclusione opposta rispetto a quella cui era pervenuto nel precedente provvedimento con il quale, in data 12 gennaio 2022, aveva confermato la precedente ammissione, sebbene in via provvisoria, alla misura alternativa. Nessuna delle condotte trasgressive addebitate al OL, neppure quella sostanziatasi in una mera ,litrasferta lavorativa a Genova, erano incompatibili con il mantenimento della misura e con le sue finalità rieducative. 2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in punto di omessa esplicitazione delle ragioni per le quali si è ritenuto di far decorrere la revoca del beneficio ex tunc. Il Tribunale ha omesso di considerare che / per i primi mesi dalla ammissione alla misura alternativa il condannato ne aveva eseguito correttamente le prescrizioni proficuamente e senza la contestazione di alcuna violazione. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, con conclusioni scritte, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 2 CONDIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, deve essere rigettato. 2. La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. Ne deriva che «il giudizio sulla revoca dell'affidamento in prova, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479). 3. Ribadito detto principio, deve rilevarsi come l'ordinanza si sottragga alle censure sviluppate in ricorso, posto che la revoca dell'affidamento in prova - contrariamente a quanto lì sostenuto - non è stata disposta automaticamente e quale mera conseguenza della circostanza, pur non ininfluente, che il OL aveva posto in essere, nel periodo trascorso in affidamento, condotte contrarie alle prescrizioni. Il Tribunale, infatti, non ha mancato di fare opportuno riferimento alle ulteriori, significative, circostanze che il condannato, a fronte delle diffide, non aveva fornito giustificazioni ovvero ne aveva fornite di mendaci. Sicché, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto tali comportamenti, unitamente alle reiterate trasgressioni della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria (tali da aver determinato l'aggravamento della misura cautelare stessa) / chiari sintomi dell'allontanamento del soggetto dal percorso di risocializzazione e reputato la prova ormai fallita. Il ricorrente, lungi dal confrontarsi con tale puntuale motivazione - con la quale si è evidenziato come la reiterata inottemperanza alle prescrizioni imposte in sede di ammissione alla misura alternativa, costituiva una circostanza obiettivamente rivelatrice della inidoneità della misura al trattamento rieducativo del condannato e a favorirne l'effettivo reinserimento sociale - nel dedurre k contraddittorietà della motivazione, in realtà propone una unilaterale, alternativa lettura degli atti, così risolvendosi le censure in una richiesta di procedere a una nuova valutazione delle emergenze processuali in 3 Il Consigliere estensore Il Presidente senso più favorevole al ricorrente, non consentita nel giudizio di legittimità. 4. Infine, quanto alla doglianza in tema di decorrenza della revoca, è consolidato l'orientamento secondo il quale dev'essere considerata la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma unitamente alla condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valerì, Rv. 282007; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474). Nel caso in esame l'ordinanza ha correttamente applicato il menzionato principio di diritto, fondando la decisione di stabilire ex tunc la decorrenza della revoca sul rilievo che il complesso delle trasgressioni erano significative dì mera adesione formale alla misura, per la pur valutata porzione temporale in cui non vi sono state trasgressioni. Di conseguenza, e senza alcun automatismo lamentato dal ricorrente, è stata disposta la decorrenza ex tunc della misura. 5. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 novembre 2022